Language of document : ECLI:EU:C:2012:393

Causa C‑404/10 P

Commissione europea

contro

Éditions Odile Jacob SAS

«Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti attinenti a un procedimento di controllo di un’operazione di concentrazione tra imprese — Regolamenti (CEE) n. 4064/89 e (CE) n. 139/2004 — Rifiuto di accesso — Eccezioni relative alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, degli interessi commerciali, delle consulenze legali e del processo decisionale delle istituzioni — Obbligo dell’istituzione interessata di procedere ad un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti indicati nella domanda di accesso»

Massime della sentenza

1.        Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Portata — Applicazione ai fascicoli amministrativi attinenti ai procedimenti di controllo delle operazioni di concentrazione — Documenti scambiati tra la Commissione e le parti notificanti o i terzi

(Art. 15 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2; regolamenti del Consiglio n. 4064/89 e n. 139/2004)

2.        Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al principio di accesso ai documenti — Diniego fondato su varie eccezioni — Ammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

3.        Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela del processo decisionale — Documenti interni della Commissione attinenti a un procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione — Domanda di accesso presentata nel corso del procedimento giurisdizionale riguardante la decisione di chiusura del procedimento in merito all’operazione di concentrazione in questione — Ammissibilità del diniego

(Art. 15 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3)

4.        Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Protezione dei procedimenti giurisdizionali — Documenti interni della Commissione attinenti a un procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione — Domanda di accesso presentata da una parte del procedimento giurisdizionale riguardante la decisione di chiusura del procedimento in merito all’operazione di concentrazione in questione — Ammissibilità del diniego

(Art. 15 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

1.        Anche se il regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è volto a conferire al pubblico un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti delle istituzioni, tale diritto è tuttavia assoggettato, alla luce del regime derogatorio previsto dall’articolo 4 di tale regolamento, a determinati limiti per motivi di interesse pubblico o privato.

Per poter giustificare il rifiuto di accesso a un documento, non basta, in linea di principio, che tale documento rientri in un’attività o in un interesse fra quelli menzionati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 – come la tutela degli obiettivi delle attività di indagine –, poiché l’istituzione interessata deve anche spiegare come l’accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione prevista in tale articolo. Tuttavia, l’istituzione interessata può basarsi al riguardo su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, in quanto a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura possono applicarsi considerazioni di ordine generale analoghe.

Siffatte presunzioni generali sono applicabili in materia di procedura di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in quanto la normativa che disciplina tale procedura, segnatamente i regolamenti n. 4064/89 e n. 139/2004, relativi al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, prevede anche regole rigorose sul trattamento delle informazioni ottenute o elaborate nell’ambito di una siffatta procedura. Vero è che il diritto di consultare il fascicolo amministrativo nell’ambito di un procedimento di controllo di un’operazione di concentrazione tra imprese, previsto da detta normativa, e il diritto di accesso ai documenti, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, sono giuridicamente distinti, ma ciò non toglie che essi portano ad una situazione paragonabile da un punto di vista funzionale, nella misura in cui è previsto l’accesso al fascicolo che consente agli interessati di ottenere le osservazioni e i documenti presentati alla Commissione.

Pertanto, un accesso generalizzato, sulla base del regolamento n. 1049/2001, ai documenti scambiati, nell’ambito di un siffatto procedimento, tra la Commissione e le parti notificanti o i terzi sarebbe idoneo a mettere a repentaglio l’equilibrio che il legislatore dell’Unione ha voluto garantire, nel regolamento sulle concentrazioni, tra, da un lato, l’obbligo per le imprese interessate di comunicare alla Commissione informazioni commerciali eventualmente sensibili, al fine di consentire a quest’ultima di valutare la compatibilità dell’operazione di concentrazione progettata con il mercato comune e, dall’altro, la garanzia di tutela rafforzata legata, a titolo del segreto d’ufficio e del segreto commerciale, alle informazioni così trasmesse alla Commissione.

Se persone diverse da quelle legittimate ad accedere al fascicolo dalla normativa sul procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese o coloro che potevano essere considerati interessati, ma che non hanno esercitato il loro diritto d’accesso alle informazioni o che hanno ottenuto un diniego, fossero in misura di ottenere l’accesso ai documenti sul fondamento del regolamento n. 1049/2001, il regime istituito da tale normativa sarebbe rimesso in discussione.

Una siffatta presunzione generale giustificante il diniego di accesso a tali documenti si impone indipendentemente dalla questione di sapere se la domanda di accesso riguardi un procedimento di controllo già concluso o un procedimento pendente.

Tuttavia, detta presunzione generale non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento di cui viene chiesta la divulgazione non rientra in tale presunzione o che sussiste un interesse pubblico prevalente atto a giustificare la divulgazione del documento in questione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

(v. punti 111, 116, 118, 120-122, 124, 126)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 113-114)

3.        L’eccezione intesa alla tutela del processo decisionale prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, giustifica il diniego di accesso a note interne della Commissione attinenti a un procedimento di controllo di un’operazione di concentrazione tra imprese, quali annotazioni e pareri giuridici. Infatti, tale istituzione potrebbe, in funzione dell’esito del procedimento giurisdizionale relativo alla decisione di chiusura, essere indotta a riprendere le sue attività ai fini dell’adozione eventuale di una nuova decisione relativa all’operazione di concentrazione di cui trattasi, e quindi l’obbligo che verrebbe imposto a detta istituzione di divulgare, durante tale procedimento, le suddette note interne pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale di tale istituzione.

(v. punti 127, 130)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punto 132)