Language of document : ECLI:EU:T:2016:64

Causa T‑247/14

Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo STICK MiniMINI Beretta – Marchio comunitario denominativo anteriore MINI WINI – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di un rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2016

1.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Contestazione della decisione impugnata da parte del convenuto nelle proprie osservazioni – Inapplicabilità delle condizioni previste all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 60; regolamento della Commissione n. 216/96, art. 8, § 3)

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento relativo alla registrazione, ancorché limitato ad una parte dell’Unione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo STICK MiniMINI Beretta e marchio denominativo MINI WINI

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Dalla formulazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), risulta che, nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la parte convenuta può, nelle sue osservazioni, esercitare il suo diritto di contestare la decisione che viene impugnata. La mera qualità di parte convenuta le consente quindi di contestare, in particolare, la validità di una decisione della divisione di opposizione. Inoltre, detta disposizione non limita tale diritto ai motivi già dedotti nel ricorso. Infatti, essa prevede che le conclusioni riguardino un punto non sollevato nel ricorso. Peraltro, detta disposizione non fa alcun riferimento al fatto che la parte convenuta avrebbe potuto essa stessa proporre un ricorso contro tale decisione. Così, la stessa decisione può essere contestata o mediante il ricorso autonomo, come previsto all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, o mediante le conclusioni previste all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96.

Ammettere la ricevibilità delle conclusioni presentate dalla ricorrente nell’ambito delle sue osservazioni di risposta non equivale a consentire al convenuto dinanzi alla commissione di ricorso di proporre un ricorso senza rispettare il termine e senza pagare la tassa di ricorso di cui all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009. Dal testo dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 risulta, infatti, chiaramente che la possibilità di formulare conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata su un punto non sollevato nel ricorso è limitata ai procedimenti inter partes. Tali conclusioni devono essere formulate nelle osservazioni di risposta presentate nell’ambito di detti procedimenti. È per questo che tale disposizione prevede che siffatte conclusioni diventino prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. Così, al fine di contestare una decisione della divisione di opposizione, il ricorso autonomo, come previsto dall’articolo 60 del regolamento n. 207/2009, è l’unico mezzo di ricorso che consente di far valere in modo certo le proprie contestazioni. Ne consegue che le conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata su un punto non sollevato nel ricorso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 si differenziano dal ricorso previsto all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009. Pertanto, le condizioni enunciate all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009 non si applicano alle suddette conclusioni.

Di conseguenza, la parte convenuta che presenti, nell’ambito delle sue osservazioni di risposta entro il termine impartito, conclusioni volte alla riforma della decisione della divisione di opposizione non è tenuta a rispettare il termine e a pagare la tassa di ricorso previsti all’articolo 60 del regolamento n. 207/2009.

(v. punti 22‑25)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32‑34, 37, 66)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 38)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 45‑47, 53)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 67,68)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 73‑80)