Language of document : ECLI:EU:T:2015:866





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 novembre 2015 –
Nu Air Polska / Commissione

(causa T‑75/12)

«Dumping – Importazioni di taluni compressori originari della Cina – Rifiuto parziale di rimborso dei dazi antidumping pagati – Determinazione del prezzo all’esportazione – Detrazione dei dazi antidumping – Modulazione degli effetti nel tempo di un annullamento»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti [Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 46, § 1, e 48, § 1] (v. punti 28‑30)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Presupposto – Traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione – Scelta del metodo di analisi – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2 e 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 53, 63‑67)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Presupposti – Adeguamenti – Applicazione d’ufficio (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 9, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 55‑57)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Presupposto – Traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione – Analisi numero di controllo di prodotto per numero di controllo di prodotto (Regolamento del Consiglio n. 384/96, 20e considerando e art. 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 72‑74, 76, 96, 114)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Eccezione – Interpretazione restrittiva (Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping 1994», art. 2.4, e 9.3.3; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 9, comma 2, e 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 81, 82, 86‑88, 94, 95)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Presupposto – Valutazione caso per caso – Prassi anteriore o posteriore delle istituzioni – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 121‑123)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping pagati – Scelta del metodo di analisi – Obbligo di ricorrere ad un metodo coerente con quello adottato per la determinazione del prezzo all’esportazione costruito e del margine di dumping effettivo (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, §§ 9 e 11, e 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 137‑140, 142‑144, 147)

8.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Prova della traslazione di tale importo a carico dell’importatore (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 151, 152)

9.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Annullamento parziale di una decisione che nega parzialmente la restituzione di dazi antidumping indebitamente versati – Necessità di mantenere provvisoriamente gli effetti della decisione per evitare l’obbligo di riversare la totalità delle somme restituite – Insussistenza (Art. 264 TFUE) (v. punti 162‑164)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale delle decisioni C (2011) 8826 def., C (2011) 8803 def. e C (2011) 8801 def. della Commissione, del 6 dicembre 2011, riguardanti domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di taluni compressori originari della Repubblica popolare cinese e, in caso di annullamento di dette decisioni da parte del Tribunale, di mantenimento in vigore degli effetti di dette decisioni sino all’adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie all’esecuzione della futura sentenza del Tribunale.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 delle decisioni C (2011) 8826 def., C (2011) 8803 def. e C (2011) 8801 def. della Commissione, del 6 dicembre 2011, riguardanti domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di taluni compressori originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui non concede alla Nu Air Polska sp. z o.o. una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati in misura superiore agli importi ivi indicati.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.