Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 - Ballast Nedam / Commissione
(Causa T-361/06)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Ballast Nedam NV (Rappresentanti: A.R. Bosman e J.M.M. van de Hel, advocaten)
Convenuta): Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
annullare la decisione della Commissione 13 settembre 2006 n. C(2006)4090 def., notificatale il 25 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso n. COMP/38.456 - BITUME - NL) nella parte in cui dispone nei suoi confronti
in subordine, annullare in parte la decisione, nella misura in cui dispone nei suoi confronti per quanto riguarda la durata dell'infrazione e ridurre corrispondentemente l'ammenda inflitta alla ricorrente
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso n. COMP/38.456 - BITUMEN - NL) con la quale alla ricorrente viene inflitta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.
Secondo la ricorrente la Commissione basandosi su un errato fondamento giuridico o di merito ha ritenuto che la ricorrente abbia esercitato un'influenza decisiva sul comportamento della Ballast Nedam Infra BV e della Ballast Nedam Grond en Veger BV sul mercato.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce in primo luogo, violazione dell'art. 81 CE. In secondo luogo la ricorrente deduce violazione dei principi generali di diritto comunitario e in particolare del principio della presunzione di innocenza. La ricorrente deduce infine violazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003, e dei diritti di difesa, in quanto è stata ritenuta la responsabilità della ricorrente per la prima volta solo nella decisione. La ricorrente non ha così avuto la possibilità di difendersi presentando avverso tale presa di posizione mezzi probatori.
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