Language of document : ECLI:EU:C:2006:592

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 settembre 2006 (*)


Indice


Fatti all’origine della controversia

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

Motivi di impugnazione

Sull’impugnazione

Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio del termine ragionevole

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo, relativo alla presunta esclusione della prova a discarico successiva alla lettera di preavviso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

– Osservazioni preliminari

– Esame del secondo motivo

Sul terzo motivo, relativo alla valutazione da parte del Tribunale della prova fornita dalla Commissione quanto alla durata del regime collettivo di esclusiva

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul quarto motivo, relativo alla valutazione da parte del Tribunale degli argomenti della FEG quanto alle pratiche concordate in materia di prezzi

Sulla prima parte del quarto motivo, relativa alla qualificazione delle pratiche concordate in materia di prezzi come costitutive di un’unica infrazione continuata

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla seconda parte del quarto motivo, relativa alle riduzioni standard per la vendita di materiale elettrotecnico da installazione alle scuole

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla terza parte del quarto motivo, relativa alle pratiche del comitato dei prodotti «fili e cavi» e agli altri presunti casi di scambio di informazioni

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla quarta parte del quarto motivo, relativa alla decisione vincolante sui prezzi fissi e a quella sulle pubblicazioni

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla quinta parte del quarto motivo, relativa all’invio da parte della FEG di raccomandazioni sui prezzi ai propri membri

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sul quinto motivo, relativo all’imputazione alla FEG dell’estensione del regime collettivo di esclusiva

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul sesto motivo, relativo alla determinazione della durata delle infrazioni imputate alla FEG dalla Commissione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul settimo motivo, relativo alla richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Intese – Mercato dei materiali elettrotecnici nei Paesi Bassi – Associazione nazionale di grossisti – Accordi e pratiche concordate aventi ad oggetto un regime collettivo di esclusiva e la fissazione dei prezzi – Ammende»

Nel procedimento C‑105/04 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 26 febbraio 2004,

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied, con sede a L’Aia (Paesi Bassi), rappresentata dai sigg. E. Pijnacker Hordijk e M. De Grave, advocaten,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Technische Unie BV, con sede in Amstelveen (Paesi Bassi), rappresentata dai sigg. P. Bos e C. Hubert, advocaten,

ricorrente in primo grado,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, in qualità di agente, assistito dal sig. H. Gilliams, advocaat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

CEF City Electrical Factors BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),

CEF Holdings Ltd, con sede in Kenilworth (Regno Unito),

rappresentate dai sigg. J. Stuyck, C. Vinken‑Geijselaers e M. Poelman, advocaten, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. E. Juhász e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 settembre 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso di impugnazione, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (Associazione federativa olandese per il commercio all’ingrosso nel settore elettrotecnico; in prosieguo: la «FEG») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione (Racc. pag. II‑5761; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), o, quanto meno, l’annullamento di tale sentenza nella parte relativa al procedimento T‑5/00, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della detta ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE [Caso IV/33.884 – Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (FEG e TU)] (GU 2000, L 39, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti all’origine della controversia

2        Il 18 marzo 1991, la società CEF Holdings Ltd, grossista di materiale elettrotecnico, con sede nel Regno Unito, nonché la sua controllata CEF City Electrical Factors BV, creata dalla detta società per insediarsi nel mercato olandese (in prosieguo congiuntamente denominate: la «CEF»), hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee una denuncia riguardante i problemi di approvvigionamento da esse incontrati nei Paesi Bassi.

3        Tale denuncia riguardava tre associazioni di imprese operanti sul mercato olandese dei materiali elettrotecnici. Oltre alla FEG, si trattava della Nederlandse Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied (Associazione olandese dei rappresentanti esclusivi nel settore elettrotecnico; in prosieguo: la «NAVEG») e della Unie van de Elektrotechnische Ondernemers (Unione delle imprese del settore elettrotecnico; in prosieguo: l’«UNETO»).

4        Nella denuncia suddetta, la CEF accusava le tre associazioni sopra indicate e i loro membri di aver concluso accordi collettivi di esclusiva reciproca a tutti i livelli della filiera di distribuzione del materiale elettrotecnico nei Paesi Bassi, ciò che avrebbe reso quasi impossibile l’insediamento nel mercato olandese di un grossista di materiale elettrotecnico che non fosse membro della FEG. Infatti, i fabbricanti e i loro agenti o importatori avrebbero fornito materiale elettrotecnico soltanto ai membri della FEG e gli installatori si sarebbero riforniti soltanto presso questi ultimi.

5        Successivamente, nel 1991 e nel 1992, la CEF ha esteso la portata della propria denuncia per contestare alcuni accordi intervenuti tra la FEG e i suoi membri in materia di prezzi e riduzioni di prezzi, taluni accordi diretti ad escludere la CEF dalla partecipazione a determinati progetti, nonché taluni accordi verticali sui prezzi tra alcuni fabbricanti di materiale elettrotecnico e i grossisti membri della FEG.

6        Dopo aver inviato, il 16 settembre 1991, una lettera di preavviso alla FEG e ai membri di quest’ultima (in prosieguo: la «lettera di preavviso»), nonché varie richieste di informazioni all’associazione suddetta, e dopo l’effettuazione di verifiche da parte dei suoi servizi in merito alle presunte concertazioni praticate dai membri della FEG, la Commissione, in data 3 luglio 1996, ha comunicato i propri addebiti a quest’ultima e a sette suoi membri, tra i quali figurava la Technische Unie BV (in prosieguo: la «TU»). Il 19 novembre 1997 si è svolta un’audizione in presenza di tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti nonché della CEF.

7        Il 26 ottobre 1999 la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale si constata che:

–        la FEG ha violato l’art. 81, n. 1, CE istituendo, sulla base di un accordo con la NAVEG e di pratiche concordate con fornitori non rappresentati in quest’ultima associazione, un regime collettivo di esclusiva volto a impedire le forniture a imprese non aderenti alla FEG stessa (art. 1 della decisione controversa);

–        la FEG ha violato l’art. 81, n. 1, CE limitando, direttamente e indirettamente, la libertà dei suoi membri di fissare autonomamente i propri prezzi di vendita. A tal fine essa ha adottato la decisione vincolante sui prezzi fissi e la decisione vincolante sulle pubblicazioni, ha diffuso fra i suoi membri raccomandazioni sui prezzi lordi e netti, e ha fornito loro un forum per negoziare su prezzi e riduzioni (art. 2 della decisione controversa);

–        la TU ha violato l’art. 81, n. 1, CE partecipando attivamente alle infrazioni di cui agli artt. 1 e 2 della decisione controversa (art. 3 di tale decisione).

8        Per le infrazioni menzionate al punto precedente sono state inflitte alla FEG e alla TU ammende ammontanti, rispettivamente, a EUR 4,4 milioni ed EUR 2,15 milioni (art. 5 della decisione controversa).

9        Tuttavia, tenuto conto della considerevole durata del procedimento (102 mesi), la Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di ridurre di EUR 100 000 l’importo dell’ammenda. La decisione controversa afferma al riguardo quanto segue:

«(152) (...) La Commissione riconosce che la durata del procedimento nel presente caso, avviato nel 1991, è notevole, e questo per ragioni di natura diversa, imputabili parzialmente alla Commissione ma anche alle parti stesse. La Commissione riconosce la propria responsabilità per i ritardi che possono esserle imputati.

(153)          Per tale motivo la Commissione riduce l’importo dell’ammenda [da 4,5 milioni ] a 4,4 milioni di EUR per FEG e [da 2,25 milioni a] 2,15 milioni di EUR per TU».

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10      Con atto introduttivo depositato dinanzi al Tribunale il 14 gennaio 2000 (causa T‑5/00), la FEG ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, in via principale, l’annullamento della decisione controversa, in subordine, l’annullamento dell’art. 5, n. 1, di quest’ultima e, in ulteriore subordine, la riduzione a EUR 1 000 dell’importo dell’ammenda inflittale.

11      Con atto introduttivo depositato lo stesso giorno dinanzi al Tribunale (causa T‑6/00), la TU ha proposto un ricorso avente il medesimo oggetto di quello presentato dalla FEG.

12      Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale in data 16 ottobre 2000, la CEF è stata ammessa ad intervenire in giudizio a sostegno delle conclusioni della Commissione.

13      I ricorsi della FEG e della TU, che sono stati riuniti ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza, sono stati respinti dalla sentenza impugnata. Le dette ricorrenti sono state condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalle parti intervenute in primo grado in ciascuna delle cause da esse rispettivamente introdotte.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

14      Nel suo ricorso di impugnazione, la FEG conclude che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata o, quanto meno, annullarla nella parte relativa alla causa T‑5/00 e, statuendo nuovamente, annullare in tutto o in parte la decisione controversa o, quanto meno, disporre una riduzione sostanziale dell’ammenda inflittale;

–        in subordine, annullare la sentenza impugnata o, quanto meno, annullarla nella parte relativa alla causa T‑5/00 e rinviare quest’ultima dinanzi al Tribunale;

–        condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

15      La Commissione conclude che la Corte voglia:

–        rigettare l’impugnazione nella sua interezza perché irricevibile o, quanto meno, perché infondata;

–        condannare la FEG alle spese.

 Motivi di impugnazione

16      A sostegno della sua impugnazione la FEG deduce sette motivi, aventi ad oggetto:

–        la violazione del principio del termine ragionevole, in quanto il Tribunale ha statuito che la durata eccessivamente lunga del procedimento amministrativo non doveva comportare l’annullamento della decisione controversa;

–        la violazione del principio della presunzione di innocenza e dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale non ha ritenuto che costituissero elementi di prova a discarico taluni documenti redatti successivamente all’invio della lettera di preavviso;

–        la violazione dell’art. 81, n. 1, CE nonché dell’obbligo di motivazione, nella misura in cui il Tribunale ha reputato plausibili le prove fornite dalla Commissione in merito alla durata del presunto regime collettivo di esclusiva;

–        la violazione dell’art. 81, n. 1, CE nonché dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale non ha esaminato gli argomenti della FEG relativi agli accordi in materia di prezzi ovvero ha riportato tali argomenti in modo inesatto;

–        la violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda l’imputabilità alla FEG della presunta estensione del regime collettivo di esclusiva a fornitori diversi dai membri della NAVEG;

–        la violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), ovvero del principio di proporzionalità nella fissazione delle ammende, nonché dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale ha respinto gli argomenti fatti valere dalla FEG e dalla TU in merito alla durata delle infrazioni;

–        la violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 o del principio di proporzionalità nella fissazione delle ammende, nonché dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale ha giudicato che la FEG e la TU non avevano fornito alcun elemento idoneo a giustificare la riduzione dell’ammenda, e ciò malgrado la durata eccessivamente lunga del procedimento amministrativo.

 Sull’impugnazione

 Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio del termine ragionevole

 Argomenti delle parti

17      La FEG sostiene che, in virtù di un principio generale del diritto comunitario, la Commissione è tenuta a osservare un termine ragionevole per l’adozione delle proprie decisioni. Il Tribunale avrebbe violato tale principio concludendo, al punto 94 della sentenza impugnata, che tutti gli argomenti riguardanti la violazione del principio del termine ragionevole dovevano essere respinti e che la durata eccessiva del procedimento amministrativo non doveva determinare l’annullamento della decisione controversa.

18      La FEG la valere che, in base ad una costante giurisprudenza, occorre distinguere tra, da un lato, la fase istruttoria e, dall’altro, il periodo che va dalla comunicazione degli addebiti da parte della Commissione fino all’adozione della decisione di quest’ultima.

19      Quanto alla fase istruttoria, il Tribunale avrebbe sostenuto erroneamente, al punto 79 della sentenza impugnata, che il semplice prolungamento di tale fase del procedimento amministrativo non è, di per sé, idoneo a ledere i diritti della difesa, in quanto, in un procedimento in materia di politica comunitaria della concorrenza, gli interessati non sono destinatari di alcuna accusa formale sino al ricevimento della comunicazione degli addebiti.

20      Inoltre, la FEG contesta l’interpretazione, compiuta dal Tribunale, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa al momento di inizio del decorso del termine ragionevole di cui all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, termine che, secondo il Tribunale, «inizia a decorrere dal momento in cui viene formulata l’imputazione» (punto 79 della sentenza impugnata).

21      La FEG deduce dalla detta giurisprudenza che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il termine ragionevole è iniziato a decorrere dal mese di giugno 1991 – data alla quale la Commissione le ha inviato la prima richiesta di informazioni e l’ha informata del contenuto della denuncia della CEF, che era allegata alla detta richiesta ed era all’origine della stessa – oppure, al più tardi, il 16 settembre 1991, data della lettera di preavviso della Commissione.

22      Inoltre, la FEG sostiene che dal punto 87 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale non si è reso conto della natura delle difficoltà generate dalla durata eccessivamente lunga del procedimento. Essa fa presente l’impossibilità, nel contesto di una procedura così lunga, di contattare le persone interessate per ottenere chiarimenti su taluni punti dei resoconti e degli altri documenti relativi alle riunioni dei consigli di amministrazione delle imprese coinvolte, tenuto conto del notevole ricambio dei membri della dirigenza e del personale di queste ultime. Non si tratta, come suggerito erroneamente dal Tribunale al detto punto 87, della perdita di prove scritte.

23      Peraltro, la FEG osserva che, considerato che la maggior parte dei fatti si è verificata in un passato talmente lontano che nessuna delle persone direttamente interessate ne ha un ricordo sufficientemente preciso, era per essa estremamente difficile, se non impossibile, difendersi efficacemente.

24      Infine, la FEG sostiene che a torto il Tribunale ha completamente trascurato il suo interesse ad una rapida conclusione del procedimento, in quanto la sua sopravvivenza era direttamente minacciata da tale contenzioso. Successivamente all’adozione della decisione controversa, la FEG non avrebbe potuto intraprendere la benché minima attività ed il numero dei suoi membri sarebbe passato da 60 a 19.

25      La Commissione fa valere che il primo motivo si basa su un’erronea lettura del punto 79 della sentenza impugnata, dovendo questo essere letto in connessione con i punti 77 e 78 che lo precedono.

26      Secondo la Commissione, il Tribunale ha constatato, al punto 77 della sentenza impugnata, che la prima fase del procedimento amministrativo ha avuto una durata eccessiva. Il Tribunale avrebbe infatti tenuto conto della prima fase del detto procedimento nella sua valutazione del carattere ragionevole o meno del periodo di tempo intercorso tra i primi atti del procedimento stesso e l’adozione della decisione controversa.

27      La Commissione sostiene che il Tribunale – giudicando che tanto la prima quanto la seconda fase del procedimento amministrativo avevano richiesto un tempo eccessivo e verificando poi se un tale superamento del termine ragionevole avesse pregiudicato i diritti della difesa della FEG – si è comportato in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo cui una durata irragionevole delle diverse fasi dell’indagine non comporta automaticamente una violazione del principio del termine ragionevole. Sarebbe altresì necessario che le imprese interessate dimostrino che tale durata irragionevole ha arrecato pregiudizio ai diritti della difesa (sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punti 173‑178).

28      Nella presente causa, ad avviso della Commissione, la FEG non ha fornito una prova convincente della sua affermazione secondo cui la durata eccessiva del procedimento amministrativo ha arrecato pregiudizio ai diritti della difesa. La Commissione fa valere i punti 87‑92 della sentenza impugnata per dimostrare che il Tribunale, nell’esaminare la questione se la durata irragionevole del detto procedimento da esso constatata avesse nuociuto, nella fattispecie, ai diritti della difesa della FEG, ha incentrato la propria analisi tanto sulla prima quanto sulla seconda fase di tale procedimento. Il Tribunale avrebbe respinto una per una le circostanze invocate dalla FEG per dimostrare una violazione dei diritti della difesa, e tale rigetto sarebbe fondato tanto su constatazioni giuridiche esatte, quanto su constatazioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di impugnazione.

29      Quanto all’addebito mosso dalla FEG al Tribunale per il fatto che quest’ultimo non avrebbe tenuto conto dei problemi da essa incontrati per raccogliere prove a discarico a motivo della durata eccessiva del procedimento amministrativo, la Commissione fa rinvio al punto 87 della sentenza impugnata, nel quale si ricorda che, in virtù dell’obbligo generale di prudenza, le imprese sono tenute ad assicurare la buona conservazione nei loro libri o archivi degli elementi relativi alla loro attività, obbligo che vale a fortiori a partire dal momento in cui un’impresa riceve una richiesta di informazioni o una lettera di preavviso.

30      Per quanto riguarda l’interesse della FEG ad un rapido svolgimento del procedimento, la Commissione fa riferimento al punto 80 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha espressamente confermato che un’impresa, una volta ricevuta una comunicazione degli addebiti, ha un interesse specifico a che questa fase della procedura venga condotta con una diligenza particolare dalla Commissione, senza però che vengano pregiudicati i diritti della difesa. La detta istituzione fa valere che è alla luce di tale elemento che il Tribunale ha successivamente esaminato se il superamento della durata ragionevole del procedimento avesse nuociuto alla difesa della FEG.

31      La Commissione conclude che il primo motivo è manifestamente irricevibile, nella misura in cui mira a rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dal Tribunale in ordine alla questione se il superamento del termine ragionevole avesse ostacolato la FEG nella preparazione della propria difesa, ed è manifestamente infondato in quanto si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata.

32      Anche la CEF fa valere, nella sua risposta alla comunicazione del ricorso di impugnazione, che il primo motivo dedotto dalla FEG si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata. Nell’ambito della valutazione del termine ragionevole, il Tribunale avrebbe giustamente esaminato il periodo decorrente dalla data della richiesta di informazioni, vale a dire il 25 luglio 1991.

33      Per quanto riguarda il termine ragionevole e la violazione dei diritti della difesa, la CEF fa riferimento al punto 49 della sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417), per sostenere che il Tribunale non ha applicato una nozione giuridica errata laddove ha ritenuto che, sebbene la prima fase del procedimento amministrativo avesse avuto una durata eccessiva, il principio del termine ragionevole non fosse stato violato in assenza della prova di una violazione dei diritti della difesa.

34      Ad ogni modo, la CEF ritiene che si tratti, nel caso di specie, di constatazioni di fatto del Tribunale che non possono essere oggetto di un riesame da parte della Corte. Il primo motivo dovrebbe dunque essere respinto perché irricevibile o, quanto meno, perché infondato.

 Giudizio della Corte

35      L’osservanza di un termine ragionevole nella conduzione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto comunitario, del quale il giudice comunitario assicura il rispetto (sentenze 18 marzo 1997, causa C‑282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I‑1503, punti 36 e 37, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punti 167‑171).

36      Occorre verificare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto respingendo gli argomenti relativi alla presunta violazione del detto principio da parte della Commissione.

37      Contrariamente a quanto asserito dalla FEG, il Tribunale ha operato, ai fini dell’applicazione del principio del termine ragionevole, una distinzione tra le due fasi del procedimento amministrativo, vale a dire la fase istruttoria antecedente alla comunicazione degli addebiti e quella corrispondente al resto del procedimento (v. punto 78 della sentenza impugnata).

38      Tale modo di procedere è assolutamente conforme alla giurisprudenza della Corte. Infatti, ai punti 181‑183 della citata sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, la Corte ha statuito, in particolare, che il procedimento amministrativo può essere esaminato distinguendo due fasi temporali successive, ciascuna delle quali risponde ad una propria logica interna. La prima fase, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, ha come termine iniziale la data in cui la Commissione, facendo uso dei poteri conferitile dal legislatore comunitario, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione, e deve consentire alla detta istituzione di prendere posizione circa il seguito del procedimento. La seconda fase si estende invece dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale. Essa deve consentire alla Commissione di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata.

39      Dopo aver stabilito la distinzione tra le due fasi del procedimento amministrativo, il Tribunale ha proceduto ad esaminare il carattere eccessivo o meno della durata di ciascuna di esse.

40      Per quanto riguarda la prima fase, il Tribunale ha constatato, al punto 76 della sentenza impugnata, che un considerevole lasso di tempo era intercorso tra l’invio alla FEG della lettera di preavviso del 16 settembre 1991 e le verifiche effettuate l’8 dicembre 1994. Il Tribunale ha riconosciuto che tale durata è eccessiva e deriva da un’inerzia imputabile alla Commissione.

41      Per quanto concerne la seconda fase del procedimento amministrativo, il Tribunale ha rilevato, al punto 85 della sentenza impugnata, che erano trascorsi circa 23 mesi tra l’audizione delle parti e la decisione controversa, e che tale durata doveva ritenersi considerevole, senza che fosse possibile imputarne la responsabilità alla FEG e alla TU. Il Tribunale ha da ciò concluso che la Commissione aveva ecceduto il termine normalmente necessario per l’adozione della detta decisione.

42      Posto che la constatazione della durata eccessiva del procedimento – per la quale non potevano essere considerate responsabili la FEG o la TU – non era di per sé sufficiente per affermare l’esistenza di una violazione del principio del termine ragionevole, il Tribunale ha valutato l’incidenza di tale durata sui diritti della difesa della FEG. La premessa di un approccio siffatto emerge dal punto 74 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha statuito che il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento solo nel caso di una decisione che constati la commissione di infrazioni, qualora risulti provato che la violazione del detto principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. Secondo il Tribunale, al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 17.

43      Il ricorso a tale criterio, ai fini della constatazione di una violazione del principio del termine ragionevole, è assolutamente legittimo. Infatti, al punto 49 della citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, nel valutare la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, la Corte ha statuito che la presenza di indizi comprovanti che la durata del procedimento ha influito sulla soluzione della controversia può determinare l’annullamento della sentenza impugnata. Il medesimo approccio si ritrova nel ragionamento seguito dal Tribunale allorché ha giudicato che la durata eccessiva del procedimento dinanzi alla Commissione doveva determinare l’annullamento della decisione controversa qualora i diritti della difesa della FEG fossero stati compromessi, ipotesi questa nella quale sussiste necessariamente un possibile influsso sull’esito del procedimento.

44      Di conseguenza, occorre valutare l’analisi compiuta dal Tribunale in ordine alla presunta violazione, in tale contesto, dei diritti della difesa della FEG.

45      Risulta dalla sentenza impugnata che tale analisi è limitata alla valutazione delle ripercussioni sull’esercizio dei diritti della difesa della FEG determinate dalla durata eccessiva della seconda fase del procedimento amministrativo. In particolare, al punto 93 della detta sentenza, il Tribunale ha concluso che l’eccessivo prolungamento del procedimento amministrativo dopo l’audizione non aveva leso i diritti della difesa della FEG e della TU.

46      Quanto alla fase istruttoria antecedente alla comunicazione degli addebiti, il Tribunale ha rilevato, al punto 79 della sentenza impugnata, che il semplice prolungamento di tale fase del procedimento amministrativo non era di per sé idoneo a ledere i diritti della difesa, in quanto alla FEG e alla TU non era stata mossa alcuna accusa formale fino al ricevimento della comunicazione degli addebiti.

47      Tale conclusione è corretta nella misura in cui il Tribunale ha reputato che soltanto dopo l’invio della comunicazione degli addebiti la FEG e la TU fossero state ufficialmente informate delle infrazioni che la Commissione addebitava loro a seguito delle proprie investigazioni. Al ragionamento del Tribunale è sottesa l’idea che sia soltanto nella seconda fase del procedimento amministrativo che le imprese interessate possono far valere pienamente i diritti della difesa, ciò che non avviene durante la fase antecedente alla comunicazione degli addebiti a motivo dell’assenza di formulazione, da parte della Commissione, delle censure attinenti alle presunte infrazioni da essa constatate.

48      Tuttavia, la constatazione fatta dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata non tiene conto dell’eventualità che la durata eccessiva della fase istruttoria possa aver influito sull’esercizio dei diritti della difesa da parte della FEG nel corso della seconda fase del procedimento amministrativo, vale a dire dopo l’invio della comunicazione degli addebiti.

49      La durata eccessiva della prima fase del procedimento amministrativo può influire sulle future possibilità di difesa delle imprese interessate, in particolare riducendo l’efficacia dei diritti della difesa allorché questi vengono invocati nella seconda fase del procedimento. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 129 delle sue conclusioni, quanto più tempo trascorre tra una misura di indagine quale, nel caso di specie, l’invio della lettera di preavviso e la comunicazione degli addebiti, tanto più diviene probabile che eventuali prove a discarico riguardanti le infrazioni addebitate in tale comunicazione non possano più essere acquisite o possano esserlo soltanto con difficoltà, in particolare per quanto riguarda i testimoni a discarico, segnatamente a causa dei cambiamenti che possono intervenire nella composizione degli organi dirigenti delle imprese interessate e degli avvicendamenti riguardanti gli altri dipendenti di queste ultime. Nella sua analisi del principio del termine ragionevole, il Tribunale non ha sufficientemente preso in considerazione tale aspetto relativo all’attuazione del detto principio.

50      Posto che il rispetto dei diritti della difesa – principio il cui carattere fondamentale è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7) – riveste un’importanza capitale nei procedimenti come quello in questione nel presente caso, è importante evitare che tali diritti possano essere irrimediabilmente compromessi a motivo della durata eccessiva della fase istruttoria, e che tale durata possa ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate. Per tale motivo, l’esame relativo a un eventuale ostacolo all’esercizio dei diritti della difesa non deve essere limitato alla fase stessa in cui tali diritti producono il loro pieno effetto, vale a dire la seconda fase del procedimento amministrativo. La valutazione relativa all’origine dell’eventuale riduzione dell’efficacia dei diritti della difesa deve estendersi all’insieme di tale procedimento avendo riguardo alla durata complessiva del medesimo.

51      Pertanto, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella misura in cui, nella sentenza impugnata, ha limitato la portata dell’esame della presunta violazione dei diritti della difesa a motivo della durata eccessiva del procedimento amministrativo alla sola seconda fase di quest’ultimo. Il detto giudice ha omesso di verificare se l’eccessiva durata, imputabile alla Commissione, dell’intero procedimento amministrativo – ivi compresa la fase antecedente alla comunicazione degli addebiti – fosse idonea a pregiudicare le future possibilità di difesa della TU e della FEG e se, in particolare, quest’ultima avesse dimostrato tale fatto in forma concludente.

52      Ne consegue che il primo motivo della FEG deve essere accolto nella misura in cui con esso viene dedotto un errore di diritto nell’applicazione del principio del termine ragionevole. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata, laddove ha statuito che il prolungamento della prima fase del procedimento amministrativo non era di per sé idoneo a ledere i diritti della difesa della FEG.

53      In conformità dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Essa può allora statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

54      Nel caso di specie, posto che la questione della presunta violazione dei diritti della difesa, esaminata in rapporto alla durata eccessiva del procedimento amministrativo, è stata discussa in primo grado e che la FEG ha così avuto modo di far valere i propri argomenti al riguardo, la Corte è in condizione di pronunciarsi nel merito.

55      Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la FEG sostiene che la violazione del termine ragionevole ha comportato una violazione dei diritti della difesa. Infatti, con il passare del tempo, essa avrebbe incontrato sempre più difficoltà per ottenere informazioni attinenti agli addebiti della Commissione. L’assoluta maggioranza delle persone che facevano parte, nel periodo oggetto dell’inchiesta della detta istituzione, della direzione dell’associazione ricorrente non siederebbe più da anni negli organi dirigenti di quest’ultima, ed una parte dei vecchi dirigenti avrebbe in seguito fatto valere i propri diritti pensionistici ovvero ricoprirebbe incarichi all’estero e non potrebbe più essere contattata per fornire delle precisazioni.

56      A questo proposito, occorre rilevare che gli argomenti addotti dalla FEG a sostegno della presunta violazione dei diritti della difesa presentano carattere astratto e impreciso. Orbene, per dimostrare una violazione di tali diritti, eventualmente determinata dalla durata eccessiva della fase istruttoria, spettava alla FEG provare che, alla data della comunicazione degli addebiti, ossia il 3 luglio 1996, le sue possibilità di confutare le censure della Commissione erano limitate per ragioni derivanti dal fatto che la prima fase del procedimento amministrativo aveva richiesto un tempo irragionevolmente lungo.

57      Nel caso di specie, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la FEG ha omesso di precisare quali sono le persone che hanno lavorato alle sue dipendenze e la cui partenza le avrebbe impedito di ottenere chiarimenti in merito agli eventi su cui si incentravano le accuse della Commissione.

58      Inoltre, la FEG non indica né la data di partenza delle persone suddette, né la natura e la portata delle informazioni o delle precisazioni che sarebbero state necessarie alla sua difesa, e neppure le circostanze che renderebbero impossibile la testimonianza di tali persone, la cui assenza avrebbe limitato l’efficace esercizio dei diritti della difesa.

59      Tali argomenti a carattere generico non sono idonei a dimostrare l’effettiva esistenza di una violazione dei diritti della difesa, la quale va esaminata in rapporto alle specifiche circostanze di ciascun caso di specie.

60      Risulta da tutto quanto sopra esposto che gli argomenti della FEG relativi alla violazione dei diritti della difesa non sono sostenuti da convincenti elementi di prova idonei a dimostrare che tale violazione sia derivata dalla durata eccessiva della fase del procedimento amministrativo antecedente alla comunicazione degli addebiti e che, alla data in cui quest’ultima è stata effettuata, le possibilità della ricorrente di difendersi efficacemente fossero, per tale motivo, già compromesse.

61      Pertanto, il motivo dedotto dalla FEG a sostegno del proprio ricorso dinanzi al Tribunale relativo ad una violazione del principio del termine ragionevole, non è fondato e deve dunque essere respinto.

62      Di conseguenza, anche il ricorso della FEG dinanzi al Tribunale, in quanto fondato sul detto motivo, deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla presunta esclusione della prova a discarico successiva alla lettera di preavviso

 Argomenti delle parti

63      La FEG censura la presunta contraddizione interna che vizierebbe l’analisi del Tribunale, determinata dal fatto che il periodo precedente alla comunicazione degli addebiti non è stato preso in considerazione ai fini della valutazione del carattere ragionevole della durata del procedimento amministrativo, in quanto – ad avviso del Tribunale – la detta associazione è stata chiamata in causa soltanto a partire dall’invio della comunicazione di cui sopra, mentre invece alcune prove a discarico relative al medesimo periodo sono state automaticamente escluse, ciò che tende a dimostrare che il comportamento della FEG è stato incriminato sin dalla prima fase del procedimento amministrativo.

64      Risulterebbe in particolare dai punti 196 e 208 della sentenza impugnata che il Tribunale non ha riconosciuto alcun valore ad una prova a discarico successiva alle prime richieste di informazioni, nel caso di specie alcune lettere provenienti dalla Spaanderman Licht – un’impresa affiliata alla NAVEG – datate 22 maggio e 14 agosto 1991, le quali smentirebbero le constatazioni della Commissione relative all’esistenza di un regime collettivo di esclusiva e sarebbero idonee a infirmare gli addebiti di quest’ultima nei confronti della FEG.

65      La FEG ritiene che il fatto che il Tribunale abbia escluso tale prova a discarico successiva all’avvio del procedimento senza alcuna spiegazione, limitandosi a fare riferimento alla data in cui la prova suddetta era stata prodotta, costituisca un vizio grave della motivazione della sentenza impugnata e violi il principio della presunzione di innocenza.

66      La Commissione fa valere, in via principale, che tale motivo è irricevibile nella misura in cui la FEG cerca di sottoporre nuovamente alla Corte, in sede di impugnazione, la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale in ordine al valore probatorio degli atti del fascicolo.

67      In subordine, la Commissione sostiene che il secondo motivo della FEG è privo di fondamento. Il Tribunale avrebbe esposto in forma sufficientemente motivata, rispettivamente ai punti 208 e 196 della sentenza impugnata, il carattere non convincente delle lettere sopra menzionate.

 Giudizio della Corte

–       Osservazioni preliminari

68      Occorre ricordare i limiti del controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.

69      Risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale è competente in via esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha constatato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 23, e 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I‑3173, punto 51).

70      La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di assunzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 24, e General Motors/Commissione, cit., punto 52).

71      Inoltre, occorre rammentare che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un giudizio di impugnazione (sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I‑2587, punto 53, e 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P, Cubero Vermurie/Commissione, Racc. pag. I‑10315, punto 20).

72      Quanto all’obbligo di motivazione, risulta da una costante giurisprudenza che esso non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 372).

–       Esame del secondo motivo

73      Il secondo motivo, con il quale la FEG cerca di dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata riguardo all’esclusione del valore probatorio di alcuni documenti è insufficiente o addirittura contraddittoria, è ricevibile.

74      Nell’ambito del loro ricorso dinanzi al Tribunale, la FEG e la TU hanno contestato gli elementi prescelti dalla Commissione, nella decisione controversa, quali esempi di attuazione di un gentlemen’s agreement concluso tra la NAVEG e la FEG in merito all’approvvigionamento dei membri di quest’ultima (in prosieguo: il «gentlemen’s agreement»). In tale contesto, sono state fatte valere, in particolare, due lettere dell’impresa Spaanderman Licht.

75      Ai punti 196 e 208 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto all’esame del valore probatorio di tali lettere.

76      Per quanto riguarda in particolare la lettera del 14 agosto 1991, il Tribunale, al detto punto 196, ne ha valutato il valore probatorio ponendo a confronto il suo tenore con il contesto nel quale essa era stata redatta. In primo luogo, il detto giudice ha rilevato che tale lettera era stata inviata alla NAVEG in risposta ad un quesito formulato da quest’ultima due giorni prima. Sarebbe stata dunque la NAVEG a prendere l’iniziativa di interrogare la Spaanderman Licht sui motivi che l’avevano indotta a non rifornire la CEF. In secondo luogo, il Tribunale ha evidenziato che tale lettera era successiva alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione alla FEG e alla TU il 25 luglio 1991 ed era perciò priva di carattere persuasivo.

77      Quanto alla lettera inviata alla CEF il 22 maggio 1991 dalla Spaanderman Licht, il Tribunale ha constatato che quest’ultima si era limitata a comunicare che non intendeva ampliare la propria rete di rivenditori. Il Tribunale ha però rilevato che tale lettera era stata redatta quando l’indagine della Commissione era già in corso.

78      Pertanto, risulta dai punti 196 e 208 della sentenza impugnata che il Tribunale ha motivato in forma sufficiente la non persuasività delle lettere suddette e la loro esclusione quale prova a discarico.

79      Quanto alla presunta contraddittorietà delle motivazioni della sentenza impugnata asserita dalla FEG, occorre constatare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, mancando un qualsivoglia nesso logico tra la valutazione della ragionevolezza della durata del procedimento amministrativo e la valutazione del valore probatorio dei documenti sottoposti al Tribunale come prova, la detta sentenza non contiene alcuna contraddizione.

80      Inoltre, il valore probatorio – che spetta soltanto al Tribunale giudicare – dei documenti presentati dalle parti a quest’ultimo a titolo di prova non dipende necessariamente dalla fase del procedimento amministrativo nel corso della quale essi sono stati redatti. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, tale valore probatorio deve essere verificato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Orbene, risulta dai punti 196 e 208 della sentenza impugnata che il fatto che la Commissione avesse già cominciato la propria indagine non è il solo fattore determinante per il quale il Tribunale ha respinto, in particolare, le lettere della Spaanderman Licht del 22 maggio e del 14 agosto 1991 in quanto inidonee a rimettere in discussione le prove fornite dalla Commissione in merito all’attuazione del gentlemen’s agreement. Pertanto, i detti punti 196 e 208 non possono essere interpretati nel senso che, per forza di cose, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita a un documento redatto mentre l’indagine della Commissione è già in corso.

81      Alla luce di quanto precede, occorre respingere, perché infondato, il secondo motivo di impugnazione.

 Sul terzo motivo, relativo alla valutazione da parte del Tribunale della prova fornita dalla Commissione quanto alla durata del regime collettivo di esclusiva

 Argomenti delle parti

82      Con il suo terzo motivo, la FEG censura la valutazione del Tribunale relativa alle prove sulle quali la Commissione ha fondato le proprie constatazioni riguardanti la principale infrazione all’art. 81, n. 1, CE addebitata alla detta associazione, ossia un regime collettivo di esclusiva che, tra l’11 marzo 1986 e il 25 febbraio 1994, avrebbe disciplinato le relazioni tra la FEG e la NAVEG. Tali prove sarebbero talmente inconsistenti e indirette da non poter in alcun modo essere qualificate come prove legali e convincenti di un’infrazione continuata.

83      La FEG fa riferimento in particolare al punto 141 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha statuito che la Commissione aveva fondato la propria analisi «su una valutazione complessiva di tutte le prove e gli indizi pertinenti». La FEG ritiene che si tratti nel caso di specie di un fondamento giuridico inadeguato ai fini dell’assunzione della prova e che debbano essere forniti non degli «indizi», bensì degli elementi di prova legali e convincenti dell’infrazione constatata nonché della sua durata.

84      Inoltre, la FEG addebita al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che la Commissione, nel suo ragionamento, non ha fornito la benché minima prova dell’esistenza di un siffatto regime di esclusiva per i periodi dal 12 marzo 1986 al 28 febbraio 1989 e dal 18 novembre 1991 al 25 febbraio 1994.

85      La FEG censura il punto 411 della sentenza impugnata nel quale il Tribunale ha statuito nei suoi confronti che «la Commissione ha fornito la prova dell’esistenza di un’infrazione continuata nel corso del periodo compreso tra il 1986 e il 1994». La sola giustificazione, risultante dal punto 406 della detta sentenza, sarebbe che il Tribunale ha affermato, a proposito delle infrazioni addebitate alla TU, che, «[p]er loro natura [esse] hanno carattere continuato». La FEG critica tale ragionamento sostenendo che non soddisfa l’obbligo di motivazione.

86      La Commissione reputa per parte sua che il terzo motivo sia irricevibile laddove tende a chiedere alla Corte di riesaminare i motivi e gli argomenti già valutati e respinti dal Tribunale.

87      In subordine, la Commissione sostiene che tale motivo è infondato. Quanto all’addebito mosso dalla FEG al Tribunale di aver utilizzato un criterio giuridicamente errato fondandosi su «indizi», la Commissione sostiene che l’adeguatezza di un criterio siffatto è stata confermata dalla Corte al punto 57 della citata sentenza Aalborg Portland e a./Commissione.

88      Per quanto riguarda la presunta mancanza di prova dell’esistenza di un regime collettivo di esclusiva nel corso di alcuni periodi, la Commissione contesta una simile lettura della sentenza impugnata e segnala che il Tribunale ha dichiarato che l’infrazione doveva essere qualificata come «infrazione continuata» (v. punti 90, 406 e 411 della detta sentenza).

89      Contrariamente a quanto sostenuto dalla FEG, la Commissione ritiene che, per la constatazione della durata del regime collettivo di esclusiva, il Tribunale non si sia fondato esclusivamente sul carattere «continuato» dell’infrazione. La Commissione fa rinvio ai punti 192 e 408 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha descritto gli indizi concreti che hanno portato la detta istituzione a stabilire la durata dell’infrazione.

 Giudizio della Corte

90      Nell’ambito del suo terzo motivo, la FEG contesta, in sostanza, i criteri giuridici sui quali il Tribunale si è fondato per valutare gli elementi di prova forniti dalla Commissione a sostegno della propria constatazione della durata di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE. Inoltre, la FEG ritiene che la sentenza impugnata non sia sufficientemente motivata per quanto riguarda il carattere «continuato» del regime collettivo di esclusiva. In tale ottica, il terzo motivo riguarda questioni di diritto che possono essere sottoposte alla Corte nell’ambito di un ricorso di impugnazione e deve dunque essere considerato ricevibile.

91      Posto che l’esistenza del gentlemen’s agreement era stata contestata dalla FEG e dalla TU, il Tribunale ha affermato, al punto 141 della sentenza impugnata, che occorreva verificare se nella decisione controversa la Commissione avesse assolto l’onere della prova ad essa incombente allorché aveva concluso che esistevano prove dell’esistenza del detto gentlemen’s agreement a partire dall’11 marzo 1986. Il Tribunale ha fatto presente che tale valutazione poggiava su un’analisi complessiva di tutte le prove e gli indizi pertinenti.

92      Dopo aver esaminato la genesi e l’attuazione del detto gentlemen’s agreement, il Tribunale ha rilevato, al punto 210 della sentenza impugnata, che, al termine di un’analisi complessiva, la FEG e la TU non erano riuscite a rimettere in discussione il carattere convincente, obiettivo e concordante degli indizi presentati dalla Commissione nella decisione controversa.

93      Nell’ambito del presente giudizio di impugnazione, la FEG contesta la congruità del riferimento agli «indizi» quale prova dell’esistenza di un regime collettivo di esclusiva.

94      Tale argomento non può essere accolto. La Corte ha già statuito che, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 57).

95      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, simili indizi e coincidenze consentono di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento continuato contrario alle regole di concorrenza e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione di tali regole.

96      Alla luce della detta giurisprudenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto laddove ha fondato la propria valutazione dell’esistenza di un regime collettivo di esclusiva nonché della durata di quest’ultimo su «una valutazione complessiva di tutte le prove e gli indizi pertinenti». Tuttavia, la questione di quale valore probatorio sia stato attribuito dal Tribunale a ciascun elemento di tali prove e indizi forniti dalla Commissione costituisce una questione attinente alla valutazione dei fatti che esula, in quanto tale, dal controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.

97      Nell’ambito del suo terzo motivo, la FEG addebita al Tribunale anche di aver ignorato la mancanza di prove quanto all’esistenza di un regime collettivo di esclusiva nel corso di alcuni periodi determinati.

98      A questo proposito occorre precisare che, al punto 411 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la Commissione aveva fornito la prova dell’esistenza di un’infrazione continuata nel corso del periodo compreso tra il 1986 e il 1994. Il fatto che tale prova non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l’infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione estesa su più anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa si verifichino in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza dell’intesa stessa, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una medesima finalità e si inscrivano nel quadro di un’infrazione a carattere unitario e continuato.

99      Orbene, anche la constatazione, da parte del Tribunale, dell’esistenza di un’«infrazione continuata» viene censurata dalla FEG. Quest’ultima ritiene che la constatazione di un’infrazione siffatta abbia come sola giustificazione, dichiarata al punto 406 della sentenza impugnata, il fatto che il Tribunale ha affermato, a proposito delle infrazioni addebitate alla TU, che «[p]er loro natura [esse] hanno carattere continuato». La FEG critica tale ragionamento in quanto non soddisferebbe l’obbligo di motivazione, non potendo il semplice rinvio alla «natura» delle infrazioni costituire una motivazione sostanziale sufficiente.

100    Tale argomento non tiene manifestamente conto del punto 411 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva fornito la prova dell’esistenza di un’infrazione continuata nel corso del periodo compreso tra il 1986 e il 1994. Al riguardo, il Tribunale ha fatto rinvio alle motivazioni sviluppate ai punti precedenti della detta sentenza, in particolare al punto 408, nel quale esso ha chiarito, in modo dettagliato, il fondamento della durata dell’infrazione. Quest’ultimo punto è formulato nei seguenti termini:

«Con riferimento all’infrazione indicata nell’art. 1 della decisione [controversa], la Commissione non è stata in grado di determinare con precisione la data in cui è stato concluso l’accordo collettivo di esclusiva. Tuttavia essa ha potuto fornire la prova dell’esistenza di tale accordo a partire dalla riunione dell’11 marzo 1986, nel corso della quale i consigli di amministrazione della FEG e della NAVEG hanno richiamato il gentlemen’s agreement. La Commissione ha altresì considerato diversi [indizi] posteriori a tale riunione in base ai quali essa ha ritenuto che il gentlemen’s agreement continuava ad essere applicato dai membri della NAVEG (v. decisione [controversa], ‘considerando’ 47-49). La Commissione ha inoltre rilevato diversi [indizi] che dimostrano che i membri della NAVEG avevano seguito i consigli della propria associazione, in esecuzione del gentlemen’s agreement (decisione [controversa], ‘considerando’ 50-52). L’ultimo di tali [indizi] è il resoconto di una riunione interna della società Hemmink del 25 febbraio 1994, nel corso della quale tale membro della NAVEG ha indicato di aver rifiutato di rifornire un grossista non appartenente alla FEG. (...)».

101    Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere perché infondato il terzo motivo dedotto dalla FEG a sostegno del proprio ricorso di impugnazione, relativo ad un presunto errore di diritto e ad un presunto difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla durata del regime collettivo di esclusiva quale ritenuta dalla Commissione nella decisione controversa.

 Sul quarto motivo, relativo alla valutazione da parte del Tribunale degli argomenti della FEG quanto alle pratiche concordate in materia di prezzi

102    Con il suo quarto motivo, la FEG fa valere che, in relazione a diversi aspetti dell’infrazione addebitatale, il Tribunale ha omesso di esaminare la parte essenziale degli argomenti da essa invocati ovvero ne ha fatto un’esposizione manifestamente inesatta, violando così l’obbligo di motivazione che gli incombe. Tale motivo è articolato in cinque parti.

 Sulla prima parte del quarto motivo, relativa alla qualificazione delle pratiche concordate in materia di prezzi come costitutive di un’unica infrazione continuata

–       Argomenti delle parti

103    La FEG qualifica come incomprensibile e incompatibile con l’obbligo di motivazione la constatazione del Tribunale, di cui ai punti 403‑412 della sentenza impugnata, secondo cui i vari accordi in materia di prezzi costituivano un’unica infrazione continuata.

104    La FEG fa valere che, secondo una costante giurisprudenza, perché possa essere constatata l’esistenza un’infrazione unica, è necessario provare che le diverse azioni addebitate, a motivo del loro «identico oggetto», fanno parte di un «piano d’insieme» (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 258).

105    Orbene, nel caso di specie, si tratterebbe di decisioni e di pratiche assai eterogenee, aventi obiettivi completamente differenti, e la Commissione non potrebbe accontentarsi di inferire da esse l’esistenza di un piano d’insieme, bensì dovrebbe dimostrare che tali pratiche sono connesse da un punto di vista sostanziale. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la Commissione avesse adeguatamente dimostrato l’esistenza di una connessione di questo tipo.

106    La FEG nega che esistesse un siffatto «piano d’insieme» e ritiene che le conclusioni cui è giunto il Tribunale presentino lacune talmente gravi che esse sono incompatibili con l’obbligo di motivazione.

107    A questo proposito, la Commissione fa valere, in via principale, che la FEG cerca in tal modo di ottenere che la Corte riesamini la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale riguardo alle prove dell’esistenza di un «piano d’insieme». Questa parte del quarto motivo sarebbe dunque irricevibile.

108    In subordine, la Commissione sostiene che la prima parte del quarto motivo è infondata. Al punto 342 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe esplicitamente e motivatamente affermato che le due infrazioni constatate, vale a dire il regime collettivo di esclusiva e gli accordi in materia di prezzi, facevano parte di un «piano d’insieme» in ragione del fatto che perseguivano una medesima finalità anticoncorrenziale. La Commissione sostiene che ciò che vale per queste due infrazioni deve necessariamente valere anche per i principali elementi costitutivi delle infrazioni stesse.

–       Giudizio della Corte

109    La prima parte del quarto motivo dedotto dalla FEG è diretta contro i criteri giuridici sui quali il Tribunale si è fondato per qualificare le diverse pratiche relative alla fissazione dei prezzi come costitutive di un’unica infrazione continuata, nonché contro la motivazione della sentenza impugnata relativa a tale aspetto. Pertanto, la detta prima parte del motivo è ricevibile.

110    Una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti oppure da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé e presi isolatamente una violazione della detta disposizione. Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 258).

111    Risulta dalla sentenza impugnata che è proprio un ragionamento siffatto alla base della qualificazione, da parte del Tribunale, delle pratiche concordate in materia di prezzi come costitutive di un’unica infrazione continuata.

112    In particolare, al punto 342 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il regime collettivo di esclusiva e le pratiche relative alla fissazione dei prezzi perseguivano uno stesso fine anticoncorrenziale diretto a mantenere i prezzi ad un livello superiore a quello risultante dal gioco della concorrenza, da un lato, diminuendo la competitività delle imprese che cercavano di operare sul mercato della distribuzione all’ingrosso di materiale elettrotecnico nei Paesi Bassi e di competere così con i membri della FEG, senza essere affiliate a tale associazione d’imprese, e, dall’altro, coordinando in parte le rispettive politiche dei prezzi.

113    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, da una constatazione quale quella di cui sopra risulta anche che ciascuna delle infrazioni in sé considerata, ossia il regime collettivo di esclusiva e le pratiche concordate in materia di prezzi, perseguiva tale unico obiettivo.

114    Pertanto, i punti 403‑412 della sentenza impugnata, letti alla luce della constatazione effettuata dal Tribunale al detto punto 342, non rivelano alcun errore di diritto né alcun difetto di motivazione di tale pronuncia.

115    Di conseguenza, la prima parte del quarto motivo deve essere respinta perché infondata.

 Sulla seconda parte del quarto motivo, relativa alle riduzioni standard per la vendita di materiale elettrotecnico da installazione alle scuole

–       Argomenti delle parti

116    Con tale parte del quarto motivo, la FEG addebita il Tribunale di aver affermato, al punto 412 della sentenza impugnata, che le riduzioni standard concesse nella vendita di materiale elettrotecnico alle scuole costituivano una prova della «prosecuzione dell’accordo sui prezzi dopo il 1991».

117    La FEG sostiene che si trattava però di un caso isolato nel quale, su richiesta dell’UNETO, era stata rivolta ai membri della ricorrente una raccomandazione concreta, riguardante soltanto forniture ai grossisti per quantitativi assolutamente insignificanti, e che tale caso aveva una ragione ed una giustificazione sociali particolari. Ad avviso della FEG, si trattava di riduzioni speciali, assai elevate, per materiale scolastico acquistato da istituti di insegnamento pubblico i cui studenti costituivano il gruppo target delle imprese di installazione. Pertanto, riduzioni siffatte rispondevano ad una richiesta di sostegno particolare avente una finalità sociale.

118    La FEG addebita al Tribunale di aver ignorato tali argomenti, statuendo, al punto 324 della sentenza impugnata, che il presunto fine sociale di tale collusione non poteva essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 81, n. 1, CE. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato tale disposizione, avendo omesso di verificare se il regime delle riduzioni speciali soddisfacesse tutti i presupposti di applicazione di quest’ultima, segnatamente quello relativo all’incidenza sul commercio intracomunitario.

119    Inoltre, la FEG ritiene che la motivazione adottata dal Tribunale al riguardo sia insufficiente.

120    Quanto alla Commissione, essa fa valere, in via principale, che, con tale parte del quarto motivo, la FEG tenta di rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale in merito alla finalità anticoncorrenziale dell’accordo sulle riduzioni concesse alle scuole, e che pertanto tale parte del motivo sarebbe irricevibile.

121    In subordine, la Commissione sostiene che tale parte del quarto motivo è priva di fondamento. Al punto 324 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe correttamente esaminato i suddetti argomenti della FEG, che vengono esposti al punto 311 della medesima pronuncia. Inoltre, il fatto che l’accordo sulle riduzioni abbia costituito – come sostiene la ricorrente – un «caso isolato» sarebbe irrilevante. Infatti, un comportamento avente una finalità manifestamente anticoncorrenziale e riguardante la grande maggioranza del commercio all’ingrosso di materiale elettrotecnico nei Paesi Bassi non sfuggirebbe al divieto stabilito dall’art. 81, n. 1, CE per il fatto di essere un «caso isolato».

–       Giudizio della Corte

122    Tale parte del quarto motivo è ricevibile nella misura in cui riguarda, da un lato, i criteri giuridici sottesi alla qualificazione delle riduzioni standard concesse per la vendita di materiale elettrotecnico da installazione alle scuole come prova della prosecuzione delle pratiche concordate in materia di prezzi dopo il 1991 e, dall’altro, la presunta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata riguardo a tale questione.

123    Al punto 317 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la TU e la FEG non contestavano l’esistenza di dibattiti sulle riduzioni, sui prezzi, sui margini e sul fatturato dei membri di quest’ultima, ma sostenevano, in sostanza, che tali dibattiti non erano contrari all’art. 81, n. 1, CE, dal momento che non avevano avuto effetti sul mercato, non essendo stati attuati o seguiti da effetti sensibili.

124    Il Tribunale ha respinto tali argomenti. Al punto 324 della sentenza impugnata si è pronunciato come segue:

«Con riguardo alle riduzioni standard per la vendita di materiale elettrotecnico alle scuole (decisione [controversa], ‘considerando’ 83), è certo che la FEG, la TU ed altri membri di tale associazione si sono accordati su una percentuale di riduzione uniforme del 35%. Un siffatto accordo ha il fine manifesto di limitare la libera determinazione della politica commerciale dei membri della FEG. Quanto al presunto fine sociale di tale collusione, esso non può essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 81, n. 1, CE».

125    Tale punto della sentenza impugnata non rivela alcun errore di diritto commesso dal Tribunale, in quanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che quest’ultimo mira a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 261).

126    Poiché il Tribunale ha constatato la finalità anticoncorrenziale della collusione relativa alle riduzioni standard concesse alle scuole, né il carattere isolato né la finalità sociale di tali riduzioni sono idonee a sottrarre l’accordo ad esse relativo all’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE.

127    Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’argomento addotto dalla FEG e relativo ad una presunta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine a tale punto.

128    La seconda parte del quarto motivo deve dunque essere respinta.

 Sulla terza parte del quarto motivo, relativa alle pratiche del comitato dei prodotti «fili e cavi» e agli altri presunti casi di scambio di informazioni

–       Argomenti delle parti

129    Tale parte del quarto motivo è diretta contro i punti 317‑323 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato l’infrazione derivante dalle pratiche del comitato «fili e cavi».

130    Secondo la FEG, dall’esame suddetto risulta che il Tribunale non ha dimostrato che nell’ambito di tale comitato venissero attuate pratiche effettivamente restrittive della concorrenza, ma ha nondimeno affermato, al punto 323 della sentenza impugnata, che giustamente la Commissione aveva descritto tali pratiche come «indizi di pratiche rivolte a restringere la concorrenza, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE».

131    La FEG censura tale constatazione in quanto fondata su un criterio erroneo. A suo avviso, la Commissione non può limitarsi a individuare degli indizi e deve realmente dimostrare che tali pratiche restrittive hanno davvero avuto luogo. Essa ritiene di aver dimostrato in forma motivata e dettagliata che non è stata messa in atto alcuna pratica concreta rispondente alle finalità di restrizione della concorrenza individuate dalla Commissione, e che dunque non risultano validamente sussistenti le condizioni che consentono di dimostrare l’esistenza di pratiche concordate ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

132    A questo proposito, la Commissione sostiene che tale parte del quarto motivo viola i punti 321 e 323 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha considerato il sistema di scambio d’informazioni in questione come un indizio supplementare dell’esistenza di un insieme di pratiche dirette a restringere la concorrenza sui prezzi. Orbene, ad avviso della Commissione, una costante giurisprudenza afferma che le decisioni e gli accordi aventi come finalità di restringere il gioco della concorrenza sono vietati dall’art. 81, n. 1, CE, senza che sia necessario prendere in considerazione i loro effetti concreti (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 261).

133    La Commissione aggiunge che la giurisprudenza della Corte afferma che il divieto enunciato dalla detta disposizione del Trattato CE si applica alle pratiche concordate indipendentemente dal fatto che sia dimostrato un effetto o un comportamento restrittivo della concorrenza: è sufficiente il semplice comportamento sul mercato (sentenza 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punti 122‑124).

–       Giudizio della Corte

134    La terza parte del quarto motivo, al pari delle parti precedenti, riguarda la valutazione del Tribunale in merito agli argomenti della FEG secondo cui le pratiche concordate in materia di prezzi e le riduzioni concesse alle scuole, la cui esistenza è stata rivelata dalla Commissione, non erano contrarie all’art. 81, n. 1, CE, in quanto non hanno avuto effetti sul mercato, non essendo state attuate ovvero non essendo state seguite da effetti apprezzabili. In tale ottica, questa parte del quarto motivo verte su una questione di diritto e deve dunque essere dichiarata ricevibile.

135    Secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 57).

136    Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che quest’ultimo mira a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 261).

137    Allo stesso modo, una pratica concordata ricade sotto l’art. 81, n. 1, CE anche in assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato.

138    Anzitutto, già dal tenore letterale della detta disposizione risulta che, al pari degli accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente da qualsivoglia effetto, qualora abbiano una finalità anticoncorrenziale.

139    Inoltre, benché la nozione stessa di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento produca l’effetto concreto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza (sentenza 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 165).

140    Risulta dalla sentenza impugnata che è proprio su tali principi che il Tribunale si è fondato nella sua valutazione delle pratiche concordate in materia di prezzi e delle riduzioni concesse alle scuole, constatate dalla Commissione nella decisione controversa.

141    Nell’ambito di tale valutazione, il Tribunale ha rilevato, al punto 321 della sentenza impugnata, che giustamente la Commissione aveva ritenuto che la finalità del sistema di scambio d’informazioni in questione fosse quella di influenzare il mercato. Il Tribunale ne ha dedotto che la Commissione aveva dunque correttamente ritenuto che si trattasse di un indizio supplementare dell’esistenza di pratiche dirette a limitare la concorrenza sui prezzi tra i membri della FEG.

142    Infine, al punto 322 della sentenza impugnata, con riguardo al comitato dei prodotti «fili e cavi», il Tribunale ha ricordato che, secondo la decisione controversa, il suo fine consisteva nel «cercare di conservare la tranquillità sul mercato e di mantenere stabile il livello dei prezzi». Il Tribunale ha giudicato che si trattava manifestamente di uno scopo vietato dall’art. 81, n. 1, CE, poiché mirava a sostituire alle decisioni individuali delle imprese il risultato della loro collusione in materia di prezzi.

143    Pertanto, essendo stata constatata la finalità anticoncorrenziale delle pratiche concordate in materia di scambio di informazioni sui prezzi, il Tribunale non era tenuto a procedere all’esame dei loro effetti concreti sul mercato.

144    La terza parte del quarto motivo deve dunque essere respinta perché infondata.

 Sulla quarta parte del quarto motivo, relativa alla decisione vincolante sui prezzi fissi e a quella sulle pubblicazioni

–       Argomenti delle parti

145    La FEG rileva che, poiché la decisione vincolante sui prezzi fissi era già divenuta lettera morta poco tempo dopo la sua adozione nel 1984, il Tribunale non avrebbe potuto validamente constatare che l’infrazione connessa a tale decisione fosse durata fino alla data del suo formale ritiro, vale a dire fino al 23 novembre 1993.

146    Inoltre, la FEG afferma che non è validamente dimostrato che la decisione vincolante sui prezzi fissi e quella sulle pubblicazioni siano state applicate. Essa sostiene che una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE può sussistere soltanto qualora venga effettivamente attuata sul mercato. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe dimostrato l’esistenza di tale pratica, bensì si sarebbe limitato a dichiarare, al punto 291 della sentenza impugnata, che non era necessario verificare se le due decisioni fossero state effettivamente attuate, posto che esse avevano come obiettivo una restrizione della concorrenza.

147    Inoltre, a parere della FEG, le dette decisioni vincolanti sono, per loro stessa natura, talmente differenti dalle altre presunte infrazioni da essa commesse in materia di prezzi che, per poterle considerare come costitutive di un’unica infrazione, il Tribunale è incorso in una violazione dell’obbligo di motivazione. La Commissione avrebbe dovuto confrontare le due decisioni vincolanti, quali decisioni autonome, con il divieto stabilito dall’art. 81, n. 1, CE, e il Tribunale avrebbe dovuto procedere a tale esame con riferimento agli effetti di tali decisioni sul commercio intracomunitario.

148    A questo proposito, la Commissione fa valere, in via principale, che tale parte del quarto motivo mira a rimettere in discussione una constatazione di fatti operata dal Tribunale e deve dunque essere dichiarata irricevibile.

149    In subordine, essa deduce l’infondatezza di tale parte del motivo. A suo avviso, anche se la decisione vincolante sui prezzi fissi non avesse avuto alcun effetto utile – così come sostiene la FEG –, ciò non osterebbe in alcun modo alla constatazione da parte del Tribunale del fatto che tale decisione costituiva un comportamento proibito che è durato fino al suo ritiro, avvenuto il 23 novembre 1993.

150    La Commissione constata che, al punto 295 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente statuito che la decisione vincolante sui prezzi fissi era una decisione vincolante di un’associazione di imprese, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, avente come finalità la restrizione della concorrenza. Decisioni di questo tipo sarebbero vietate dalla detta disposizione, senza che sia necessario esaminare i loro effetti concreti.

151    Inoltre, la Commissione reputa infondata la censura rivolta dalla FEG contro la constatazione del Tribunale secondo cui le due decisioni vincolanti in questione costituivano un’unica e medesima infrazione. Nella sua valutazione il Tribunale si sarebbe fondato su un criterio giuridico corretto, vale a dire la finalità delle decisioni stesse, che era quella di restringere la concorrenza.

–       Giudizio della Corte

152    Occorre respingere in quanto irricevibile la quarta parte del quarto motivo, nella misura in cui essa mira a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale secondo cui la decisione vincolante sui prezzi è perdurata fino alla data del suo formale ritiro. Infatti, un simile riesame dei fatti e delle prove accertati dal Tribunale esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.

153    Per contro, occorre esaminare la fondatezza di tale parte del quarto motivo laddove essa mira a censurare la motivazione della sentenza impugnata riguardante la qualificazione delle due decisioni vincolanti in questione come costitutive di un’«infrazione a carattere unitario» e il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale per il fatto di aver omesso di esaminare se tali decisioni fossero state effettivamente messe in atto.

154    Al punto 289 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, all’art. 2 della decisione controversa, la Commissione ha preso in considerazione due «decisioni vincolanti» della FEG, una relativa ai prezzi fissi e l’altra alle pubblicazioni. Il detto giudice ha precisato che, ai sensi dello statuto della FEG, tali decisioni avevano carattere vincolante per i membri dell’associazione e che la loro inosservanza poteva condurre alla sospensione o all’espulsione dall’associazione (punto 72 del preambolo della decisione controversa).

155    Risulta dal punto 290 della sentenza impugnata che la FEG e la TU hanno sostenuto dinanzi al Tribunale che le dette decisioni erano rimaste lettera morta fino alla data del loro ritiro, avvenuto il 23 novembre 1993. Conseguentemente sarebbe stato escluso qualsiasi effetto restrittivo della concorrenza.

156    Al punto 291 della detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che si doveva verificare se le decisioni vincolanti in questione perseguissero una finalità restrittiva della concorrenza. Infatti, in caso affermativo, l’esame dei loro effetti sarebbe stato superfluo ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE.

157    Tale è effettivamente la conclusione cui il Tribunale è giunto ai punti 292‑300 della sentenza impugnata.

158    Infatti, per quanto riguarda la decisione vincolante sui prezzi fissi, il Tribunale ha constatato, al punto 295, che questa decisione di un’associazione di imprese limitava la libertà di fissazione dei prezzi dei suoi membri e perseguiva una finalità di restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

159    Quanto alla decisione vincolante sulle pubblicazioni, il Tribunale ha concluso, al punto 300, che essa mirava a limitare le condotte individuali dei membri della FEG riguardo alla loro politica commerciale in materia di pubblicazioni, al fine di proteggerli dalle conseguenze di una concorrenza che essi ritenevano sostanzialmente rovinosa. Il Tribunale ha rilevato che una siffatta decisione di un’associazione di imprese perseguiva manifestamente un obiettivo di limitazione della concorrenza ai sensi del detto art. 81, n. 1, CE.

160    Avendo il Tribunale constatato la finalità anticoncorrenziale delle due decisioni vincolanti, non si può pretendere – contrariamente a quanto invocato dalla FEG – che il detto giudice dimostri anche i loro concreti effetti sul mercato. Infatti, come ricordato al punto 136 della presente sentenza, la presa in considerazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, degli effetti concreti di un accordo è superflua qualora risulti che quest’ultimo mira a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

161    Per quanto concerne l’argomento relativo alla motivazione asseritamente insufficiente della sentenza impugnata riguardo alla qualificazione della decisione vincolante sui prezzi fissi e di quella sulle pubblicazioni come costitutive di un’«infrazione a carattere unitario», occorre fare riferimento alla costante giurisprudenza della Corte in merito alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE, come ricordata al punto 110 della presente sentenza.

162    La lettura del punto 338 della sentenza impugnata mostra che, sebbene soltanto in maniera implicita, l’esistenza di un «piano d’insieme» è stata effettivamente constatata dal Tribunale. Infatti, quest’ultimo ha rilevato che, attraverso una serie di pratiche, accordi e decisioni, i membri della FEG e tale associazione, che disponevano di un potere economico preponderante sul mercato in questione, hanno colluso nel tentativo di restringere la concorrenza sui prezzi tra loro procedendo a concertazioni sui prezzi e sulle riduzioni, e adottando inoltre, a livello di FEG, decisioni vincolanti sui prezzi e sulla pubblicità.

163    Le differenze esistenti tra le dette decisioni vincolanti, fatte valere dalla FEG, sono irrilevanti ai fini della qualificazione delle decisioni stesse come «infrazione a carattere unitario», nella misura in cui esse si collocano nel quadro di una serie di pratiche aventi la medesima finalità, vale dire restringere la concorrenza sui prezzi.

164    Da tutto quanto sopra esposto risulta che la quarta parte del quarto motivo è in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla quinta parte del quarto motivo, relativa all’invio da parte della FEG di raccomandazioni sui prezzi ai propri membri

–       Argomenti delle parti

165    Con la quinta e ultima parte del quarto motivo, la FEG addebita al Tribunale di avere ignorato la portata assai limitata e il carattere isolato delle raccomandazioni sui prezzi da essa inviate ai propri membri per i prodotti «tubi di plastica» e di essersi accontentato di confermare la finalità di restrizione della concorrenza di tali raccomandazioni, così come accertata dalla Commissione, e ciò in violazione dell’obbligo di motivazione che incombe ad esso giudice.

166    Inoltre, la FEG censura il punto 333 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha respinto le obiezioni da essa sollevate a proposito delle constatazioni della Commissione relative all’utilizzazione di listini di prezzi lordi simili da parte di un certo numero di importanti membri della detta associazione, e sostiene che la Commissione aveva qualificato tali pratiche non come distinte infrazioni alla normativa sulla concorrenza, bensì come effetti delle pratiche constatate. La FEG fa valere che il motivo per cui il Tribunale ha respinto le sue obiezioni è inconciliabile con il fatto che il detto giudice successivamente dedichi chiarimenti dettagliati alla restrizione della concorrenza sul mercato dei materiali elettrotecnici nei Paesi Bassi, per concludere, al punto 339 della detta sentenza, che «[l]a Commissione ha pertanto pienamente dimostrato che tali pratiche erano contrarie all’art. 81 CE».

167    La FEG trova incomprensibile la posizione espressa dal Tribunale al punto 337 della sentenza impugnata, a mente della quale la FEG stessa e la TU non avrebbero fornito un numero sufficiente di seri elementi di prova diretti a invalidare l’affermazione della Commissione secondo cui i prezzi praticati dai grossisti nei Paesi Bassi erano superiori a quelli in vigore negli altri Stati membri. Pur spettando alla Commissione dimostrare l’esistenza di tali prezzi superiori, essa non avrebbe fornito tale prova. Il Tribunale non avrebbe dovuto accontentarsi del ragionamento esposto al detto punto 337, bensì avrebbe dovuto pretendere che la Commissione corroborasse i propri «indizi» e «suggerimenti» con prove concrete dell’esistenza di pratiche concordate coerenti della FEG volte a limitare la concorrenza.

168    In conclusione, la FEG sostiene che la motivazione della sentenza impugnata relativa alle presunte infrazioni da essa commesse in materia di prezzi presenta lacune talmente gravi da imporre l’annullamento della detta pronuncia, quanto meno nella parte dedicata alle infrazioni di cui sopra. Inoltre, a più riprese il Tribunale avrebbe violato l’art. 81, n. 1, CE, qualificando un accordo come pratica concordata senza aver dimostrato che esso si era effettivamente concretato in una pratica di questo tipo.

169    La Commissione ritiene che tale parte del quarto motivo sia irricevibile nella misura in cui mira a rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale in merito agli elementi di prova disponibili.

170    In subordine, la Commissione fa rinvio ai punti 327 e 328 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto in forma motivata l’argomento della FEG e della TU secondo cui il comportamento incriminato non aveva avuto una finalità di restrizione della concorrenza.

171    Inoltre, la Commissione non rileva alcuna contraddizione tra il punto 333 e i punti 334‑339 della sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla FEG.

172    Anzitutto, ad avviso della Commissione, il Tribunale ha giustamente constatato, al punto 333, che la FEG aveva effettuato una lettura erronea della decisione controversa, in quanto quest’ultima fa riferimento alle somiglianze osservate tra i cataloghi dei principali grossisti a titolo illustrativo dello scarso livello di concorrenza esistente sul mercato, e, al punto 334, che il carattere restrittivo della concorrenza degli accordi in materia di prezzi era stato sufficientemente dimostrato ed era dunque superfluo esaminare i loro effetti sul mercato.

173    Successivamente, ai punti 335‑338, il Tribunale avrebbe esaminato il tentativo della TU di spiegare le sorprendenti somiglianze tra i cataloghi. Quindi, ai punti 338 e 339, il Tribunale avrebbe enunciato la conclusione generale di tale parte della sentenza dedicata alle censure relative alla qualificazione giuridica dei fatti, statuendo che, «attraverso una serie di pratiche, accordi e decisioni, i membri della FEG e tale associazione, che dispongono di un potere economico preponderante sul mercato di cui trattasi, hanno colluso nel tentativo di restringere la concorrenza sui prezzi tra loro procedendo a concordare prezzi e riduzioni, e adottando inoltre, a livello di FEG, decisioni vincolanti sui prezzi e sulla pubblicità», e che la Commissione «ha pertanto pienamente dimostrato che tali pratiche erano contrarie all’art. 81 CE».

174    Infine, per quanto riguarda la censura della FEG relativa al punto 337 della sentenza impugnata, la Commissione ritiene che essa miri in realtà a rimettere in discussione una constatazione di fatti effettuata dal Tribunale. Ad ogni modo, essa sostiene che tale punto dev’essere letto in prosecuzione del punto 334 della medesima sentenza, nel quale il Tribunale ha constatato che le pratiche in materia di prezzi avevano come finalità di limitare la concorrenza e che era dunque superfluo esaminarne gli effetti sul mercato.

175    La Commissione conclude che tale parte del quarto motivo è irricevibile o, quanto meno, infondata, così come lo è l’intero quarto motivo.

–       Giudizio della Corte

176    Occorre affermare che la quinta parte del quarto motivo è ricevibile nella misura in cui ha ad oggetto, in via principale, la qualificazione giuridica delle raccomandazioni sui prezzi inviate dalla FEG ai propri membri, in quanto costituenti un indizio dell’esistenza di restrizioni della concorrenza, nonché la motivazione asseritamente viziata della sentenza in ordine a tale punto.

177    Al punto 326 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato le seguenti constatazioni:

«Con riferimento all’invio da parte della FEG ai suoi membri di raccomandazioni sui prezzi, è assodato che la TU ha assistito la FEG in occasione della conversione in prezzi raccomandati lordi dei prezzi raccomandati netti praticati dai fornitori di alcuni materiali di materie plastiche. È altresì accertato che la FEG ha regolarmente inviato ai suoi membri prospetti indicanti i prezzi più recenti di questi materiali. [La FEG e la TU] non hanno contestato che, nel caso dei tubi in PVC, la FEG aveva inviato ai suoi membri, a seguito di modifiche di prezzo decise dai fabbricanti, listini prezzi aggiornati segnalando altresì le percentuali di riduzione o di aumento che essa consigliava ai suoi membri di applicare (decisione [controversa], ‘considerando’ 85). Infine [la FEG e la TU] non hanno contestato la veridicità né l’interpretazione del rendiconto dell’assemblea regionale della FEG del 2 marzo 1989 effettuata dalla Commissione al ‘considerando’ 87 della decisione [controversa]. Da tale documento risulta che la FEG, a seguito di un aumento del prezzo dei tubi di plastica, aveva raccomandato ai suoi membri di rispettare i prezzi raccomandati».

178    Al punto 328 della detta sentenza, il Tribunale ha respinto l’obiezione della FEG e della TU volta a negare che lo sforzo di conversione dei prezzi perseguisse una finalità restrittiva della concorrenza. Esso ha constatato che le dette ricorrenti avevano potuto esercitare un influsso sulla libera formazione dei prezzi attraverso l’intermediazione dei membri della FEG, procedendo a scambi e diffusioni di informazioni sui prezzi e sulle riduzioni relativi a taluni materiali elettrotecnici in materie plastiche. Il Tribunale ne ha concluso che dunque giustamente la Commissione aveva potuto considerare tali elementi quali indizi dell’esistenza di restrizioni della concorrenza.

179    A questo proposito, è sufficiente constatare che il Tribunale si è limitato ad applicare la costante giurisprudenza della Corte secondo cui la presa in considerazione degli effetti concreti di un accordo è superflua qualora risulti che esso mira a restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza.

180    Inoltre, occorre respingere l’argomento della FEG relativo alla presunta contraddizione tra le constatazioni effettuate dal Tribunale rispettivamente ai punti 333 e 339 della sentenza impugnata, in quanto esso si basa su un’erronea lettura di tali punti. Risulta dal punto 339 della detta sentenza, letto in connessione con il punto 338 della medesima pronuncia, che esso enuncia la conclusione generale di tale parte della sentenza che qualifica le pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi come contrarie all’art. 81 CE. Pertanto, tale constatazione non si ricollega alle somiglianze tra i prezzi e le riduzioni che, come chiaramente indicato dal testo del punto 333, venivano invocate a titolo di esempio volto a sottolineare gli effetti delle pratiche in questione sul mercato, e non come infrazione distinta da quelle indicate nel dispositivo della decisione controversa.

181    Per quanto riguarda la censura mossa dalla FEG contro il punto 337 della sentenza impugnata, occorre constatare come il Tribunale non abbia operato alcuna indebita inversione dell’onere della prova. Poiché la Commissione aveva constatato in forma argomentata, al punto 119 del preambolo della decisione controversa, che l’assenza di concorrenza sui prezzi fra i membri della FEG risultava anche dal livello dei prezzi praticati sul mercato all’ingrosso dei Paesi Bassi e che vari elementi indicavano che in tale Stato il livello dei prezzi dei materiali elettrotecnici era più elevato che negli altri Stati membri, spettava alla FEG fornire le prove necessarie per invalidare siffatte constatazioni della detta istituzione.

182    Posto che la sentenza impugnata è sufficientemente motivata in ordine a tale punto, la quinta parte del quarto motivo deve essere respinta perché infondata. Di conseguenza, tale motivo va necessariamente respinto nella sua interezza.

 Sul quinto motivo, relativo all’imputazione alla FEG dell’estensione del regime collettivo di esclusiva

 Argomenti delle parti

183    La FEG addebita al Tribunale di aver compiuto un’erronea interpretazione del diritto comunitario laddove ha statuito, ai punti 231, 236 e 393 della sentenza impugnata, in assenza di sufficienti indizi atti a dimostrare l’implicazione diretta di essa ricorrente, che la Commissione poteva validamente basarsi sugli atti di membri individuali della detta associazione per imputare a quest’ultima l’infrazione constatata. Ad avviso della FEG, il Tribunale ha ignorato il fatto che essa non aveva svolto un ruolo autonomo e distinto da quello dei propri membri nell’attuazione delle pratiche incriminate.

184    Orbene, la FEG sostiene che, per poter tener conto della partecipazione concomitante di un’associazione di imprenditori e di taluni membri di quest’ultima ad un’unica e medesima infrazione, la Commissione deve dimostrare che l’azione di tale associazione si distingue da quella dei suoi membri.

185    La FEG fa rinvio al punto 227 della sentenza impugnata, letto congiuntamente al punto 226 della medesima pronuncia, nel quale il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione non aveva trovato indizi che confermassero il diretto coinvolgimento della FEG negli episodi relativi all’estensione del regime collettivo di esclusiva ulteriori rispetto alla nota interna del 12 settembre 1990 proveniente da uno dei suoi membri. Secondo la FEG, una nota interna di questo tipo, che è stata elaborata a sua insaputa, non può servire a dimostrare il suo ruolo autonomo e distinto da quello dei propri membri in tali episodi.

186    Quanto a ciò che il Tribunale ha qualificato, ai punti 230 e 392 della sentenza impugnata, come azione congiunta di 26 membri della FEG, quest’ultima ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che tale associazione avesse esplicitamente o tacitamente espresso il proprio consenso riguardo al contenuto dell’azione suddetta. Il semplice fatto che le imprese implicate fossero membri della FEG non sarebbe sufficiente per imputare a quest’ultima la responsabilità di un’azione di questo tipo. Ad avviso della FEG, il Tribunale non ha neppure esaminato se essa avesse partecipato o no a misure di attuazione connesse all’azione congiunta svolta dai suoi membri.

187    La FEG contesta altresì l’affermazione del Tribunale di cui al punto 392 della sentenza impugnata, secondo la quale i 26 membri della detta associazione che avevano preso parte all’azione congiunta sopra menzionata agivano nell’interesse generale degli altri membri dell’associazione medesima, e ritiene che tale affermazione sia incomprensibile in quanto insufficiente perché l’azione in questione possa esserle imputata.

188    La FEG ritiene altresì che il Tribunale abbia fatto un’erronea applicazione della giurisprudenza laddove ha statuito, al punto 391 della sentenza impugnata, che il semplice fatto che un numero limitato di rappresentanti dei 26 membri della FEG avesse ricoperto in un certo momento funzioni direttive in seno a tale associazione consentiva di addebitare a quest’ultima le pratiche concordate. Tale circostanza non può costituire un indizio del ruolo autonomo, distinto da quello dei suoi membri, che la FEG avrebbe svolto in rapporto a tali pratiche.

189    La Commissione sostiene, in via principale, che tale motivo è irricevibile in quanto cerca di rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.

190    In subordine, essa fa valere che tale motivo si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata e che è sbagliato ritenere che il Tribunale abbia fondato l’imputazione alla FEG delle dette pratiche concordate soltanto su atti di membri individuali di quest’ultima.

191    La Commissione sostiene che il Tribunale ha constatato, al punto 236 della sentenza impugnata, che tanto la FEG quanto la TU hanno avuto un ruolo personale e distinto nell’infrazione. Orbene, per poter ritenere sussistente la partecipazione congiunta di un’associazione e dei suoi membri ad una medesima infrazione, è sufficiente che la Commissione dimostri, in capo all’associazione stessa, l’esistenza di un comportamento distinto da quello dei membri di quest’ultima. La Commissione reputa che il Tribunale abbia appunto operato in tal modo.

192    Inoltre, essa afferma che la FEG trascura il fatto che, secondo il Tribunale, il comportamento vietato in questione faceva parte di un’infrazione a carattere unitario (v. punti 391 e 406 della sentenza impugnata). Secondo la Commissione, è sufficiente dunque dimostrare che la FEG ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi del regime collettivo di esclusiva istituito ad opera sua ed era o doveva essere informata dei tentativi fatti dalle altre imprese partecipanti all’infrazione per estendere tale regime ad imprese non affiliate alla NAVEG. Ai punti 391‑393 della detta sentenza, il Tribunale avrebbe constatato che la Commissione aveva applicato il criterio a ciò appropriato.

193    La Commissione propone dunque di respingere tale motivo perché irricevibile o, quanto meno, perché infondato.

 Giudizio della Corte

194    Il quinto motivo è ricevibile, nella misura in cui con esso la FEG contesta i criteri giuridici sulla base dei quali il Tribunale è giunto alla conclusione che l’estensione del regime collettivo di esclusiva poteva validamente essere addebitata alla FEG, nonché la motivazione della sentenza impugnata in ordine a tale punto.

195    Come risulta dal punto 213 della sentenza impugnata, nella decisione controversa la Commissione ha ritenuto che la FEG e la TU avessero tentato di estendere l’ambito di applicazione del gentlemen’s agreement a fornitori che non erano rappresentati da agenti o importatori membri della NAVEG. La detta istituzione si è fondata su diversi esempi di pressioni subite da fornitori come le imprese Draka Polva, Holec, ABB e Klöckner Moeller (v. punti 53-66 e 104-106 del preambolo della decisione controversa). La Commissione ha altresì sottolineato che la FEG aveva cercato di estendere il regime collettivo di esclusiva alla ditta Philips, fornitore di materiale elettrotecnico destinato al grande pubblico.

196    Al punto 236 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che nessuno degli argomenti da esso esaminati consentiva di rimettere in discussione la realtà dei fatti richiamati nella decisione controversa quale prova dell’esistenza di pressioni esercitate dalla FEG e dalla TU nei confronti di taluni fornitori non legati alla NAVEG. Il detto giudice ha rilevato che, stanti tali circostanze, giustamente la Commissione aveva constatato, sulla base di indizi obiettivi e concordanti, da un lato, che la FEG aveva tentato di estendere l’ambito di applicazione del gentlemen’s agreement a fornitori che non erano legati alla NAVEG e, dall’altro, che la TU aveva partecipato a numerose azioni dirette a realizzare tale obiettivo.

197    Nel caso di specie, è pacifico che il Tribunale ha proceduto all’esame del ruolo distinto avuto dalla FEG nell’estensione del gentlemen’s agreement. Dopo aver esaminato il testo del processo verbale del consiglio di amministrazione della FEG del 29 gennaio 1991 e quello della nota interna della TU del 12 settembre 1990, il Tribunale ha rilevato, al punto 226 della sentenza impugnata, che il tenore di tali documenti costituiva in effetti un indizio dell’esistenza di un accordo tra i membri della FEG nonché del coinvolgimento diretto di quest’ultima nella preparazione della risposta prevista a seguito dell’ingresso della CEF sul mercato olandese.

198    Il riferimento al criterio del coinvolgimento diretto della FEG negli sforzi dei suoi membri per ottenere l’estensione del regime collettivo di esclusiva a fornitori terzi figura inoltre al punto 231 della sentenza impugnata. Ai punti 227‑230 di tale pronuncia, il Tribunale ha esaminato un certo numero di indizi concordanti, che mostravano come i membri della FEG avessero tentato, individualmente o di concerto, di ottenere da fornitori esterni alla NAVEG degli impegni a vantaggio dell’insieme dei membri della FEG, sicché questi fornitori potevano legittimamente pensare che tali azioni fossero intraprese sotto l’egida della detta associazione ovvero con il suo consenso.

199    Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha concluso, al punto 231 della sentenza impugnata, che dalle azioni congiunte di alcuni membri della FEG – tra i quali diversi dirigenti di quest’ultima appartenenti al consiglio di amministrazione – risultava che essi agivano non a titolo individuale, bensì per conto dell’insieme dei membri della detta associazione, senza tuttavia agire direttamente a nome di questa. Secondo il Tribunale, la Commissione ha potuto legittimamente dedurre da tali azioni che la FEG aveva manifestato la propria intenzione di estendere il regime collettivo di esclusiva a fornitori estranei alla NAVEG.

200    Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, il Tribunale non ha assolutamente equiparato il comportamento della FEG a quello dei suoi membri, in particolare della TU, bensì ha proceduto ad una valutazione separata della partecipazione della detta associazione al comportamento anticoncorrenziale.

201    Date tali circostanze, il Tribunale legittimamente ha fatto proprie le constatazioni della Commissione relative alla partecipazione della FEG all’estensione del regime collettivo di esclusiva. Inoltre, sul punto non è dato riscontrare alcun difetto di motivazione. Pertanto, il quinto motivo dedotto dalla FEG a sostegno della propria impugnazione deve essere respinto perché infondato.

 Sul sesto motivo, relativo alla determinazione della durata delle infrazioni imputate alla FEG dalla Commissione

 Argomenti delle parti

202    La FEG censura la sentenza impugnata per il fatto che il Tribunale ha respinto gli argomenti dedotti da essa e dalla TU riguardo alla determinazione della durata dell’infrazione operata dalla Commissione. Il Tribunale avrebbe in tal modo violato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nonché i principi generali del diritto comunitario in materia di motivazione delle decisioni giurisdizionali e di proporzionalità in relazione all’importo delle ammende.

203    L’analisi giuridica del Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di distinguere tra le diverse infrazioni in questione, e ciò malgrado il carattere eterogeneo di queste ultime.

204    La FEG qualifica come incomprensibile l’affermazione del Tribunale, al punto 406 della sentenza impugnata, secondo la quale le infrazioni ivi menzionate hanno carattere «continuato». Essa sostiene che erroneamente il Tribunale, per determinare la durata di tali infrazioni, non ha tenuto conto del fatto che nella fattispecie non esisteva alcun «piano d’insieme».

205    La Commissione afferma, in via principale, che il sesto motivo riguarda una valutazione di fatto compiuta del Tribunale ed è, di conseguenza, irricevibile.

206    In subordine, la Commissione ritiene che tale motivo sia fondato su un’erronea lettura della sentenza impugnata. Al punto 342 di quest’ultima, il Tribunale avrebbe espressamente constatato la comune finalità e la coerenza delle due infrazioni addebitate alla FEG, vale a dire il regime collettivo di esclusiva e le pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi.

207    La Commissione propone dunque di respingere il sesto motivo perché irricevibile o, quanto meno, perché infondato.

 Giudizio della Corte

208    La formulazione del sesto motivo di impugnazione rivela che con esso la FEG si limita a riproporre gli stessi argomenti da essa già fatti valere nell’ambito del suo terzo motivo, relativo alla valutazione da parte del Tribunale della prova fornita dalla Commissione in merito alla durata del regime collettivo di esclusiva, nonché nell’ambito della prima parte del quarto motivo, relativa alla qualificazione delle pratiche concordate in materia di prezzi come costitutive di un’unica infrazione continuata. Di conseguenza, è sufficiente rinviare alle constatazioni della Corte riguardanti il terzo motivo e la prima parte del quarto motivo, che sono stati respinti rispettivamente ai punti 101 e 115 della presente sentenza.

 Sul settimo motivo, relativo alla richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda

 Argomenti delle parti

209    Tale motivo dedotto dalla FEG è diretto contro i punti 436‑438 della sentenza impugnata, secondo i quali la durata eccessivamente lunga del procedimento amministrativo non deve portare ad una riduzione sostanziale dell’ammenda inflitta alla detta ricorrente.

210    La FEG ritiene che il Tribunale, statuendo, al punto 438, che la detta ricorrente e la TU non avevano fornito alcun elemento idoneo a giustificare un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta, ha compiuto un’erronea applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 o, quanto meno, dei principi generali del diritto comunitario in materia di motivazione delle decisioni giurisdizionali e di proporzionalità nella fissazione dell’importo delle ammende.

211    La FEG si duole che il Tribunale abbia accertato, ai punti 85 e 436 della sentenza impugnata, che la Commissione era responsabile della durata eccessivamente lunga del procedimento, ma non abbia tenuto conto di tale durata per giustificare un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda.

212    A questo proposito, la Commissione fa valere che tale motivo è manifestamente irricevibile, in quanto non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale allorché quest’ultimo statuisce sull’importo delle ammende inflitte ad imprese a causa della violazione del diritto comunitario (v. sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 614). Inoltre, attraverso tale motivo la FEG contesterebbe la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale secondo cui la violazione del principio del termine ragionevole non avrebbe pregiudicato le possibilità di difesa di tale associazione.

213    Inoltre, la Commissione sostiene che il Tribunale ha verificato se le circostanze particolari del caso di specie giustificassero una riduzione dell’ammenda pecuniaria inflitta alla FEG e ha statuito, al riguardo, che tale riduzione non era giustificata (punti 436‑438 della sentenza impugnata).

214    La Commissione ritiene dunque che il settimo motivo sia manifestamente irricevibile o, quanto meno, infondato.

215    Anche la CEF, nelle osservazioni da essa presentate in risposta alla comunicazione del ricorso di impugnazione inviatale a motivo della sua qualità di interveniente in primo grado, fa valere che il settimo motivo non è ricevibile in quanto riguarda, nella fattispecie, constatazioni di fatto del Tribunale che non possono costituire l’oggetto di un riesame nell’ambito del presente giudizio di impugnazione.

216    In subordine, la CEF ritiene che il settimo motivo sia infondato.

 Giudizio della Corte

217    Occorre ricordare che il Tribunale è competente in via esclusiva a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato, in ciascun caso di specie, la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito di un ricorso di impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare che il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 81 CE e 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti all’insieme degli argomenti invocati dalla ricorrente per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda (v., segnatamente, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 128).

218    Come risulta dai punti 152 e 153 del preambolo della decisione controversa, citati al punto 9 della presente sentenza, la Commissione, riducendo l’importo delle ammende, ha tenuto conto della durata eccessiva, ad essa stessa imputabile, del procedimento amministrativo.

219    Al punto 438 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che «la Commissione, di sua propria iniziativa, ha ridotto l’ammenda. La possibilità di accordare una tale riduzione rientra nell’ambito dell’esercizio delle prerogative della Commissione. Le ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento che giustifichi la concessione da parte del Tribunale, nell’esercizio della sua competenza anche nel merito, di un’ulteriore riduzione dell’ammontare dell’ammenda. Di conseguenza, la domanda delle ricorrenti al riguardo non può essere accolta».

220    Poiché tale constatazione non contiene alcun errore di diritto, occorre respingere il settimo motivo perché infondato.

 Sulle spese

221    A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente nei motivi proposti, ad eccezione di quello relativo alla violazione del principio del termine ragionevole, che viene nondimeno respinto dalla Corte, la FEG va condannata alle spese del presente procedimento. Quanto alle spese connesse ai procedimenti di primo grado definiti dalla sentenza impugnata, occorre statuire che, malgrado il parziale annullamento di quest’ultima, esse vengono mantenute a carico della FEG secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo della detta sentenza.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, è annullata soltanto nella parte in cui il Tribunale, nell’esaminare il motivo relativo alla violazione del principio del termine ragionevole, ha omesso di verificare se l’eccessiva durata, imputabile alla Commissione delle Comunità europee, dell’intero procedimento amministrativo – ivi compresa la fase antecedente alla comunicazione degli addebiti – fosse idonea a pregiudicare le future possibilità di difesa della Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied.

2)      L’impugnazione è respinta per il resto.

3)      Il ricorso proposto dalla Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied dinanzi al Tribunale di primo grado, in quanto parzialmente fondato sul motivo relativo ad una violazione del principio del termine ragionevole, è respinto.

4)      La Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied è condannata alle spese del presente procedimento. Le spese connesse ai procedimenti di primo grado definiti dalla sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, sono mantenute a carico della Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo della detta sentenza.

Firme


* Lingua processuale: l'olandese.