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Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 - Nu Air Compressors and Tools / Commissione

(Causa T-76/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nu Air Compressors and Tools SpA (Robassomero, Italia) (rappresentante: R. MacLean, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 1 della decisione della Commissione C(2011) 8824 def. e l'articolo 1 della decisione della Commissione C(2011) 8812 def., entrambe del 6 dicembre 2011, in quanto garantiscono un rimborso solo parziale dei dazi antidumping sulle importazioni di determinati compressori di fattura cinese pagati dalla ricorrente in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 261/2008, del 17 marzo 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese 2;

mantenere in vigore le decisioni impugnate finché la Commissione europea non adotti le misure necessarie per conformarsi alla pronuncia del Tribunale nella presente causa; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo: la Commissione europea è incorsa in un errore manifesto di valutazione applicando il margine di profitto appropriato e ragionevole di un importatore indipendente dell'UE, anziché stabilire un prezzo all'esportazione attendibile per il calcolo dell'esatto ammontare dei dazi antidumping da rimborsare; ciò ha comportato una violazione degli articoli 2, paragrafo 9, e 18, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base 

Secondo motivo: la Commissione europea è incorsa in un errore manifesto di valutazione detraendo come costi i dazi antidumping dal prezzo all'esportazione, anziché stabilire un margine di dumping attendibile per il calcolo dell'esatto ammontare dei dazi antidumping da rimborsare; ciò ha comportato una violazione degli articoli 2, paragrafi 9 e 11, e 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base.

Terzo motivo: la Commissione europea non ha informato tempestivamente e adeguatamente la ricorrente delle condizioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento antidumping di base, violando in tal modo i suoi diritti della difesa nonché il principio di buona amministrazione sancito nell'ordinamento dell'Unione ed enunciato all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Quarto motivo: per effetto delle suddette violazioni del diritto dell'Unione, la Commissione europea ha indebitamente trattenuto importi eccedenti di dazi antidumping UE da rimborsare, che per legge spettavano alla ricorrente.

    

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1 - GU L 81, del 20.3.2008, pag. 1.

2 - Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 323, pag. 51).