Language of document : ECLI:EU:T:2012:491

Causa T‑361/06

Ballast Nedam NV

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Diritti della difesa — Effetti di una sentenza di annullamento nei confronti dei terzi»

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012…….?II ‑ 0000

Massime — Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012

1.      Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Possibilità per la Commissione di corroborare la presunzione con elementi di fatto diretti a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante — Insussistenza di un obbligo

(Artt. 81 CE e 82 CE)

2.      Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Inversione dell’onere della prova e violazione del principio della presunzione d’innocenza — Insussistenza

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

3.      Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Oneri probatori della società che intende rovesciare tale presunzione — Diritto nazionale che impone determinati obblighi alle società controllanti nei confronti delle loro controllate — Irrilevanza

(Artt. 81 CE e 82 CE)

4.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità — Indizi supplementari diretti a integrare una motivazione già sufficiente e a rispondere agli argomenti del ricorrente — Ammissibilità

(Artt. 81 CE, 82 CE e 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

5.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti — Violazione dei diritti della difesa — Presupposto — Valutazione caso per caso

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

6.      Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa della controllata dovuta a un’omissione nella comunicazione degli addebiti — Annullamento della decisione della Commissione che infligge un’ammenda alla sua controllata — Effetti della sentenza sull’ammenda inflitta alla società controllante — Insussistenza

(Artt. 81 CE e 82 CE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24-29, 35-36)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32-33)

4.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 230 CE contro una decisione della Commissione in materia di concorrenza, se è vero che la Commissione non può far valere, a sostegno della decisione impugnata, nuovi elementi di prova a carico non contenuti nella stessa, tuttavia essa può rispondere agli argomenti del ricorrente qualora quest’ultimo tenti di dimostrare, sulla base di altri documenti che esso ha depositato dinanzi al Tribunale, che la tesi della Commissione è erronea in fatto. L’autore di una decisione impugnata può fornire precisazioni nel corso del procedimento contenzioso al fine di integrare una motivazione già di per sé sufficiente, potendo queste ultime essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice dell’Unione, in quanto consentono all’istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.

(v. punto 49)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 63-66, 69)

6.      Una società considerata costituire con la sua controllata una medesima impresa ai sensi dell’articolo 81 CE non può sostenere che la riduzione, da parte del Tribunale, dell’importo dell’ammenda inflitta alla sua controllata dovrebbe avere come conseguenza anche la riduzione dell’ammenda ad essa inflitta in solido in qualità di società capogruppo, allorché tale decisione del Tribunale deriva dal fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa della controllata omettendo di indicarle, nella comunicazione degli addebiti, che essa la considerava responsabile dell’infrazione commessa da una seconda controllata nella sua qualità di società capogruppo di quest’ultima, e non nella sua qualità di avente causa.

Allorché il Tribunale non ha concluso per l’assenza di comportamento illecito di questa seconda controllata e la Commissione ha presunto l’esercizio di un’influenza determinante della società capogruppo su tale seconda controllata in base al possesso indiretto della totalità del suo capitale, la Commissione poteva imputare alla società capogruppo il comportamento illecito della seconda controllata e condannarla in solido al pagamento dell’ammenda. La Commissione dispone, infatti, di un margine di discrezionalità nel decidere quali entità nell’ambito di un’impresa siano responsabili di un’infrazione. La società capogruppo può dunque essere considerata l’unica responsabile del comportamento della seconda controllata.

(v. punti 72-75)