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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 9 dicembre 2020 – Procedimento penale a carico di M. M.

(Causa C-671/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parte nel procedimento penale principale

M. M.

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 2 TUE e il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché i principi del primato, di leale cooperazione e di certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione della normativa di uno Stato membro, come l'articolo 41b, paragrafi 1 e 3, della legge del 27 luglio 2001, sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych; in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari»), in modo che il presidente dell’organo giurisdizionale possa decidere, autonomamente e senza alcun controllo giurisdizionale, di modificare la composizione dell’organo giurisdizionale, in seguito al rilascio da parte di un organo, come l’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare; in prosieguo, la «Sezione disciplinare»), dell’autorizzazione all’avvio di un procedimento per responsabilità penale a carico di un giudice che ha partecipato al collegio giudicante dell’organo giurisdizionale originariamente designato (il giudice del tribunale distrettuale, I.T.), la quale prevede la sospensione obbligatoria di tale giudice dalle sue funzioni, il che implica, in particolare, il divieto per il suddetto magistrato di partecipare ai collegi giudicanti dell’organo giurisdizionale nelle cause per le quali era stato designato, comprese le cause che gli sono state assegnate prima del rilascio della suddetta autorizzazione.

Se il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni richiamate nella prima questione pregiudiziale, debba essere interpretato nel senso che esso osta:

a)    alla normativa di uno Stato membro, come l'articolo 42a, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 107, paragrafo 1, punto 3, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, che vieta a un organo giurisdizionale nazionale di valutare, nell’ambito del controllo relativo al rispetto da parte dello stesso organo giurisdizionale del requisito di essere precostituito per legge, il carattere vincolante e le circostanze giuridiche dell'autorizzazione della Sezione disciplinare di cui alla prima questione, che costituiscono la causa diretta della modifica della composizione dell’organo giurisdizionale, prevedendo, al contempo, che il tentativo di una siffatta valutazione costituisce il fondamento per la responsabilità disciplinare del giudice.

b)    alla giurisprudenza di un organo nazionale, come il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale; in prosieguo: la «Corte costituzionale»), conformemente alla quale gli atti delle autorità nazionali, quali il Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «Presidente RP») e la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura»), relativi alla nomina dei membri di un organo, come la Sezione disciplinare, non sono soggetti al controllo giurisdizionale, nemmeno dal punto di vista del diritto dell'Unione, indipendentemente dalla gravità e dall’entità della violazione, e l'atto di nomina di una persona alla funzione di giudice ha carattere definitivo e irrevocabile.

Se il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni richiamate alla prima questione, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento del carattere vincolante dell’autorizzazione di cui alla prima questione, in particolare per quanto riguarda la sospensione di un giudice dalle sue funzioni, in quanto rilasciata da un organo come la Sezione disciplinare, con la conseguenza che:

a)    tutte le autorità dello Stato (compreso il giudice del rinvio, come anche le autorità competenti a designare e modificare la composizione degli organi giurisdizionali nazionali, in particolare il presidente dell’organo giurisdizionale) sono obbligate a non tener conto della suddetta autorizzazione e a consentire al giudice dell’organo giurisdizionale nazionale nei confronti del quale essa era stata rilasciata, di partecipare al collegio giudicante dell’organo giurisdizionale in questione;

b) l’organo giurisdizionale del cui collegio non fa parte il giudice originariamente designato per trattare la causa, per il solo motivo che nei suoi confronti era stata rilasciata la suddetta autorizzazione, non costituisce un organo giurisdizionale precostituito per legge e non può quindi pronunciarsi in qualità di «organo giurisdizionale» sulle questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione.

4)    Se ai fini delle risposte da dare alle suddette questioni sia rilevante il fatto che la Sezione disciplinare e la Corte costituzionale non garantiscono una tutela giurisdizionale effettiva a causa della mancanza di indipendenza e delle accertate violazioni delle disposizioni relative alla nomina dei loro membri.

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