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Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2015 – Nu Air Polska / Commissione

(Causa T-75/12)1

(«Dumping – Importazioni di taluni compressori originari della Cina – Rifiuto parziale di rimborso dei dazi antidumping pagati – Determinazione del prezzo all’esportazione – Detrazione dei dazi antidumping – Modulazione degli effetti nel tempo di un annullamento»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nu Air Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, e A Bochon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, K. Talabér-Ritz e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale delle decisioni K (2011) 8826 def., C (2011) 8803 def. e K (2011) 8801 def. della Commissione, del 6 dicembre 2011, riguardanti domande di rimborso dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di taluni compressori originari della Repubblica popolare cinese, e, in caso di annullamento di dette decisioni da parte del Tribunale, di mantenimento in vigore degli effetti di dette decisioni sino all’adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie all’esecuzione della futura sentenza del Tribunale.

Dispositivo

L’articolo 1 delle decisioni K (2011) 8826 def., C (2011) 8803 def. e K (2011) 8801 def. della Commissione, del 6 dicembre 2011, riguardanti domande di rimborso dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di taluni compressori originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui non concede alla Nu Air Polska sp. z o.o. un rimborso dei dazi antidumping indebitamente pagati in misura superiore agli importi ivi indicati.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea è condannata alle spese.

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1 GU C 118 del 21.4.2012.