Language of document : ECLI:EU:F:2007:193

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

13 novembre 2007

Causa F‑76/06

Ioannis Tsirimokos

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Condizioni di lavoro – Lavoro a metà tempo in preparazione del collocamento a riposo – Esclusione dei diritti a pensione trasferiti nel calcolo dello stipendio base con cui viene retribuito il lavoro a metà tempo – Conclusione n. 241/05 del collegio dei capi amministrazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Tsirimokos chiede l’annullamento della decisione del Parlamento 25 ottobre 2005, confermata dalla decisione 19 aprile 2006, recante rigetto del suo reclamo, di non tener conto dei suoi diritti a pensione trasferiti al regime pensionistico comunitario nel calcolo della percentuale dello stipendio base riconosciutogli nell’ambito dell’accettazione della sua domanda di lavorare a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Lavoro a metà tempo precedente il collocamento a riposo

[Statuto dei funzionari, allegati IV bis, art. 4, lett. b), e VIII, art. 2‑5, 9, 9 bis e 11]

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Identità di petitum e causa petendi

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

1.      L’art. 4, lett. b), dell’allegato IV bis dello Statuto, che disciplina le modalità del calcolo dello stipendio ridotto con cui viene retribuito il lavoro a metà tempo svolto da un funzionario in preparazione del suo collocamento a riposo, contiene un’indicazione tassativa degli anni di servizio che devono essere presi in considerazione per calcolare la percentuale dello stipendio base cui può aver diritto l’interessato. Essa prevede che siano presi in considerazione gli anni di servizio maturati ai sensi degli artt. 2‑5, 9 e 9 bis dell’allegato VIII dello Statuto, ma non menziona in alcun modo l’art. 11 dell’allegato VIII dello Statuto. Di conseguenza, gli anni di servizio acquisiti a seguito del trasferimento di diritti a pensione al regime pensionistico comunitario autorizzato dal detto art. 11 non sono considerati dall’art. 4, lett. b), dell’allegato IV bis dello Statuto.

Questa interpretazione letterale dell’art. 4, lett. b), dell’allegato IV bis dello Statuto è corroborata da due considerazioni connesse al sistema in cui si inserisce tale disposizione. In primo luogo, le disposizioni di cui all’art. 4 dell’allegato IV bis dello Statuto costituiscono un regime autonomo che disciplina le modalità di calcolo dello stipendio con cui viene retribuito il lavoro a metà tempo svolto in preparazione del collocamento a riposo di un funzionario, regime che fa parte del regime generale delle modalità del lavoro a orario ridotto, sancite nell’allegato IV bis dello Statuto. Per contro, la norma di cui all’art. 11 dell’allegato VIII dello Statuto è specifica del regime pensionistico e non può essere intesa come espressione di un principio generale che imponga di considerare come servizio effettivo il lavoro prestato prima dell’entrata in servizio presso le Comunità. In secondo luogo, non risulta dal contesto dell’art. 4 dell’allegato IV bis dello Statuto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte, ossia il regime delle modalità del lavoro a orario ridotto, che occorra tener conto degli anni anteriori all’entrata in servizio presso le Comunità nel calcolo della percentuale dello stipendio base riconosciuto all’interessato nel contesto dell’accettazione della sua domanda di svolgere lavoro a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo.

Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento relativo al trattamento degli anni di servizio maturati in seno ad un’istituzione rispetto agli anni di servizio maturati a seguito di un trasferimento di diritti a pensione, non costituiscono valori comparabili una somma di denaro con cui il funzionario contribuisce al bilancio comunitario e un periodo di tempo dedicato al servizio presso le istituzioni comunitarie. Pertanto, il funzionario che ha trasferito al regime pensionistico comunitario, al momento della sua entrata in servizio presso le Comunità, un capitale corrispondente ai diritti da lui maturati in un regime nazionale non si trova in una situazione analoga a quella di un funzionario entrato prima in servizio presso le Comunità, che da allora ha contribuito al regime pensionistico comunitario mediante prelievi sul proprio stipendio.

(v. punti 34-39 e 41)

Riferimento:

Corte: 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio (Racc. pag. I‑6767, punti 67 e 68)

Tribunale di primo grado: 16 dicembre 2004, causa T‑11/02, Pappas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑381 e II‑1773, punto 44)

2.      Il principio della concordanza tra il reclamo amministrativo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto e il successivo ricorso impone, sotto pena di irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice comunitario sia stato già dedotto nell’ambito del procedimento precontenzioso, di modo che l’autorità che ha il potere di nomina sia stata in grado di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le critiche che l’interessato formula nei confronti della decisione contestata. Tale principio si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontenzioso, procedimento che ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e l’amministrazione. La detta autorità deve pertanto essere chiaramente informata delle censure mosse dall’autore del reclamo per essere in grado di proporgli un’eventuale composizione amichevole.

(v. punto 45)

Riferimento:

Corte: 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139, punto 32); 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 9)

Tribunale di primo grado: 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-297 e II-A-2-1527, punto 32 e giurisprudenza ivi citata)