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Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 - Repubblica slovacca / Commissione

(Causa T-32/07)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (Rappresentante: J. Čorba, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata,

qualora il Tribunale di primo grado non accolga la tesi esposta al punto 95 dell'atto introduttivo, mantenere, ai sensi dell'art. 231, secondo comma, gli effetti della decisione impugnata sulla base dei quali la ricorrente stabilisce la quantità complessiva di quote e la loro assegnazione ai singoli operatori nel suo territorio,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 29 novembre 2006 relativa al piano nazionale per l'assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica slovacca ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE 1. La decisione impugnata considera taluni aspetti del piano nazionale per l'assegnazione di quote della Slovacchia incompatibili con l'allegato III della direttiva 2003/87/CE.

Nella motivazione del ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 9, n. 3, in combinato disposto con gli artt. 9, n. 1, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87/CE e il principio del legittimo affidamento in quanto nella decisione impugnata avrebbe applicato, prescindendo dal piano nazionale per l'assegnazione di quote, una propria modalità per la determinazione della massima quantità totale media annua di quote di emissioni, arrogandosi indebitamente un compito che la direttiva attribuisce agli Stati membri, senza essere a ciò autorizzata.

Inoltre, la ricorrente afferma che la convenuta, anche se fosse stata legittimata ad applicare una propria modalità per la determinazione della quantità totale di quote di emissioni, avrebbe violato il principio della leale collaborazione tra le istituzioni comunitarie e gli organi degli Stati membri per non essersi consultata con la ricorrente, prima dell'adozione della decisione impugnata, in ordine all'applicazione di tale modalità.

Per di più, la convenuta avrebbe violato l'art. 9, n. 3, in combinato disposto con gli artt. 1 e 9, n. 1, e i criteri 1-4 di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, nonché il principio generale di proporzionalità in quanto la procedura da essa applicata per la determinazione della quantità totale di quote di emissioni non tiene in considerazione la necessità di aumentare nel territorio della ricorrente la produzione di energia elettrica ricavata da fonti che richiedono grandi quantità di carbone in conseguenza dell'obbligo di chiusura di due blocchi della centrale nucleare di Jaslovské Bohunice.

Infine, la ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del fondamentale requisito procedurale di fornire una motivazione sufficiente.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)