Language of document : ECLI:EU:T:2021:537

Causa T52/19

AH

contro

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 settembre 2021

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Divulgazione di dati personali – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Incompetenza dell’autore dell’atto lesivo – Atto elaborato e firmato da uno studio legale esterno – Responsabilità – Danno morale»

1.      Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di un funzionario asseritamente vittima di una divulgazione illecita di dati personali contro il rigetto di una domanda di assistenza – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 44, 45)

2.      Funzionari – Autorità che ha il potere di nomina – Autorità autorizzata a concludere i contratti di assunzione – Esercizio dei poteri – Autorizzazione di un ente privato esterno a redigere e a firmare le decisioni di rigetto di una domanda di assistenza e di una domanda di risarcimento – Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 2, 90 e 91)

(v. punti 53‑57)

3.      Funzionari – Autorità che ha il potere di nomina – Decisione relativa all’esercizio dei poteri conferiti a detta autorità – Necessità della pubblicazione

(v. punti 59, 60)

4.      Agenzie dell’Unione europea – Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) – Personale – Applicabilità del diritto nazionale – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 24 e 90, § 1; regolamento del Consiglio no 1365/75, come modificato dal regolamento no 1111/2005, art. 17)

(v. punto 63)

5.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Facoltà del funzionario di avvalersi dei servizi di un avvocato

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 1)

(v. punto 65)

6.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Requisiti di forma

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 1)

(v. punti 66, 67)

7.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Rifiuto di avviare un’indagine in merito alla presunta divulgazione non intenzionale dei dati personali di un agente in seguito ad una falla nella sicurezza – Violazione dell’obbligo di assistenza

(Statuto dei funzionari, art. 24)

(v. punti 76, 78, 80)

8.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Modifica del quantum del risarcimento richiesto – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 87‑89)

9.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di non avviare un’indagine in seguito ad una denuncia per divulgazione di dati personali – Domanda di risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente – Carattere prematuro della domanda

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

(v. punti 101, 102)

Sintesi

Il ricorrente, AH, è agente contrattuale presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), un’agenzia dell’Unione europea con sede in Dublino (Irlanda). Nel gennaio 2018 egli ha scoperto un file, accessibile al personale di Eurofound su uno dei suoi server, che conteneva diverse sottocartelle riservate, relative al personale di Eurofound. Tra tali sottocartelle figurava un file contenente documenti relativi al trattamento di un reclamo del ricorrente, tra cui un messaggio di posta elettronica nel quale due membri del personale dell’agenzia discutevano, tra l’altro, della possibilità di avviare un procedimento disciplinare a carico di quest’ultimo.

In seguito a tale scoperta, il ricorrente ha presentato ad Eurofound una domanda di assistenza affinché indagasse sulle irregolarità riguardanti, in particolare, la divulgazione dei suoi dati personali nonché una domanda di risarcimento del danno morale subito a causa di tali irregolarità.

La domanda del ricorrente è stata respinta in quanto la divulgazione dei suoi dati non era intenzionale. La decisione di rigetto (in prosieguo: la «decisione impugnata») è stata redatta e firmata da uno studio legale esterno irlandese.

Il reclamo avverso la decisione impugnata, depositato dal ricorrente presso Eurofound, è stato a sua volta respinto con una decisione redatta dal medesimo studio legale esterno e firmata da uno degli avvocati di tale studio legale in qualità di «agente legale di Eurofound».

Adito dal ricorrente, il Tribunale annulla la decisione impugnata e si pronuncia, per la prima volta, in merito alla liceità di una delega ad uno studio legale esterno per la redazione e la firma delle decisioni ai sensi degli articoli 24 e 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale osserva innanzitutto che, quanto alla delega di poteri, un’istituzione o un organismo dell’Unione è abilitato a prevedere un insieme di misure di organizzazione e di delega di poteri a istanze decisionali nel suo seno, in particolare, in materia di gestione del suo personale. Secondo l’articolo 2 dello Statuto, una siffatta delega deve avvenire «nel[l]’ambito» delle istituzioni interessata, sicché tali poteri, in linea di principio, possono unicamente essere conferiti a persone dipendenti da tale istituzione. L’unica eccezione autorizzata dallo statuto è quando una o più istituzioni decidono di affidare a una di esse o a un organismo interistituzionale detti poteri, che non possono in nessun caso estendersi alle decisioni di nomina, promozione o trasferimento di funzionari.

Inoltre, la delega di firma è una misura relativa all’organizzazione interna dei servizi dell’amministrazione dell’Unione ed è il mezzo ordinario con cui essa esercita le sue competenze. Ne consegue che, in virtù di una delega di firma, solo gli agenti e i funzionari possono in linea di principio essere autorizzati a prendere, in nome e sotto il controllo dell’amministrazione, misure di gestione o amministrative chiaramente definite.

Infine, la legittimità di un’autorizzazione deve essere valutata alla luce della finalità del procedimento precontenzioso previsto dagli articoli 90 e 91 dello statuto. Orbene, tale finalità consiste nello stabilire un dialogo tra l’istituzione e il suo funzionario o agente sui problemi che possono essere sorti nel rapporto di lavoro e quindi dare loro la possibilità di trovare una soluzione amichevole alla controversia. Ne consegue che, per mantenere l’apertura di spirito e di dialogo che tale fase richiede, l’istituzione deve rimanere l’interlocutore privilegiato del funzionario o dell’agente durante tutto questo processo.

Alla luce di tali principi, il Tribunale considera che, sebbene Eurofound potesse usufruire di una consulenza legale da parte dello studio legale esterno nell’ambito di un procedimento precontenzioso rientrante nello statuto, tale facoltà non può tuttavia spingersi fino a consentirle di autorizzare un soggetto privato esterno, come tale studio legale, a redigere e firmare la decisione impugnata.

Inoltre, il Tribunale ricorda, da un lato, che per quanto riguarda la determinazione dell’autorità competente a respingere una domanda di assistenza basata sull’articolo 24 dello statuto e una domanda di risarcimento presentata da un funzionario ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto, Eurofound non è soggetta al diritto irlandese. Così, anche supponendo che uno studio legale esterno possa, secondo il diritto nazionale al quale è soggetto, redigere e firmare una decisione presa da un’amministrazione pubblica, tale regola non può essere applicata alle decisioni prese sulla base dello Statuto.

D’altra parte, sebbene le domande presentate ai sensi dell’articolo 90 dello statuto da un funzionario o da un agente non siano soggette a requisiti formali, poiché i funzionari e gli agenti possono proporle senza il tramite di un avvocato, questa flessibilità non si applica però alle decisioni formali che l’istituzione è chiamata ad emanare in base a tale domanda, la cui elaborazione e firma non possono essere delegate a un soggetto privato esterno.

Di conseguenza, il Tribunale giunge alla conclusione che la decisione impugnata è inficiata da un vizio di incompetenza, che ha pregiudicato le regole di una buona amministrazione in materia di gestione del personale, e per questo motivo deve essere annullata. Le domande risarcitorie volte al risarcimento del danno morale derivante dalla divulgazione sono respinte in parte come non fondate in parte come premature.