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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov (Romania) il 3 maggio 2023 – Asociaţia Crescătorilor de Vaci «Bălţată Românească» Tip Simmental / Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu»

(Causa C-286/23, Asociaţia Crescătorilor de Vaci «Bălţată Românească» Tip Simmental)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Parti

Ricorrente: Asociaţia Crescătorilor de Vaci «Bălţată Românească» Tip Simmental

Resistenti: Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu»

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012 1 , in combinato disposto con quelle dell’allegato I, parte 1, lettera A, punto 4, del regolamento e [del considerando] 24 del preambolo del regolamento, debbano essere interpretate nel senso può essere riconosciuto un ente selezionatore anche se quest’ultimo ha come progetto soltanto di attirare, mediante la sottoscrizione di domande o impegni in tal senso, allevatori già iscritti in un altro programma genetico approvato di un altro ente o se sia necessario che, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, tali allevatori facciano effettivamente parte del portafoglio dell’ente che chiede il riconoscimento.

Se le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1012, nonché quelle dell’allegato I, parte 1, lettera B, punto 2. a), del regolamento (UE) 2016/1012, in combinato disposto con quelle del [considerando] 24 del preambolo del regolamento, debbano essere interpretate nel senso che si riconosce agli allevatori la libertà di scelta tra i programmi genetici per il miglioramento della razza ai quali iscrivere i propri animali riproduttori di razza pura e, in caso di risposta affermativa, se tale libertà possa essere limitata dalla necessità di non pregiudicare o compromettere un programma genetico al quale tali allevatori stanno già partecipando, mediante il passaggio o la promessa di passaggio di detti allevatori a un altro programma genetico che dovrebbe essere approvato.

Se le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con quelle del [considerando] 21 del preambolo del regolamento (UE) 2016/1012, debbano essere interpretate nel senso che, qualora si riscontri la sussistenza di uno dei casi di cui alle lettere da a) a c) dell’articolo 10, paragrafo 1, l’autorità competente che ha riconosciuto l’ente selezionatore è tenuta a negare l’approvazione del programma genetico che rischia di compromettere un altro programma con riguardo agli aspetti indicati [in detto articolo] oppure se l’uso dell’espressione «(...) può rifiutare (...)» abbia il significato di conferire all’autorità un margine di discrezionalità al riguardo.

Se le disposizioni dell’articolo 8 e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1012, in combinato disposto con il [considerando] 21 del preambolo del medesimo regolamento, debbano essere interpretate nel senso che, qualora in uno Stato membro sia già in fase di attuazione un programma genetico avente come obiettivo principale il miglioramento della razza, è consentito approvare un nuovo programma genetico per la stessa razza, nello stesso Stato (per lo stesso territorio geografico), avente sempre come obiettivo principale il miglioramento della razza, nell’ambito del quale potranno essere selezionati gli animali riproduttori del programma genetico già in fase di attuazione.

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1 Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU 2016, L 171, pag. 66).