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Ricorso proposto il 31 ottobre 2007 - Vinci / Banca Centrale Europea

(Causa F-130/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fiorella Vinci (Schöneck, Germania) (rappresentante: B. Karthaus, Rechtsanwalt)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Conclusioni della ricorrente

constatare che l'inserimento della lettera della convenuta del 5.03.2007 (07) 139 a H KK7bk HEAL e della sua lettera del 5.03.2007 (07) 139b H KK/bk HEAL, nonché la registrazione del "Medical Certificate" del dott. Schön del 24.04.2007 nel fascicolo personale della ricorrente e l'inserimento dei risultati della visita della Deutsche Klinik für Diagnostik relativa allo stato di salute della ricorrente il 2 aprile 2007 tra gli atti medici, sono illegittimi;

constatare che la decisione della convenuta 3.09.2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, mediante la quale quest'ultima rifiuta di cancellare i dati personali contenuti nei documenti menzionati al n. 1, è illegittima;

constatare che la disponibilità manifestata dalla convenuta il 5.03.2007 a consentirle di sottoporsi a visita medica è giuridicamente inefficace;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente EUR 10.000,00;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede, con il primo punto della sua domanda, di dichiarare che l'inclusione dei documenti ivi menzionati nel fascicolo personale o tra gli atti medici specificati è illegittima. Il secondo punto della sua domanda è diretto ad ottenere la constatazione che il rifiuto della convenuta di cancellare i dati personali illegittimamente ottenuti è illegittimo. Si adduce a fondamento di tali domande che la Staff Rule 5.13.4 della Banca Centrale Europea (BCE) osta all'ottenimento dei dati medici nonché ad una loro registrazione che, in primo luogo, non autorizzi il trattamento delle categorie di dati personali menzionate all'art. 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2002, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (in prosieguo: il "regolamento n. 45/2001") e che, in secondo luogo, non preveda un obiettivo che renda tale trattamento necessario, in contrasto con l'art. 10, n. 2, lett. b), del regolamento n. 45/2001.

Con il terzo punto della sua domanda, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2007, mediante la quale si è disposto che essa dovesse sottoporsi a visita medica. La ricorrente deduce l'asserita nullità dall'eccezione di abuso del potere discrezionale nonché dall'inosservanza di forme sostanziali, derivanti dalla Staff Rule 5.13.4. Quest'ultima stabilirebbe che esclusivamente il "Medical Adviser" istituito dalla BCE sia autorizzato a disporre ulteriori provvedimenti medici, come ad es. visite mediche, e non, per contro, gli immediati superiori della ricorrente.

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del danno morale che le deriverebbe dal fatto di essersi dovuta sottoporre ad una visita medica completa, sebbene ne mancasse la base giuridica sufficiente.

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