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Ricorso proposto il 18 settembre 2009 - E.ON Ruhrgas e E.ON / Commissione

(Causa T-360/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: E.ON Ruhrgas AG (Essen, Germania), E.ON AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Wiedemann e T. Klose)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione impugnata;

in via subordinata, ridurre, in misura adeguata, l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 8 luglio 2009, C(2009) 5355 def., nel caso COMP/39.401 - E.ON/GDF. Nella decisione impugnata è stata inflitta un'ammenda alle ricorrenti e ad un'altra impresa per violazione dell'art. 81, n. 1, CE, poiché esse avrebbero partecipato ad un accordo e a pratiche concordate nel settore del gas naturale.

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono sei motivi.

In primo luogo, esse contestano l'applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE, poiché gli accordi censurati dalla Commissione non violerebbero il divieto di intese. A tale riguardo esse sostengono, in particolare, che si tratterebbe di accordi accessori leciti per la costituzione dell'impresa comune MEGAL.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano, in via subordinata, che la valutazione della Commissione relativa alla durata della violazione sarebbe inficiata da un errore di diritto. Al riguardo esse fanno valere che gli accordi censurati avrebbero avuto termine già poco dopo l'inizio della liberalizzazione, e, in ogni caso, al momento dell'accordo formale di annullamento del 13 agosto 2004.

In terzo luogo, le ricorrenti si dolgono di una discriminazione rispetto ai destinatari delle decisioni parallele della Commissione del 26 ottobre 2004 nei casi GDF/ENI e GDF/Enel. In tale contesto esse rilevano che la Commissione, in questi casi, avrebbe rinunciato all'imposizione di ammende adducendo la liberalizzazione intervenuta proprio di recente, e, inoltre, che essa avrebbe dovuto farlo anche nella fattispecie poiché i casi in questione sarebbero paragonabili o identici in tutti i parametri essenziali.

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che gli asseriti accordi del 1975 sono già prescritti, poiché essi si sarebbero conclusi oltre cinque anni prima delle verifiche da parte della Commissione.

In quinto luogo le ricorrenti lamentano l'erroneità del calcolo dell'ammenda.

Infine, si afferma che la Commissione avrebbe violato i principi in materia di imputabilità delle violazioni delle regole di concorrenza, poiché la E.ON AG non sarebbe responsabile, né direttamente né indirettamente, delle asserite infrazioni della E.ON Ruhrgas AG.

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