Language of document : ECLI:EU:T:2014:664

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

7 luglio 2014 (*)

«Ricorso di annullamento – Ambiente – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Direttiva 2013/2/UE – Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – Associazione di categoria – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T‑202/13,

Group’Hygiène, con sede in Parigi (Francia) rappresentato da J.‑M. Leprêtre e N. Chahid‑Nouraï, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Alcover San Pedro e J.‑F. Brakeland, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 37, pag. 10), in quanto la Commissione ha inserito i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, eccetto quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita, nell’elenco degli esempi di prodotti illustrativi dell’applicazione dei criteri che specificano la nozione di «imballaggio»,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il 20 dicembre 1994, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10) intesa, ai sensi del suo articolo 1, ad armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nell’Unione europea. A tal fine, essa impone agli Stati membri di istituire misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre il loro smaltimento finale, segnatamente attraverso l’introduzione di sistemi, da un lato, di restituzione o raccolta degli imballaggi usati o dei rifiuti di imballaggio e, dall’altro, di reimpiego o di recupero degli imballaggi usati o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

2        La direttiva 94/62, a mente del suo quinto considerando e del suo articolo 2, intende ricomprendere in modo ampio tutti gli imballaggi immessi sul mercato nell’Unione.

3        L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62 è inteso a definire la nozione di «imballaggio».

4        A tal proposito, la direttiva 94/62 è stata modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 (GU L 47, pag. 26), intesa, segnatamente, a precisare la definizione della nozione di «imballaggio» mediante l’introduzione di taluni criteri e di un allegato I contenente esempi illustrativi, positivi e negativi, dell’applicazione di tali criteri (considerando 2 della direttiva 2004/12). La direttiva 2004/12 ha modificato l’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62 aggiungendovi due commi, di cui il quarto prevede che la Commissione europea, secondo la procedura di cui all’articolo 21 di quest’ultima, deve esaminare e, se necessario, rivedere l’elenco degli esempi illustrativi di cui all’allegato I. I tubi e i rotoli su cui è avvolto materiale flessibile sono ormai espressamente contemplati tra i prodotti che la Commissione deve valutare in via prioritaria nell’ambito del suo esame.

5        Ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quarto comma, della direttiva 94/62 e secondo la procedura di cui all’articolo 21 di quest’ultima, la Commissione ha adottato, il 7 febbraio 2013, la direttiva 2013/2/UE recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62 (GU L 37, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva impugnata»). Mediante la direttiva impugnata, la Commissione ha inserito nell’elenco degli esempi di prodotti costituenti imballaggi, di cui all’allegato I della direttiva 94/62, segnatamente i «rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita» (in prosieguo: i «rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile»).

6        La direttiva 94/62 è stata recepita nel diritto francese segnatamente con gli articoli L 541‑10 e seguenti e R 543‑42 e seguenti del codice dell’ambiente, modificati, nell’ambito del recepimento della direttiva 2004/12, dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2012, relativo agli esempi di applicazione dei criteri che specificano la nozione di «imballaggio» definiti all’articolo R 543‑43 del codice dell’ambiente (JORF del 23 febbraio 2012, pag. 3070). Dagli articoli L 541‑10 II e R 543‑56 del codice dell’ambiente, risulta che i produttori, gli importatori o le imprese responsabili della prima immissione sul mercato francese dei prodotti consumati o usati in nuclei domestici e commercializzati negli imballaggi sono tenuti a contribuire o a provvedere alla gestione di tutti i loro rifiuti di imballaggio. A tal fine, essi individuano gli imballaggi che affidano ad un organismo o ad un’impresa autorizzata a tal fine e recuperano gli altri imballaggi. L’articolo R 543‑43 I enuncia i criteri intesi a definire la nozione di «imballaggio» e prevede che taluni esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri siano stabiliti mediante decreto del Ministro dell’Ambiente.

7        La direttiva impugnata è stata recepita nel diritto francese con il decreto ministeriale del 6 agosto 2013, recante modifica del decreto del 7 febbraio 2012, relativo agli esempi di applicazione dei criteri che specificano la nozione di «imballaggio» definiti all’articolo R 543‑43 del codice dell’ambiente (JORF del 27 agosto 2013, pag. 14487), includendovi, segnatamente, i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, come esempio di prodotti che costituiscono imballaggi.

8        Il ricorrente, il Group’Hygiène, è un sindacato di categoria di diritto francese che, ai sensi del proprio statuto, rappresenta gli interessi dei fabbricanti di prodotti monouso per l’igiene, la salute e la pulizia, come la carta per uso sanitario e domestico, che esercitano le loro attività sul mercato francese. I membri del Group’Hygiène fabbricano prodotti i cui supporti sono tubi in cartone che si trovano al centro dei rotoli di carta igienica o di asciugatutto da cucina.

9        Nel gennaio 2013, numerosi membri del ricorrente sono stati citati dinanzi al giudice francese da parte di un eco-organismo privato autorizzato in Francia per garantire la gestione dei rifiuti di imballaggio (in prosieguo: l’«eco‑organismo») per non aver dichiarato, nell’ambito della partecipazione al sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio, i rifiuti costituiti dai rotoli, tubi e cilindri usati nei prodotti da essi commercializzati sul mercato francese e, quindi, per non aver versato la relativa tassa.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2013, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

11      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno 2013, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità in forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2013, la Sphère France SAS e la Schweitzer SAS hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

13      Il 23 settembre 2013, il ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità.

14      Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare «con effetto immediato» la direttiva impugnata, nella parte in cui aggiunge i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, ad eccezione di quelli ad uso industriale, all’elenco degli esempi di imballaggi di cui all’allegato I della direttiva 94/62;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      Nell’eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

16      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità;

–        annullare parzialmente «con effetto immediato» la direttiva impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

17      In forza dell’articolo 114, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Il Tribunale considera, nella fattispecie, di essere sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo e che non occorre aprire la fase orale.

18      La Commissione conclude in ordine all’irricevibilità del presente ricorso sollevando tre motivi di irricevibilità, fondati, il primo, sull’assenza di interesse ad agire del ricorrente, giacché l’annullamento della direttiva impugnata non procurerebbe un vantaggio né ad esso né ai suoi membri, il secondo, sul fatto che la direttiva impugnata non sarebbe un atto regolamentare che riguarda direttamente i membri del ricorrente e che non comporta alcuna misura d’esecuzione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e, il terzo, sul difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, in ragione dell’insussistenza di un’incidenza diretta e individuale sui suoi membri.

19      Il Group’Hygiène, essendo un’associazione che rappresenta gli interessi dei fabbricanti dei prodotti monouso per l’igiene, la salute o la pulizia, può, in linea di principio, secondo la giurisprudenza, proporre un ricorso di annullamento soltanto se le persone che esso rappresenta, o alcune di esse, sono legittimate ad agire individualmente o se esso può vantare un proprio interesse ad agire (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, Racc. pag. I‑5479, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012, Eurofer/Commissione, T‑381/11, punto 18).

20      Il ricorrente non fa valere un proprio interesse ad annullare la direttiva impugnata, ma sostiene che i suoi membri hanno un interesse affinché tale direttiva sia annullata nonché la legittimazione ad agire individualmente per proporre un ricorso per l’annullamento della stessa.

21      Occorre esaminare innanzitutto la legittimazione ad agire dei membri del ricorrente.

22      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

23      Una direttiva, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, ha per destinatari gli Stati membri. Quindi, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, soggetti singoli, come i membri del ricorrente, possono proporre un ricorso di annullamento contro una direttiva solo a condizione che essa costituisca un atto regolamentare che li riguarda direttamente e non comporta alcuna misura d’esecuzione, o che li riguarda direttamente e individualmente [v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2010, Microban International e Microban (Europe)/Commissione, T‑262/10, Racc. pag. II‑7697, punto 19, e del 6 settembre 2013, Sepro Europe/Commissione, T‑483/11, punto 29].

24      Il Tribunale ritiene opportuno iniziare ad esaminare il motivo di irricevibilità fondato sull’insussistenza di incidenza diretta, poiché esso si fonda sulla condizione di ricevibilità di un ricorso comune alla seconda e alla terza categoria di atti di cui al precedente punto 22.

25      La Commissione sostiene, essenzialmente, che la direttiva impugnata non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica dei membri del ricorrente. Secondo la Commissione, il fatto che tale direttiva possa pregiudicarli finanziariamente non è sufficiente per considerare che essa li riguardi direttamente. Gli Stati membri disporrebbero, inoltre, di un margine di discrezionalità in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 94/62 per quanto concerne i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, aggiunti dalla direttiva impugnata all’elenco degli esempi di prodotti che costituiscono imballaggi ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62.

26      Il ricorrente sostiene, essenzialmente, che la direttiva impugnata implica, in modo automatico, che i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile devono essere ormai considerati imballaggi, non lasciando al riguardo alcun margine di discrezionalità alle autorità nazionali competenti. La direttiva impugnata determinerebbe quindi in modo diretto e immediato per i membri del Group’Hygiène l’imposizione di obblighi ulteriori, segnatamente di natura finanziaria, per la loro partecipazione al sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio generati da tali prodotti.

27      Nel caso di specie, va osservato che la direttiva impugnata, sia per la sua forma sia per il suo contenuto, è un atto di portata generale che si applica a situazioni stabilite oggettivamente e che riguarda, in maniera generale e astratta, tutti gli operatori economici degli Stati membri esercenti attività nel settore degli imballaggi, costituiti dai prodotti inseriti dalla direttiva impugnata nell’allegato I della direttiva 94/62, inclusi quelli costituiti dai rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile.

28      Occorre ricordare che la Corte ha qualificato, in varie occasioni, una direttiva come un atto che ha portata generale (v., in tal senso, sentenze della Corte del 22 febbraio 1984, Kloppenburg, 70/83, Racc. pag. 1075, punto 11, e del 29 giugno 1993, Gibilterra/Consiglio, C‑298/89, Racc. pag. I‑3605, punto 16; ordinanza della Corte del 23 novembre 1995, Asocarne/Consiglio, C‑10/95 P, Racc. pag. I‑4149, punto 29). Tuttavia, non è escluso che, in talune circostanze, le disposizioni di un simile atto avente portata generale possano riguardare direttamente e individualmente un soggetto singolo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio, C‑309/89, Racc. pag. I‑1853, punti da 19 a 22; sentenze del Tribunale del 27 giugno 2000, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, T‑172/98, da T‑175/98 a T‑177/98, Racc. pag. II‑2487, punto 30, e del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, Racc. pag. II‑211, punto 96).

29      Inoltre, per quanto concerne la condizione dell’incidenza diretta di cui all’articolo 230, quarto comma, CE, da una giurisprudenza costante emerge che la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata dall’atto oggetto del ricorso richiede che tale atto produca effetti direttamente sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai suoi destinatari incaricati della sua applicazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e deve derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza applicazione di altre norme intermedie [sentenza della Corte del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C‑386/96 P, Racc. pag. I‑2309, punto 43; sentenze Salamander e a./Parlamento e Consiglio, cit. al punto 28 supra, punto 52; Arcelor/Parlamento e Consiglio, cit. al punto 28 supra, punto 97, e Microban International e Microban (Europe)/Commissione, cit. al punto 23 supra, punto 27].

30      Questo significa che, nel caso in cui un atto dell’Unione sia rivolto ad uno Stato membro da un’istituzione, se l’azione che lo Stato membro deve intraprendere in seguito all’atto ha un carattere automatico, o se comunque l’esito non è dubbio, allora l’atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l’atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, sarà l’azione o l’inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata, e non l’atto in se stesso. In altri termini, il provvedimento di cui trattasi non deve dipendere, quanto ai suoi effetti, dall’esercizio di un potere discrezionale da parte di un terzo, a meno che sia manifesto che un siffatto potere deve necessariamente essere esercitato in un determinato modo (ordinanza del Tribunale del 10 settembre 2002, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, T‑223/01, Racc. pag. II‑3259, punto 46).

31      Posto che la condizione dell’incidenza diretta di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, non è stata modificata, tale giurisprudenza si applica parimenti nel caso di specie (ordinanza della Corte del 9 luglio 2013, Regione Puglia/Commissione, C‑586/11 P, punto 31; v. inoltre, in tal senso, ordinanze del Tribunale del 15 giugno 2011, Ax/Consiglio, T‑259/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 21, e del 12 ottobre 2011, GS/Parlamento e Consiglio, T‑149/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 19).

32      Spetta quindi al Tribunale verificare se la direttiva impugnata produce, di per sé, effetti sulla posizione giuridica dei membri del ricorrente.

33      A tal proposito, occorre ricordare che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso (sentenze della Corte del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, Racc. pag. 723, punto 48, e del 7 marzo 1996, El Corte Inglés, C‑192/94, Racc. pag. I‑1281, punto 15; v. inoltre, in tal senso, sentenza della Corte del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Racc. pag. I‑3325, punto 25). Ne consegue che una direttiva che, come nel caso di specie, costringe gli Stati membri a considerare taluni prodotti come costituenti imballaggi, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62, non può, di per sé, prima dell’adozione dei provvedimenti statali di trasposizione e indipendentemente da questi, incidere direttamente sulla situazione giuridica di tali operatori economici, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso e per analogia, sentenza Salamander e a./Parlamento e Consiglio, cit. al punto 28 supra, punto 54).

34      Il ricorrente sostiene, tuttavia, che la direttiva impugnata ha inciso direttamente sui suoi membri, prima e indipendentemente dal suo recepimento.

35      In primo luogo, il ricorrente si riferisce alle ripercussioni finanziarie che i suoi membri subiscono o rischiano di subire a causa dell’adozione della direttiva impugnata, in quanto essa include i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile nell’elenco di esempi di imballaggi. Pertanto, i membri del ricorrente, che usano tali prodotti in quelli che essi fabbricano, sarebbero tenuti a partecipare al sistema di gestione degli imballaggi costituiti da tali prodotti dovendo per tale ragione versare taluni contributi finanziari. La controversia, pendente dinanzi a un giudice francese, contro l’eco‑organismo, dimostrerebbe il carattere inesorabile e l’imminenza di tali ripercussioni finanziarie.

36      A tal proposito, è giocoforza osservare che siffatte conseguenze non derivano dalla direttiva impugnata ma dal recepimento della stessa da parte delle autorità francesi. In effetti, tale direttiva si limita a modificare l’elenco degli esempi di prodotti che devono essere considerati o meno imballaggi, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62. La sola inclusione di taluni prodotti, segnatamente dei rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile nell’elenco degli esempi di imballaggi non impone agli operatori economici, che esercitano la loro attività nel settore degli imballaggi costituiti da tali prodotti, alcun obbligo di partecipare al sistema della loro gestione. Se è vero che l’articolo 1 della direttiva impugnata e l’allegato I della stessa comportano che i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile devono essere ormai considerati, nei sistemi giuridici nazionali, come costituenti imballaggi, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62, la direttiva impugnata non fornisce alcuna indicazione specifica in ordine alle misure che saranno adottate dalle autorità nazionali per raggiungere gli obiettivi imposti dalla direttiva 94/62 per quanto concerne tali prodotti.

37      In particolare, l’obbligo, derivante dall’articolo 7 della direttiva 94/62, di istituire un sistema di restituzione, raccolta e recupero dei rifiuti derivanti da prodotti indicati dalla direttiva impugnata come costituenti imballaggi non è direttamente applicabile ai membri del ricorrente. Infatti, esso necessita di un atto da parte dello Stato membro interessato, che deve precisare in quale modo esso intenda dare attuazione all’obbligo di cui trattasi per quanto riguarda, segnatamente, i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2006, Freiherr von Cramer‑Klett e Rechtlerverband Pfronten/Commissione, T‑136/04, Racc. pag. II‑1805, punto 52).

38      Sono pertanto le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva impugnata, e non la stessa, che possono produrre effetti giuridici sulla situazione dei membri del ricorrente.

39      Di conseguenza, non si può ritenere che la direttiva impugnata incida direttamente sui diritti di tali membri o sull’esercizio di siffatti diritti.

40      Le ripercussioni finanziarie cui fa riferimento il ricorrente non agiscono, comunque, sulla situazione giuridica dei suoi membri, ma unicamente sulla loro situazione di fatto (v., in tal senso, sentenza Salamander e a./Parlamento e Consiglio, cit. al punto 28 supra, punto 62, e ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2006, Benkö e a./Commissione, T‑122/05, Racc. pag. II‑2939, punto 47). Inoltre, come emerge dalla giurisprudenza, il solo fatto che un atto possa influire sulla situazione materiale di un ricorrente non è sufficiente a far ritenere che lo riguardi direttamente. Solo l’esistenza di circostanze specifiche può legittimare ad agire in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE chi pretenda che l’atto si ripercuota sulla sua posizione nel mercato (sentenza della Corte del 10 dicembre 1969, Eridania e a./Commissione, 10/68 e 18/68, Racc. pag. 459, punto 7, e ordinanze del Tribunale del 18 febbraio 1998, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./Commissione, T‑189/97, Racc. pag. II‑335, punto 48, e del 21 settembre 2011, Etimine e Etiproducts/ECHA, T‑343/10, Racc. pag. II‑6611, punto 41). Nel caso di specie, posto che il ricorrente ha solamente sostenuto che i suoi membri sarebbero soggetti a obblighi finanziari ulteriori relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio costituiti dai rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, esso non ha provato l’esistenza di siffatte circostanze specifiche.

41      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la direttiva impugnata incide direttamente sulla situazione giuridica dei suoi membri, giacché l’eco‑organismo potrebbe invocarla direttamente nell’ambito delle controversie pendenti dinanzi al giudice francese per esigere da questi contributi per la loro partecipazione al sistema di gestione degli imballaggi costituiti dai rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile.

42      A tal proposito, occorre osservare, come ricordato al precedente punto 33, che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso. Tale argomento del ricorrente non è quindi fondato.

43      In terzo luogo, non è nemmeno fondato l’argomento del ricorrente secondo cui i membri sarebbero direttamente interessati dalla direttiva impugnata, indipendentemente dal recepimento della stessa, poiché essa non lascerebbe alcun potere discrezionale agli Stati membri per quanto concerne le misure di recepimento. è pur vero, come sostiene il ricorrente, che la direttiva impugnata non lascia agli Stati membri alcun potere discrezionale per quanto riguarda la possibilità di considerare ormai i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile come imballaggi, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62. Tuttavia, gli Stati membri dispongono sempre di un potere discrezionale in ordine alla scelta delle misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62 per quanto concerne tali prodotti. Orbene, gli eventuali effetti sulla posizione giuridica dei membri del ricorrente non derivano dall’esigenza di raggiungere tale risultato, ma dalla scelta delle misure che lo Stato membro decide di adottare affinché tale risultato sia raggiunto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 marzo 2008, Commissione/Infront WM, C‑125/06 P, Racc. pag. I‑1451, punti 62 e 63).

44      In effetti, né la direttiva 94/62 né la direttiva impugnata stabiliscono il sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio domestici monouso, come i rotoli, tubi e cilindri usati nei prodotti fabbricati dai membri del ricorrente, che consentirebbe di raggiungere gli obiettivi fissati. Esse rimettono agli Stati membri la scelta del sistema più appropriato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 14 dicembre 2004, Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz, C‑309/02, Racc. pag. I‑11763, punto 42). La direttiva 94/62 rimette parimenti agli Stati membri la scelta della definizione della categoria di operatori tenuti a partecipare ai sistemi che garantiscono la restituzione, la raccolta e il recupero degli imballaggi nonché dei rifiuti di imballaggio istituiti in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/62, purché essi siano «aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche» (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 16 febbraio 2006, Plato Plastik Robert Frank, C‑26/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 33). Pertanto, né la direttiva 94/62 né la direttiva impugnata prevedono una partecipazione obbligatoria degli utilizzatori di imballaggi, come i membri del ricorrente, al sistema di gestione di imballaggi che la Repubblica francese istituirà per quanto riguarda i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile.

45      Il fatto che le autorità nazionali abbiano già adottato misure in virtù della direttiva 94/62 non implica che il margine di discrezionalità dello Stato membro per l’attuazione della direttiva impugnata sia puramente teorico, poiché non può essere escluso che le autorità nazionali adottino altri tipi di misure in seguito ad essa (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del Tribunale del 14 luglio 2008, Calebus/Commissione, T‑366/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 43).

46      In quarto luogo, non può nemmeno risultare efficace l’argomento che il ricorrente fonda sulla sentenza Microban International e Microban (Europe)/Commissione, citata al punto 23 supra, secondo cui il Tribunale ha riconosciuto che la decisione controversa, che prevedeva un divieto di commercializzazione della sostanza chimica interessata, produceva direttamente effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti. Innanzitutto, occorre osservare che l’atto impugnato dalle ricorrenti in questa causa era una decisione che, ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Orbene, nella presente causa, l’atto impugnato è una direttiva che, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

47      Poi, contrariamente alla sentenza di cui alla causa Microban International e Microban (Europe)/Commissione, citata al punto 23 supra, la direttiva impugnata non prevede alcun divieto né ingiunzione nei confronti dei membri del ricorrente, ma rimette agli Stati membri il compito di stabilire le conseguenze per gli operatori economici interessati dell’inserimento di taluni prodotti nell’elenco degli esempi di imballaggi, con riguardo agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62.

48      Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento del ricorrente fondato sulla sentenza del Tribunale del 7 ottobre 2009, Vischim/Commissione (T‑420/05, Racc. pag. II‑3841), secondo cui il Tribunale ha deciso che la ricorrente in tale causa era legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso una direttiva che prevedeva le condizioni di commercializzazione sul mercato dell’Unione di una sostanza attiva che costituisce un componente di prodotti fitosanitari. In effetti, nella causa che ha dato origine a tale sentenza, la direttiva in esame incideva direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente in quanto società produttrice di tale sostanza attiva. Orbene, le circostanze in esame nella causa che ha dato origine alla predetta sentenza sono diverse da quelle in esame nel caso di specie, poiché la direttiva impugnata nell’ambito del presente ricorso non prevede condizioni di commercializzazione degli imballaggi costituiti dai prodotti che essa inserisce nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 94/62.

49      Pertanto, le circostanze previste sia nella causa che ha dato origine alla sentenza Microban International e Microban (Europe)/Commissione, citata al punto 23 supra (punto 29), sia nella causa che ha dato origine alla sentenza Vischim/Commissione, citata al punto 48 supra (punto 77), sono diverse da quelle della presente causa.

50      Posto che la condizione dell’incidenza diretta è una condizione di ricevibilità comune ai ricorsi diretti contro gli atti di cui un ricorrente non è il destinatario e a quelli diretti contro gli atti regolamentari che non comportano alcuna misura d’esecuzione, non è necessario esaminare la questione se la direttiva impugnata costituisca o meno un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte della frase, TFUE, per concludere che i membri del ricorrente non dispongono della legittimazione ad agire nel caso di specie (v., in tal senso, ordinanze Ax/Consiglio, cit. al punto 31 supra, punto 25, e GS/Parlamento e Consiglio, cit. al punto 31 supra, punto 28).

51      Dato che i membri del ricorrente non sono provvisti della legittimazione ad agire e il ricorrente non ha fatto valere l’incidenza su un proprio interesse, occorre concludere, ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 19, che il presente ricorso è irricevibile senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza del motivo di irricevibilità relativo all’assenza di interesse ad agire dei membri del ricorrente.

52      Alla luce di quanto precede, non occorre statuire sull’istanza di intervento della Sphère France e della Schweitzer a sostegno delle conclusioni del ricorrente (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 5 luglio 2001, Conseil national des professions de l’automobile e a./Commissione, C‑341/00 P, Racc. pag. I‑5263, punti da 33 a 37).

 Sulle spese

53      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Non occorre statuire sull’istanza di intervento della Sphère France SAS e della Schweitzer SAS.

3)      Il Group’Hygiène è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 7 luglio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      H. Kanninen


* Lingua processuale: il francese.