Language of document : ECLI:EU:T:2014:664

Causa T‑202/13

Group’Hygiène

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Ambiente – Direttiva 94/62/CE – Imballaggi e rifiuti di imballaggio – Direttiva 2013/2/UE – Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – Associazione di categoria – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 luglio 2014

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Direttiva 2013/2 recante modifica dell’elenco degli esempi di prodotti che costituiscono imballaggi ai sensi della direttiva 94/62 – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema di restituzione, raccolta e recupero dei rifiuti provenienti dai prodotti che costituiscono imballaggi – Ricorso proposto da un’associazione di categoria che rappresenta gli interessi dei fabbricanti di tali prodotti – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

(Artt. 263, quarto comma, TFUE e 288, terzo comma, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/62, artt. 3, punto 1, e 7, e allegato I; direttiva della Commissione 2013/2)

Per quanto riguarda il ricorso di annullamento, il ricorso proposto da un’associazione di categoria che rappresenta gli interessi dei suoi membri è ricevibile soltanto se le persone che essa rappresenta, o talune di esse, sono legittimate ad agire individualmente o se essa può far valere un interesse proprio.

Una direttiva ha per destinatari, in conformità all’articolo 288, terzo comma, TFUE, gli Stati membri. Quindi, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, i singoli, come i membri dell’associazione ricorrente, possono proporre ricorso di annullamento contro una direttiva soltanto a condizione che essa costituisca un atto regolamentare che li riguarda direttamente e che non comporta misure di esecuzione, oppure che essa li riguardi direttamente e individualmente.

Al riguardo, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dall’atto che è oggetto del ricorso richiede che tale atto produca direttamente effetti sulla sua posizione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie.

Pertanto, è irricevibile il ricorso di un’associazione di categoria che rappresenta gli interessi dei suoi membri, diretto all’annullamento della direttiva 2013/2, che modifica l’allegato I della direttiva 94/62 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, qualora tali membri non siano legittimati ad agire e l’associazione di categoria non abbia fatto valere l’incidenza su un interesse proprio.

Infatti, tale direttiva, tanto per la sua forma quanto per la sua sostanza, è un atto di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e che riguarda in maniera generale e astratta tutti gli operatori economici degli Stati membri, esercenti attività nel settore degli imballaggi, costituiti dai prodotti inseriti da tale direttiva nell’allegato I della direttiva 94/62, inclusi quelli costituiti dai rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile. Una direttiva non può di per sé prevedere obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso. Ne consegue che una direttiva che obbliga agli Stati membri a considerare taluni prodotti come imballaggi, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62 non è, di per sé, anteriormente all’adozione delle misure statali di trasposizione e indipendentemente da esse, idonea a incidere direttamente sulla situazione giuridica degli operatori economici, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Più in particolare, l’obbligo, risultante dall’articolo 7 della direttiva 94/62, di introdurre un sistema di restituzione, raccolta e recupero dei rifiuti provenienti dai prodotti designati dalla direttiva 2013/2 come imballaggi non è direttamente applicabile ai membri dell’associazione di categoria ricorrente. Infatti, essa necessita che lo Stato membro interessato emani un atto nel quale esso precisi in qual modo intende attuare l’obbligo di cui trattasi, con riferimento, segnatamente, ai rotoli, tubi e cilindri su cui è avvolto materiale flessibile.

Inoltre, gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto alla scelta dei provvedimenti da adottare allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62 riguardo a tali prodotti. Orbene, gli eventuali effetti sulla situazione giuridica dei membri della ricorrente non derivano dall’esigenza di raggiungere tale risultato, bensì dalla scelta dei provvedimenti che lo Stato membro decide di adottare affinché tale risultato sia raggiunto.

Pertanto, sono le disposizioni nazionali che traspongono la direttiva 2013/2, e non quest’ultima, ad essere idonee a produrre effetti giuridici sulla situazione dei membri dell’associazione di categoria ricorrente. Di conseguenza, la direttiva 2013/2 non può essere considerata come idonea a incidere direttamente sui diritti di tali membri o sull’esercizio degli stessi.

(v. punti 19, 23, 27, 29, 33, 37‑39, 43, 51)