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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2014 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-323/13) 1

(Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE – Piano di gestione – Rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento – Obbligo di istituire un trattamento dei rifiuti che assicuri il miglior risultato per la salute umana e la protezione dell’ambiente)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Dispositivo

La Repubblica italiana,

–    non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma, ad esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle del SubATO di Latina non venga sottoposta ad un trattamento che comprenda un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 1, e 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,

–    e non avendo creato, nella Regione Lazio, una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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1 GU C 252 del 31.8.2013.