Language of document : ECLI:EU:T:2021:539

Causa T152/19

(pubblicazione per estratto)

Brunswick Bowling Products LLC

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2021

«Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori – Direttiva 2006/42/CE – Clausola di salvaguardia – Misura nazionale di ritiro dal mercato e di divieto d’immissione sul mercato di un posizionatore di birilli e di un kit supplementare – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza – Decisione della Commissione che dichiara la misura giustificata – Parità di trattamento»

1.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione sul mercato – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Verifica da parte della Commissione – Potere discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Artt. 36 e 114, § 10, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, art. 11)

(v. punti 41-43)

2.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione sul mercato – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Approvazione da parte della Commissione – Obbligo per gli altri Stati membri di adottare provvedimenti utili relativi all’immissione o al mantenimento sul mercato dei prodotti interessati – Portata – Obbligo per la Commissione di fornire agli altri Stati membri istruzioni sull’attuazione della sua decisione di approvazione delle misure di salvaguardia – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, art. 9, 14, § 7, 11 e 19)

(v. punti 50-55, 82-86, 101-103)

3.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione sul mercato – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Verifica da parte della Commissione del carattere giustificato – Elementi da prendere in considerazione

(Art. 36 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, art. 11, §§ 1 e 2; decisione della Commissione 2018/1960)

(v. punti 66- 69)

4.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione sul mercato – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Approvazione da parte della Commissione – Misure di salvaguardia relative al divieto di immissione sul mercato e al ritiro dal mercato dei prodotti interessati – Bilanciamento tra la gravità dei rischi e il costo di ritiro di tali prodotti – Onere finanziario a carico del fabbricante – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, art. 11; decisione della Commissione 2018/1960)

(v. punti 72-79, 81)

5.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione sul mercato – Presunzione di conformità delle macchine provviste della marcatura CE e costruite in conformità di una norma armonizzata – Errata applicazione della norma da parte del fabbricante – Conseguenze – Facoltà degli Stati membri di avvalersi della clausola di salvaguardia – Obbligo per il fabbricante di dimostrare con altri mezzi la conformità delle macchine

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, considerando 14 e artt. 2, 7, §§ 1 e 2, e 11, allegati I e VII)

(v. punti 108, 109, 114, 116, 117)

6.      Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 2006/42 – Immissione sul mercato – Ricorso di uno Stato membro alla clausola di salvaguardia in caso di rischio per la salute o per la sicurezza – Approvazione da parte della Commissione – Obbligo di fornire un’analisi dell’applicazione del principio dello stato dell’arte – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/42, allegato I)

(v. punti 115, 119-121)

Sintesi

La ricorrente, la Brunswick Bowling Products LLC, è un’impresa attiva sul mercato come operatore di servizi completi di birilli e di centri ricreativi. Essa produce, in particolare, posizionatori di birilli e kit supplementari di parti, che sono immessi sul mercato in 26 Stati membri dell’Unione europea.

Il 30 agosto 2013 le autorità svedesi hanno emesso una decisione con cui hanno adottato misure di salvaguardia, ai sensi della direttiva 2006/42 (1), volte a vietare l’immissione sul mercato di tali prodotti, da un lato, e, con talune riserve, a ritirarli dal mercato, dall’altro. I motivi invocati per giustificare le misure di salvaguardia erano la mancata conformità dei prodotti ad alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (in prosieguo: i «RESS») (2) e l’errata applicazione di alcune delle norme armonizzate. Con la sua decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 (3) la Commissione europea ha ritenuto che le misure adottate dal Regno di Svezia fossero giustificate (4).

Il Tribunale respinge il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione impugnata e completa la giurisprudenza esistente quanto all’applicazione del principio di proporzionalità, nel contesto delle misure di salvaguardia previste dalla direttiva 2006/42. Inoltre, esso precisa le conseguenze della scelta di un fabbricante di essersi avvalso dell’applicazione di una norma armonizzata.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale dichiara che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità nel considerare che le misure di salvaguardia in questione erano giustificate.

Esso afferma innanzitutto che spetta agli Stati membri attuare correttamente la direttiva 2006/42 adottando, se del caso, misure di salvaguardia. La Commissione è unicamente autorizzata a verificare il carattere giustificato e proporzionato di tali misure e, di conseguenza, a controllare se tali misure possano essere definitivamente mantenute. Tale controllo è fondato sulle circostanze esistenti al momento dell’adozione della decisione nazionale che istituisce le misure di salvaguardia, ad esclusione delle circostanze successive, quali i miglioramenti dei prodotti in questione.

Il Tribunale sottolinea poi che l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone occupa il primo posto tra i beni o gli interessi tutelati dall’articolo 36 TFUE. Nel caso di specie, dato che le violazioni dei RESS su cui si è fondata la Commissione costituiscono rischi per la salute e la sicurezza delle persone, quest’ultima era legittimata a concludere che le misure di salvaguardia erano giustificate. Il Tribunale osserva altresì che, alla luce del principio di proporzionalità, è stato effettuato un bilanciamento tra la gravità dei rischi e i costi di ritiro dei prodotti in questione. Di conseguenza, i prodotti da vendere successivamente sono stati distinti dai prodotti controversi già posizionati sul mercato e sono state attuate diverse soluzioni alternative riguardanti il ritiro di questi ultimi.

Il Tribunale giudica altresì che, nel caso di specie, i rischi che i prodotti in questione rappresentano per la salute e la sicurezza delle persone giustificano la necessità di vietare l’immissione sul mercato e il ritiro di tali prodotti, nonostante il costo per la ricorrente. Di conseguenza, l’approccio adottato dalle autorità svedesi e dalla Commissione è proporzionato rispetto all’onere finanziario che le misure di salvaguardia fanno gravare sulla ricorrente.

Infine, il Tribunale rileva che la decisione impugnata è obbligatoria in tutti i suoi elementi per tutti gli Stati membri. Essa implica che questi ultimi adottino provvedimenti utili relativi all’immissione o al mantenimento sul mercato dei prodotti in questione, il che costituisce un elemento essenziale della procedura della clausola di salvaguardia. Inoltre, a seguito della notifica delle misure di salvaguardia adottate dalle autorità svedesi, la Commissione era tenuta ad agire e ad adottare una decisione quanto al carattere giustificato di tali misure.

In secondo luogo, il Tribunale dichiara che la Commissione non ha violato le norme procedurali di cui all’allegato I alla direttiva 2006/42.

Innanzitutto, esso ricorda che, secondo tale direttiva, il rispetto di una norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, consente di presumere che una macchina è conforme ai RESS coperti da tale norma. Tuttavia, benché i fabbricanti rimangano liberi di scegliere i metodi di valutazione della conformità dei loro prodotti ai RESS, essi sono tenuti a garantire tale conformità e a dimostrarla nel fascicolo tecnico.

Il Tribunale sottolinea poi che la direttiva 2006/42 non prevede alcuna norma procedurale che imponga di fornire, in una decisione adottata nell’ambito del procedimento della clausola di salvaguardia, un’analisi relativa all’applicazione del principio dello stato dell’arte. Peraltro, l’omissione di tale analisi non implica di per sé una violazione di tale principio.

Il Tribunale precisa infine che le norme armonizzate rientrano nel diritto dell’Unione e che, sebbene non siano obbligatorie, la scelta di applicarle e di avvalersene nella dichiarazione di conformità richiede la loro corretta applicazione. In caso di errata applicazione, l’autorità nazionale competente ha il diritto di constatare la non conformità dei prodotti in questione e di adottare misure nell’ambito della procedura della clausola di salvaguardia. Nel caso di specie, la ricorrente ha scelto liberamente di avvalersi di una norma armonizzata; di conseguenza, essa avrebbe dovuto rispettarla nella sua interezza. Pertanto, a motivo del mancato rispetto di tale norma, la ricorrente avrebbe dovuto presentare un’altra soluzione tecnica che garantisse lo stesso livello di sicurezza e dimostrare la conformità dei prodotti in questione ai rispettivi RESS.


1      Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU 2006, L 157, pag. 24), articolo 11, paragrafo 1. Tale disposizione prevede la procedura che deve essere seguita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito dell’attuazione della clausola di salvaguardia.


2      Enunciati all’allegato 1 alla direttiva 2006/42.


3      Decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 della Commissione, del 10 dicembre 2018, relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l’immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato (GU 2018, L 315, pag. 29) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).


4      Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42.