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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Veszprémi Törvényszék (Ungheria) il 30 novembre 2020 – ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-643/20)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Veszprémi Törvényszék

Parti

Ricorrente: ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (tenuto conto, in particolare, della sentenza Di Maura [C-246/16] 2 , e dell’ordinanza Porr Építési Kft. [C-292/19] 3 ), nonché i principi fondamentali del diritto dell’Unione di effettività e di equivalenza, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono fissare come dies a quo del termine di prescrizione relativo al rimborso dell’IVA su crediti divenuti definitivamente irrecuperabili una data anteriore a quella in cui il credito che dà luogo al rimborso dell’IVA diviene irrecuperabile.

Se l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 273 della direttiva IVA (tenuto conto, in particolare, della sentenza Di Maura [C-246/16] e dell’ordinanza Porr Építési Kft., [C-292/19]), nonché i principi fondamentali del diritto dell’Unione di effettività e di equivalenza, oltre al principio di neutralità dell’imposta, debbano essere interpretati nel senso che gli stessi ostano alla prassi di uno Stato membro in sede di applicazione del diritto in base alla quale, nell’ambito del rimborso dell’IVA su crediti divenuti definitivamente irrecuperabili, l’autorità responsabile dell’applicazione del diritto in detto Stato impone ai soggetti passivi, oltre che di far valere i crediti nell’ambito di una procedura di liquidazione, di compiere altri atti per ottenere il recupero, come condizione per il rimborso dell’IVA.

Se l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 273 della direttiva IVA (tenuto conto, in particolare, della sentenza Di Maura [C-246/16] e dell’ordinanza Porr Építési Kft. [C-292/19]), nonché i principi fondamentali del diritto dell’Unione di effettività e di equivalenza, oltre al principio di neutralità dell’imposta, debbano essere interpretati nel senso che gli stessi ostano alla prassi di uno Stato membro secondo cui, in caso di mancato pagamento, l’impresa fornitrice di un servizio deve interrompere immediatamente tale prestazione, poiché, in caso contrario e di continuazione della prestazione del servizio, non potrà chiedere neppure il rimborso dell’IVA relativa ai crediti divenuti definitivamente irrecuperabili, nonostante il fatto che tali crediti abbiano acquisito tale qualità in un momento successivo.

Se l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 273 della direttiva IVA e gli articoli 15, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (tenuto conto, in particolare, della sentenza [del 23 novembre 2017, Di Maura, C-246/16] e dell’ordinanza Porr Építési Kft. [C-292/19]), nonché i principi fondamentali del diritto dell’Unione di effettività e di equivalenza, oltre al principio di neutralità dell’imposta, debbano essere interpretati nel senso che ostano al fatto che, successivamente alla summenzionata ordinanza Porr Építési Kft, l’autorità responsabile dell’applicazione del diritto in detto Stato abbia introdotto, senza alcuna base giuridica, le condizioni enunciate nella seconda, nella terza e nella quarta questione pregiudiziale, cosicché tale insieme di condizioni non era chiaro per il soggetto passivo prima che i crediti divenissero definitivamente irrecuperabili.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.

2 ECLI:EU:C:2017:887

3 ECLI:EU:C:2019:901