Language of document : ECLI:EU:T:2012:248





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012 —
Portogallo / Commissione

(causa T‑345/10)

«FEAOG — Sezione “Orientamento” — Riduzione di un contributo finanziario — Misure di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole — Efficienza dei controlli»

1.                     Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Decisione relativa alla liquidazione dei conti — Termine — Inosservanza — Incidenza sull’obbligo della Commissione di rifiutarsi di imputare al Fondo le spese irregolarmente sostenute in considerazione delle norme comunitarie — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38 e 39; regolamento della Commissione n. 448/2001, art. 5, § 3) (v. punto 32)

2.                     Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punto 65)

3.                     Stati membri — Obblighi — Obbligo di leale collaborazione — Applicazione delle regole formali e sostanziali del diritto nazionale — Presupposti (Art. 4, § 3, TUE) (v. punto 74)

4.                     Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (v. punti 75, 109)

5.                     Ricorso di annullamento — Atto impugnato — Sindacato di legittimità — Criteri (Art. 263 TFUE) (v. punto 86)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione C(2010) 4255, del 29 giugno 2010, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», stanziato per il programma operativo CCI 1999.PT.06.1.PO.007 (Portogallo — Programma nazionale, obiettivo 1), a titolo della misura «Investimenti nelle aziende agricole».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.