Language of document :

Impugnazione proposta il 17 settembre 2021 dalla Irish Wind Farmers' Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 luglio 2021, causa T-680/19, Irish Wind Farmers' Association e a./ Commissione

(Causa C-578/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Irish Wind Farmers' Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd, Greenoge Windfarm Ltd (rappresentanti: M. Segura Catalán, abogada, e M. Clayton, avocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare la Commissione alle spese relative al procedimento di promo grado e al procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si fonda su due motivi.

Con il primo motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 108 del TFUE e l’articolo 4 del regolamento 2015/15891 , ritenendo che la valutazione della misura di aiuto controversa non richiedesse che la Commissione avviasse un procedimento d’indagine formale data l’assenza di difficoltà gravi per quanto riguarda la sua qualificazione come aiuto di Stato e la sua compatibilità con il mercato interno.

Il primo motivo è suddiviso in sei parti.

Prima parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto in relazione alla portata dell’obbligo della Commissione di esaminare i fatti e le questioni di diritto in ipotesi di aiuto illegale.

Seconda parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo un trattamento differenziato con riferimento alle informazioni fornite dagli Stati membri e dai denuncianti.

Terza parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel valutare la durata dell’esame preliminare.

Quarta parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello stabilire l’onere della prova a carico dei denuncianti.

Quinta parte: il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché non ha tenuto in considerazione la rilevanza del sistema nel Regno Unito ai fini del caso di specie.

Sesta parte: il Tribunale ha tratto una conclusione erronea dalla natura tecnica del metodo per determinare il valore annuo netto degli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili fossili.

Con il secondo motivo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia snaturato il significato chiaro degli elementi di prova forniti dalle ricorrenti.

____________

1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).