Language of document : ECLI:EU:T:2015:867





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 novembre 2015 –
Nu Air Compressors and Tools / Commissione

(causa T‑76/12)

«Dumping – Importazioni di determinati compressori originari della Cina – Rifiuto parziale di restituzione dei dazi antidumping pagati – Determinazione del prezzo all’esportazione – Detrazione dei dazi antidumping – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti [Regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 46, § 1, e 48, § 1] (v. punti 28‑30)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Presupposto – Traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione – Scelta del metodo di analisi – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2 e 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 53, 63‑67)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Presupposti – Adeguamenti – Applicazione d’ufficio (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 9, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 55‑57)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Presupposto – Traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione – Analisi numero di controllo di prodotto per numero di controllo di prodotto (Regolamento del Consiglio n. 384/96, 20° considerando e art. 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 72‑74, 76, 96, 114)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del GATT del 1994 – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Eccezione – Interpretazione restrittiva (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», artt. 2.4, e 9.3.3; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, § 9, comma 2, e 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 81, 82, 86‑88, 94, 95)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Presupposto – Valutazione caso per caso – Prassi anteriore o posteriore delle istituzioni – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 121‑123)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Scelta del metodo di analisi – Obbligo di ricorrere ad un metodo coerente con quello adottato per la determinazione del prezzo all’esportazione costruito e del margine di dumping effettivo (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, §§ 9 e 11, e 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 137‑140, 142‑144, 147)

8.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Restituzione di dazi antidumping – Calcolo del margine di dumping realmente esistente – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Mancata detrazione dell’importo dei dazi antidumping versati – Prova della traslazione di tale importo a carico dell’importatore (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 11, § 10, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punti 151, 152)

9.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Annullamento parziale di una decisione che nega parzialmente la restituzione di dazi antidumping indebitamente versati – Necessità di mantenere provvisoriamente gli effetti della decisione per evitare l’obbligo di riversare la totalità delle somme restituite – Insussistenza (Art. 264 TFUE) (v. punti 162‑164)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale delle decisioni C (2011) 8824 definitivo e C (2011) 8812 definitivo della Commissione, del 6 dicembre 2011, relative a talune domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, e, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli dette decisioni, di mantenimento in vigore degli effetti delle suddette decisioni fino all’adozione da parte della Commissione delle misure necessarie per dare esecuzione all’emananda sentenza del Tribunale.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 delle decisioni della Commissione C (2011) 8824 definitivo e C (2011) 8812 definitivo, del 6 dicembre 2011, relative a talune domande di restituzione dei dazi antidumping pagati sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui non concede alla Nu Air Compressors and Tools SpA una restituzione dei dazi antidumping indebitamente pagati al di sopra degli importi che sono indicati nel medesimo articolo.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.