Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 4 luglio 2008 – Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans / Commissione
(causa T‑358/06)
«Ricorso di annullamento – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Ricorso proposto da una impresa menzionata nella motivazione di una decisione ad essa non indirizzata – Mancanza di interesse ad agire – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso proposto da un’impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti contro la decisione definitiva della Commissione che la menziona unicamente nella motivazione e non nel dispositivo – Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 21-24)
2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Comunicazione degli addebiti – Esclusione (Art. 230 CE) (v. punto 23)
3. Concorrenza – Regole comunitarie – Applicazione da parte dei giudici nazionali – Valutazione di un accordo o di una pratica oggetto di esame da parte della Commissione o su cui quest’ultima abbia già adottato una decisione – Presupposti (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 30-31)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 2006, 2007/534/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE [Caso COMP/F/38.456] – Bitume (Paesi Bassi)] o, in subordine, riduzione dell’ammenda inflitta alla Heijmans NV e alla Heijmans Infrastructuur BV |
Dispositivo
2) | | La Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. |