Language of document : ECLI:EU:T:2000:20

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 gennaio 2000 (1)

«Fondo sociale europeo — Ricorso per carenza — Ricevibilità —

Ricorso di annullamento — Decisione recante sospensione di contributi finanziari— Certificazione da parte dello Stato membro — Errore di valutazione dei fatti —Legittimo affidamento — Diritti acquisiti — Certezza del diritto — Proporzionalità»

Nelle cause riunite T-194/97 e T-83/98,

Eugénio Branco, Ld.a, società con sede in Lisbona (Portogallo), con l'avv. B.Belchior, del foro di Vila Nova de Gaia, con domicilio eletto in Lussemburgopresso lo studio dell'avv. J. Schroeder, 6, rue Heine,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nella causa T-194/97, dallasignora A.M. Alves Vieira e dal signor K. Simonsson e, nella causa T-83/98, dallasignora M.T. Figueira e dal signor Simonsson, membri del servizio giuridico, inqualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómezde la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, nella causa T-194/97, il ricorso diretto alla constatazione dellacarenza della convenuta, in quanto avrebbe illegittimamente omesso di statuiresulla domanda di pagamento del saldo dei contributi finanziari accordati dal Fondosociale europeo nelle pratiche n. 870301 P1 e n. 870302 P3, e, nella causa T-83/98,il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 17 febbraio1998, C (1998) 47 e C (1998) 48, che hanno disposto la sospensione dei detticontributi,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle trattazioni orali dell'8 luglio1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto giuridico

1.
    L'art. 124, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 147, primo comma, CE)attribuisce alla Commissione il compito dell'amministrazione del Fondo socialeeuropeo (FSE).

2.
    Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983,83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38),quest'ultimo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e orientamentoprofessionale. In forza dell'art. 5, n. 1, della stessa decisione, il contributo delFondo sociale europeo è concesso nella proporzione del 50% delle speseimputabili, senza che esso possa però superare l'importo del contributo finanziariodei pubblici poteri dello Stato membro interessato.

3.
    L'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernentel'applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo(GU L 289, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2950/83»), elenca le spese chepossono beneficiare di un contributo dell'FSE.

4.
    L'approvazione data dall'FSE a una domanda di finanziamento comporta, inapplicazione dell'art. 5, n. 1, del regolamento, il versamento, alla data prevista perl'inizio dell'azione di formazione, di un anticipo pari al 50% del contributo. In forzadel n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo contengono unarelazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziaridell'azione considerata; lo Stato membro interessato certifica l'esattezza di fatto econtabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

5.
    Conformemente all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, tanto la Commissionequanto lo Stato membro interessato possono controllare l'utilizzazione delcontributo. L'art. 7 della decisione della Commissione 22 dicembre 1983,83/673/CEE, relativa alla gestione del Fondo sociale europeo (GU L 377, pag. 1;in prosieguo: la «decisione 83/673»), prescrive allo Stato membro che effettuaun'indagine sull'utilizzazione di un contributo, a seguito di una presunzione diirregolarità, di avvertire senza indugio la Commissione.

6.
    Infine, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, qualora il contributodell'FSE non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione,la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver datoallo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Il n. 2di tale articolo dispone che le somme versate che non sono state utilizzate allecondizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate e che, nellamisura in cui esso versa alla Comunità le somme che i responsabili finanziaridell'azione devono rimborsare, lo Stato membro è surrogato nei diritti dellaComunità.

Contesto sostanziale e procedurale delle controversie

7.
    La convenuta approvava, con decisioni notificate alla ricorrente dal Departamentopara os Assuntos do Fundo Social Europeu (dipartimento per gli affari del Fondosociale europeo; in prosieguo: il «DAFSE») rispettivamente il 31 aprile e il 27maggio 1987, due contributi finanziari di 11 736 792 PTE (pratica n. 870302 P3) edi 82 700 897 PTE (pratica n. 870301 P1), destinati a programmi di formazione.

8.
    Il 24 luglio 1987 la ricorrente riscuoteva un anticipo in applicazione dell'art. 5, n. 1,del regolamento n. 2950/83.

9.
    All'inizio del mese di luglio del 1988, ossia al termine delle azioni di formazione,svoltesi dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987, essa presentava, presso il DAFSE,domande di pagamento del saldo dei contributi.

10.
    Il DAFSE certificava l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute inqueste domande, ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83.

11.
    Il 22 agosto 1988 il DAFSE chiedeva all'Inspecçao Geral de Finanças (Ispettoratogenerale delle Finanze; in prosieguo: l'«IGF») di effettuare, a norma dell'art. 7,n. 1, del regolamento n. 2950/83, un controllo della domanda di pagamento delsaldo.

12.
    Poiché l'IGF riscontrava l'esistenza di irregolarità, il DAFSE, con due lettere del24 aprile 1989, informava la convenuta di aver sospeso il versamento del saldo, inapplicazione dell'art. 7 della decisione 83/673.

13.
    Il 16 maggio 1989 l'IGF consegnava il proprio verbale alla polizia giudiziaria atitolo d'informazione.

14.
    Il 30 luglio 1990 il DAFSE informava la Commissione del fatto che, con riservadelle informazioni trasmesse nelle lettere del 24 aprile 1989 e in seguito ai controllieffettuati dall'IGF, esso riteneva talune spese non imputabili. In tale contesto, laconvenuta veniva a conoscenza dell'indagine svolta dall'IGF e dei suoiaccertamenti.

15.
    Con lettere in pari data, pervenute il giorno successivo, il DAFSE ingiungeva allaricorrente di restituirgli, entro un termine di dieci giorni, gli anticipi di1 535 946 PTE (pratica n. 870302 P3) e di 4 399 475 PTE (pratica n. 870301 P1)versati dall'FSE e di 1 256 683 PTE (pratica n. 870302 P3) e di 3 599 570 PTE(pratica n. 870301 P1) versati dallo Stato portoghese a titolo di contributonazionale.

16.
    Con lettera in data 12 maggio 1994, la ricorrente chiedeva al DAFSE di informarladei motivi per i quali la convenuta non aveva ancora preso decisioni su talipratiche.

17.
    Nella sua lettera del 25 maggio 1994, il DAFSE segnalava alla ricorrente che laCommissione riteneva di non essere tenuta a prendere una decisione di riduzionedel contributo o di non pagamento del saldo allorquando, come nel caso di specie,la stessa autorità nazionale decide di ridurre il contributo.

18.
    Con lettera in data 30 maggio 1994, la ricorrente chiedeva alla convenuta la ragioneper la quale essa non aveva ancora preso una decisione definitiva su tali pratiche.

19.
    La convenuta rispondeva con lettera 16 giugno 1994 che le autorità portoghesi leavevano reso noto che le pratiche in oggetto rientravano nell'ambito di applicazionedell'art. 7 della decisione 83/673, per via di presunte irregolarità.

20.
    Con atto introduttivo depositato il 22 luglio 1994, la ricorrente proponeva unricorso diretto all'annullamento di una decisione, che assumeva adottata dallaconvenuta, notificata con lettere del DAFSE e della Commissione e rispettivamentedatate 25 maggio e 16 giugno 1994, recante, da un lato, rigetto di una domanda dipagamento del saldo dei contributi finanziari concessi dall'FSE per due programmi

di formazione e, dall'altro, riduzione di questi contributi finanziari e ingiunzione dirimborsare gli anticipi versati dall'FSE e dallo Stato portoghese.

21.
    Con sentenza 11 luglio 1996, causa T-271/94, Branco/Commissione (Racc. pag.II-749), il Tribunale dichiarava il ricorso irricevibile in quanto la Commissione nonaveva deciso sulla domanda di pagamento del saldo.

22.
    Il 25 ottobre 1996 la convenuta veniva informata dell'apertura di un procedimentoistruttorio dinanzi al Tribunal de Instrução Criminal da Comarca do Porto perfrode nel conseguimento di sovvenzioni e sviamento dalle stesse, in connessione conle azioni di formazione finanziate dall'FSE.

23.
    Con lettera 27 febbraio 1997, pervenuta alla Commissione il 3 marzo 1997, laricorrente diffidava la convenuta ad adottare una decisione sulla domanda dipagamento del saldo.

24.
    Il 17 aprile 1997 la convenuta trasmetteva al DAFSE, per ciascuna dellecontroverse pratiche, un progetto di decisione di sospensione dei contributi.

25.
    La ricorrente ne riceveva copia, in data 5 maggio 1997, tramite il DAFSE.

26.
    Il 19 maggio 1997 il DAFSE accusava ricezione delle osservazioni della ricorrentesu tali progetti, che venivano precisate e rettificate in una lettera della ricorrentea tale ente in data 21 maggio 1997.

27.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 giugno 1997,la ricorrente proponeva un ricorso per carenza. La causa veniva registrata con ilnumero T-194/97.

28.
    Il 17 luglio 1997 il DAFSE informava la Commissione ch'esso approvavapienamente i progetti di decisioni di sospensione dei contributi.

29.
    Il 1° ottobre 1997 la convenuta, con atto separato, eccepiva l'irricevibilità delricorso per carenza, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura delTribunale. La ricorrente depositava le proprie osservazioni in merito a taleeccezione in data 19 novembre 1997.

30.
    Il 26 novembre 1997 la Commissione prendeva conoscenza dell'atto d'imputazionedelle autorità giudiziarie portoghesi nei confronti della ricorrente.

31.
    Il 17 febbraio 1998 la Commissione adottava le decisioni di sospensione deicontributi finanziari controversi.

32.
    Il 26 maggio 1998 la ricorrente proponeva un ricorso di annullamento avverso ledecisioni 17 febbraio 1998, recanti sospensione dei contributi finanziari. La causaveniva registrata con il numero T-83/98.

33.
    Con ordinanza 16 luglio 1998, il presidente della Quinta Sezione ha riunito l'esamedell'eccezione d'irricevibilità sollevata nella causa T-194/97 a quello del merito.

34.
    Nell'ambito delle cause T-194/97 e T-83/98, il Tribunale ha rivolto quesiti scritti alleparti, le quali hanno risposto entro i termini impartiti.

35.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha dispostol'apertura della fase orale in ciascuna causa. Le parti sono state sentite nelle lorodifese e nelle loro risposte ai quesiti rivolti dal Tribunale alle udienze dell'8 luglio1999.

36.
    Nel corso di queste ultime, le parti hanno espressamente acconsentito alla riunionedelle due cause ai fini della sentenza.

Conclusioni delle parti

37.
    Nella causa T-194/97, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    constatare la carenza della convenuta;

—    condannare la convenuta alle spese.

38.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo nel merito in quanto privo dioggetto o, in subordine, infondato;

—    condannare la ricorrente alle spese.

39.
    La ricorrente conclude per il rigetto dell'eccezione d'irricevibilità.

40.
    Nella causa T-83/98, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare le decisioni 17 febbraio 1998 che dispongono la sospensione deicontributi finanziari;

—    condannare la convenuta alle spese.

41.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

Sul ricorso per carenza

Argomenti delle parti

42.
    La ricorrente sottolinea, in primo luogo, di aver diffidato la convenuta con lettera27 febbraio 1997, pervenuta a quest'ultima il 3 marzo seguente. Essa fa valere chei progetti di decisioni di sospensione dei contributi, trasmessi al DAFSE in data 17aprile 1997, le sono stati resi noti solo il 5 maggio 1997, data in cui il termine didue mesi previsto dall'art. 175, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 232,secondo comma, CE) era scaduto.

43.
    Essa fa valere, in secondo luogo, che né i progetti di decisioni di sospensione del17 aprile 1997 né le decisioni di sospensione del 17 febbraio 1998 costituiscono unapresa di posizione ai sensi dell'art. 175 del Trattato, poiché lasciano sussisterel'inerzia. Infatti, tenuto conto del termine di quasi dieci anni trascorso dalladomanda di pagamento del saldo fino all'adozione di queste decisioni, la ricorrenteritiene che la convenuta fosse tenuta ad adottare una decisione definitiva, ossia unadecisione di pagamento del saldo, di soppressione dei contributi o di riduzione diquesti ultimi.

44.
    Se così non fosse, la convenuta potrebbe ritardare all'infinito il procedimentoamministrativo e differire in tal modo sine die l'adozione della decisione definitivasulla domanda di pagamento del saldo.

45.
    L'asserita esistenza di un procedimento penale dinanzi ai giudici portoghesi sarebbepriva di rilevanza nel caso di specie. Anzitutto, un'indagine verrebbe svoltaogniqualvolta da un controllo contabile emergano indizi di irregolarità e non siconcluderebbe necessariamente con una sentenza penale. Inoltre, in quelprocedimento, si menzionerebbero solo elementi contenuti nel verbale dell'IGF, giànoti alla convenuta. Infine, quest'ultima ammetterebbe di aver avuto notizia diquesto procedimento solo il 26 novembre 1997, data in cui la situazione d'inerziasi era già da tempo costituita.

46.
    La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso sottolineando di aver presoposizione, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, trasmettendo al DAFSE in data 17aprile 1997 progetti di decisioni recanti sospensione dei contributi e adottando indata 17 febbraio 1998 decisioni di sospensione dei detti contributi. Queste ultimetroverebbero giustificazione nell'apertura di un procedimento penale riguardantele pratiche in questione, attualmente pendente dinanzi al Tribunal de InstruçãoCriminal da Comarca do Porto (n. 17937/95-OTDPRT-PR), nell'ambito del qualela ricorrente sarebbe stata imputata per frode il 2 aprile 1997.

Giudizio del Tribunale

47.
    Per pronunciarsi sulla domanda di constatazione della carenza, occorre verificarese, al momento in cui la Commissione è stata richiesta di agire ai sensi dell'art. 175del Trattato, incombesse sull'istituzione un obbligo di agire.

48.
    Ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, qualora un contributo delFondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione,la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo.

49.
    Avendo il legislatore comunitario distinto tra queste tre possibilità di azione dellaCommissione, si deve ritenere che esse riguardino ciascuna delle specifiche ipotesi.Poiché spetta alla Commissione decidere sulle domande di pagamento del saldo[sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-85/94 (122),Commissione/Branco, Racc. pag. II-2993, punto 23], entro un termine ragionevole,ma non le è possibile calcolare l'importo esatto delle spese imputabili se non dopoaver ricevuto una relazione dettagliata sull'azione compiuta (sentenza del Tribunale14 luglio 1997, causa T-81/95, Interhotel/Commissione, Racc. pag. II-1265, punto43, e sentenza ivi richiamata), la decisione di sospensione può intervenire solo neicasi in cui tale calcolo non sia ancora possibile.

50.
    La finalità della facoltà concessa alla Commissione di sospendere un contributodell'FSE è quindi quella di permettere il congelamento del pagamento del saldofintantoché essa abbia gravi motivi di sospettare l'esistenza di irregolaritànell'utilizzo del detto contributo, tuttavia con l'obbligo in capo alla stessa diadottare, entro un termine ragionevole, una decisione definitiva sulla domanda dipagamento del saldo, vuoi ordinandone il pagamento integrale vuoi riducendo osopprimendo tale contributo. Siffatta sospensione consente di evitare un'eventualeprocedura di recupero delle somme indebitamente versate. Invero, se la decisionedefinitiva è quella di sopprimere i contributi mentre siano stati versati anticipi albeneficiario degli stessi, per il recupero delle somme versate occorrerànecessariamente instaurare un tale procedimento.

51.
    Poiché nel caso di specie, da un lato, la Commissione nutriva gravi riserve in ordinealla regolarità dell'utilizzo dei contributi in seguito al verbale dell'IGF e, dall'altro,dinanzi ad un giudice penale portoghese era pendente, al momento della diffidanotificata alla Commissione, un procedimento a carico del beneficiario deicontributi riguardante talune operazioni compiute nell'ambito dei progettisovvenzionati, la Commissione non era tenuta ad adottare una decisione definitivasulla domanda di pagamento del saldo, ma poteva correttamente sospenderel'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83.

52.
    Con lettera 27 febbraio 1997, pervenuta il 3 marzo seguente, la ricorrente hainvitato la Commissione ad approvare la domanda di pagamento del saldo. Aseguito di questa richiesta di agire, la convenuta ha trasmesso al DAFSE alcuniprogetti di decisioni di sospensione dei contributi, in data 17 aprile 1997, ed haadottato decisioni di sospensione in data 17 febbraio 1998.

53.
    Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, laCommissione può sospendere l'erogazione di un contributo solo dopo averconcesso allo Stato membro considerato la possibilità di presentare le proprieosservazioni. Inoltre, la circostanza che, in forza di tale disposizione, lo Statomembro interessato debba essere previamente consultato prima che laCommissione adotti una decisione di sospensione, di riduzione o di soppressionenon consente di concludere per la non applicazione di un principio di dirittocomunitario così fondamentale come quello che garantisce a ciascuna persona ildiritto di essere sentita prima che venga adottata una decisione che possa arrecarlepregiudizio (sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P,Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 30). Orbene, una decisione disospensione di contributi priva l'interessato, quanto meno provvisoriamente,dell'integralità del contributo inizialmente concessogli. Esso subisce in tal mododirettamente le conseguenze economiche di una decisione che gli arreca pregiudizioe, di conseguenza, gli deve essere altresì riconosciuto il diritto di presentare leproprie osservazioni prima dell'adozione di una decisione di sospensione di talecontributo.

54.
    Ne consegue che la Commissione non può adottare decisioni di sospensione se nonin esito ad un procedimento che consta di varie fasi, una delle quali è costituitadall'invio di progetti di decisioni di sospensione sia allo Stato membro interessatosia al beneficiario dei contributi. Tali progetti, se da un lato non possono costituireoggetto di un ricorso di annullamento in quanto misure intermedie intese apreparare le decisioni (v., in un diverso contesto, sentenza della Corte 18 marzo1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punto34, e sentenza ivi richiamata), dall'altro costituiscono nondimeno prese di posizioneche pongono fine all'inerzia. Tali progetti garantiscono l'osservanza dei diritti delladifesa del beneficiario del contributo dello Stato membro interessato nell'ambitodi un procedimento che può concludersi con decisioni di sospensione dei contributi,a loro volta suscettibili di impugnazione con ricorso di annullamento. Con taliprogetti, la convenuta ha pertanto reso nota la propria intenzione di adottaredecisioni di sospensione esprimendo nel contempo implicitamente il proprio rifiutodi approvare, quanto meno provvisoriamente, la domanda di pagamento del saldo.

55.
    Per valutare se l'istituzione richiesta di agire abbia preso posizione entro il terminedi due mesi prescritto dall'art. 175, secondo comma, del Trattato, occorre verificarese la presa di posizione dell'istituzione sia stata portata a conoscenza dell'autoredella richiesta entro i due mesi successivi alla ricezione della richiesta stessa daparte dell'istituzione. Infatti, questa presa di posizione ha per l'appunto lo scopodi dare riscontro alla richiesta di agire e di portare la risposta a conoscenza dellapersona da cui proviene la richiesta. Essa altera la situazione giuridica di questapersona in quanto pone fine all'inerzia. Orbene, per essere in grado di tutelare ipropri diritti nell'ambito del procedimento amministrativo, in seguito alla presa diposizione dell'istituzione, la persona interessata dev'essere stata posta in condizionidi avere nozione del suo contenuto. Ne consegue che l'inerzia cessa non già il

giorno in cui l'istituzione prenda effettivamente posizione, bensì alla data diricezione della presa di posizione stessa da parte dell'autore della relativa richiesta.E' quindi quest'ultima data che occorre prendere in considerazione per valutare seil termine di due mesi prescritto dall'art. 175, secondo comma, del Trattato CE, siastato rispettato.

56.
    Nella fattispecie, la convenuta ha ricevuto la lettera recante richiesta di agire il 3marzo 1997, mentre i progetti di decisioni di sospensione dei contributi sonopervenuti alla ricorrente solo il 5 maggio 1997, talché il termine di due mesiprescritto dall'art. 175, secondo comma, del Trattato non è stato rispettato.

57.
    Si deve tuttavia prendere atto che la ricorrente ha proposto il proprio ricorso percarenza in data 30 giugno 1997, dopo aver ricevuto i detti progetti di decisione.Poiché questi ultimi vanno considerati prese di posizione ai sensi dell'art. 175 delTrattato (v. supra, punto 54), la ricorrente non aveva più interesse a far accertareuna carenza, avendo questa già cessato di esistere. Invero, una sentenza delTribunale la quale, in un'ipotesi del genere, accerti l'inerzia dell'istituzione nonpotrebbe dar luogo ai provvedimenti di esecuzione previsti dall'art. 176, primocomma, del Trattato (divenuto art. 233, primo comma, CE) (v., per quanto riguardaun ricorso di annullamento, ordinanza 13 giugno 1997, causa T-13/96, TEAM eKolprojekt/Commissione, Racc. pag. II-983, punto 28).

58.
    Discende da quanto sopra che il ricorso per carenza è irricevibile (sentenza dellaCorte 1° aprile 1993, causa C-25/91, Pesqueras Echebastar/Commissione, Racc. pag.I-1719, punti 11-13).

Sul ricorso di annullamento

59.
    La ricorrente deduce cinque motivi d'annullamento relativi, in primo luogo, allaviolazione del regolamento n. 2950/83, in secondo luogo, all'erronea valutazione deifatti, in terzo luogo, alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamentoe certezza del diritto, in quarto luogo, alla violazione di diritti acquisiti e, in quintoluogo, alla violazione del principio di proporzionalità.

Sul primo motivo, relativo alla violazione del regolamento n. 2950/83

Argomenti delle parti

60.
    La ricorrente osserva che, nel corso del mese di ottobre del 1988, il DAFSE hacertificato, in conformità dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, l'esattezza difatto e contabile delle indicazioni contenute nella sua domanda di pagamento delsaldo. Orbene, con la trasmissione di tale certificazione alla Commissione, qualsiasiintervento dello Stato membro interessato nell'esame della pratica sarebbe privodi fondamento giuridico. Infatti, la normativa applicabile, segnatamente ilregolamento n. 2950/83, non consentirebbe a quest'ultimo di procedere a un

«riesame» della pratica e di modificare la certificazione, come ha fatto nel caso dispecie il DAFSE.

61.
    Lo Stato membro interessato dovrebbe accertare se esistono irregolarità prima diadottare l'atto di certificazione. In caso contrario, esso effettuerebbe una falsacertificazione. Ricevuta la domanda di pagamento del saldo, il DAFSE avrebbepotuto prendere soltanto una delle due seguenti decisioni: o concludere per laveridicità degli elementi addotti e procedere alla certificazione degli stessi, oconstatare la loro inesattezza e, in tal caso, negare la certificazione. Certificandola domanda di pagamento del saldo, esso avrebbe quindi definitivamente approvatole indicazioni ivi contenute.

62.
    La ricorrente osserva infine che il detto riesame è stato effettuato dall'IGF, il qualenon sarebbe autorizzato a controllare le azioni finanziate dall'FSE né sarebbe ingrado, da un punto di vista tecnico, di pronunciarsi sull'applicazione dellanormativa comunitaria.

63.
    La convenuta contesta gli argomenti della ricorrente richiamandosi alla sentenzadel Tribunale 15 settembre 1998, causa T-142/97, Branco/Commissione (Racc. pag.II-3567).

Giudizio del Tribunale

64.
    Nel momento in cui conferma l'esattezza di fatto e contabile delle indicazionicontenute nelle domande di pagamento del saldo, lo Stato membro si renderesponsabile nei confronti della Commissione delle certificazioni che esso fornisce.

65.
    Peraltro, in forza dell'art. 2, n. 2, della decisione 83/516, gli Stati membri interessatigarantiscono il buon esito delle azioni finanziate dall'FSE. Inoltre, ai sensi dell'art.7, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione può effettuare verifiche delledomande di pagamento del saldo, «salvi restando i controlli effettuati dagli Statimembri».

66.
    E' giocoforza constatare che questi obblighi e poteri degli Stati membri non sonolimitati da alcuna restrizione temporale.

67.
    Di conseguenza, in un caso come quello di specie, in cui lo Stato membro ha giàcertificato l'esattezza di fatto e contabile della domanda di pagamento del saldo,tale Stato può ancora modificare la sua valutazione qualora ritenga di trovarsi inpresenza di irregolarità non accertate in precedenza.

68.
    Infine, nulla osta a che un'autorità come il DAFSE si rivolga a un organo direvisione dei conti come l'IGF per essere assistita nella verifica dell'esattezza difatto e contabile delle indicazioni contenute in una domanda di pagamento delsaldo.

69.
    Discende da quanto sopra che il motivo relativo alla violazione del regolamenton. 2950/83 dev'essere respinto (sentenze del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-72/97, Proderec/Commissione, Racc. pag. II-2847, punti 61-74, eBranco/Commissione, citata supra al punto 63, punti 44-50).

Sul secondo motivo, relativo all'erronea valutazione dei fatti

Argomenti delle parti

70.
    La ricorrente sostiene di essersi rigorosamente attenuta alle disposizioni delregolamento n. 2950/83 nonché alle condizioni di utilizzo dei contributi impostedalla Commissione nelle decisioni di approvazione. Non vi sarebbe alcun motivoperché i contributi concessi vengano «ridotti».

71.
    Il verbale dell'IGF, sul quale fanno leva le decisioni controverse, conterrebbevalutazioni erronee e si limiterebbe a congetture in ordine alla non imputabilità ditalune spese, riguardanti il tasso orario di retribuzione dei tirocinanti, il subappaltoaffidato alla E.B. — Contabilidade e Estudos Económicos, Ld.a, gli ammortamentie l'attrezzatura informatica oggetto di leasing.

72.
    Secondo la convenuta, gli argomenti della ricorrente sono del tutto privi di oggettoin quanto la Commissione non ha ancora adottato alcuna decisione definitiva e ledecisioni controverse determinano soltanto una sospensione dei contributi. Essaconfuta tuttavia questi argomenti alla luce degli elementi contenuti nel verbaledell'IGF.

Giudizio del Tribunale

73.
    Come si evince dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, la Commissione puòsospendere, ridurre o sopprimere un contributo dell'FSE qualora non sia utilizzatoalle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione.

74.
    Peraltro, risulta dalle dichiarazioni nell'atto di accettazione delle decisioni diapprovazione che la beneficiaria dei contributi si è espressamente impegnata arispettare, nell'utilizzo di questi ultimi, le norme nazionali e comunitarie vigenti.

75.
    Al riguardo, poiché il diritto portoghese e il diritto comunitario subordinanol'utilizzazione dei fondi pubblici al principio della corretta gestione finanziaria, laCommissione può sospendere, ridurre o sopprimere un contributo dell'FSE qualoraesso non sia stato utilizzato conformemente al detto principio (v. supra, punti 48-50).

76.
    Poiché l'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83, può implicare lanecessità di procedere alla valutazione di situazioni di fatto e contabili complesse,nell'ambito di tale valutazione l'istituzione gode di un ampio potere discrezionale.Il controllo del giudice comunitario su tali valutazioni deve limitarsi ad accertare

il rispetto delle regole procedurali, l'esattezza materiale dei fatti presi inconsiderazione nell'operare la scelta contestata, l'assenza di manifesto errore divalutazione di tali fatti o di uno sviamento di potere (sentenzaBranco/Commissione, citata supra al punto 63, punti 64-67).

77.
    Riguardando il controllo di legittimità, nel caso di specie, decisioni di sospensionedi contributi, non occorre verificare se le valutazioni contenute nel verbale dell'IGFsiano corrette, bensì se la Commissione sia incorsa in errore manifesto divalutazione nel ritenere sussistenti indizi di irregolarità tali da giustificare la dettasospensione. Pertanto, supponendo anche che alcune delle valutazioni contenutenel verbale dell'IGF che hanno motivato le controverse decisioni siano errate,queste ultime non sarebbero solo per tale motivo inficiate da errore manifesto divalutazione.

78.
    Il requisito dell'esistenza di indizi di irregolarità tali da giustificare una sospensionedei contributi viene manifestamente soddisfatto quando, come nel caso di specie,al momento dell'adozione delle decisioni di sospensione era pendente dinanzi adun giudice penale un procedimento a carico del beneficiario dei contributiriguardante talune operazioni compiute nell'ambito delle azioni sovvenzionatedall'FSE.

79.
    Il motivo dev'essere quindi respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamentoe certezza del diritto

Argomenti delle parti

80.
    La ricorrente fa valere che il DAFSE ha trasmesso alla Commissione la propriadomanda di pagamento del saldo fin dall'ottobre 1988, mentre la Commissione haadottato le decisioni controverse solo nel febbraio 1998. Questo lasso di tempo dipiù di sette anni avrebbe fatto sorgere in lei un legittimo affidamento sul fatto chela Commissione avrebbe accolto la sua domanda, quale era stata certificata dalDAFSE.

81.
    La ricorrente sottolinea come la Commissione debba adottare ogni decisione entroun termine ragionevole. Essa non potrebbe ritardare all'infinito il procedimentoamministrativo e differire così sine die l'adozione della decisione definitiva sulladomanda di pagamento del saldo, a meno di violare i principi di tutela del legittimoaffidamento e certezza del diritto.

82.
    Nel caso di specie, il termine di quasi dieci anni trascorso dalla domanda dipagamento del saldo fino all'adozione delle decisioni controverse sarebbeeccessivamente lungo e contrario al principio della certezza del diritto.

83.
    Secondo la ricorrente, la convenuta era tenuta all'adozione di una decisionedefinitiva di pagamento del saldo, di soppressione o di riduzione dei contributi,anziché di sospensione degli stessi, che di fatto già era in essere da vari anni (v.supra, punto 43).

84.
    L'asserita esistenza di un procedimento penale dinanzi ad un giudice portoghesesarebbe irrilevante a tal fine (v. supra, punto 45). Del resto, facendo riferimentoall'atto d'imputazione, una copia del quale figura all'allegato 4 del controricorso,la convenuta contravverrebbe al segreto processuale. Secondo la ricorrente, taledocumento va escluso dal fascicolo.

85.
    La convenuta chiede il rigetto del motivo. La sospensione dei contributi sarebbegiustificata alla luce dell'instaurazione di un procedimento penale riguardante lepratiche controverse, procedimento attualmente pendente (v. supra, punto 46) enell'ambito del quale la ricorrente è stata imputata di frode il 2 aprile 1997.

86.
    Essa aggiunge che, supponendo anche che la certificazione del DAFSE avesse fattosorgere in capo alla ricorrente un legittimo affidamento sul pagamento del saldo,le decisioni controverse non la privano di questo diritto, dal momento che silimitano a disporre la sospensione dei contributi.

Giudizio del Tribunale

87.
    La sospensione di un contributo finanziario inizialmente concesso non pregiudicain nulla la decisione definitiva che la Commissione adotterà sul pagamento delsaldo. Ne consegue che la decisione di sospensione non priva il beneficiario delcontributo del diritto di ricevere l'importo integrale del saldo conformemente allasua domanda, qualora risulti che il contributo sia stato effettivamente utilizzato nelrispetto delle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione.

88.
    Ne consegue che le decisioni controverse non sono idonee a violare il principio ditutela del legittimo affidamento.

89.
    La ricorrente lamenta inoltre la violazione del principio della certezza del diritto,per via del superamento di un termine ragionevole per l'adozione delle decisionicontroverse. La ragionevolezza di tale termine dev'essere valutata, nel caso dispecie, in funzione del tempo trascorso tra la pronuncia della sentenzaCommissione/Branco, citata al precedente punto 49, punto 23, e l'adozione delledecisioni controverse, il 17 febbraio 1998. Invero, nella sentenza 13 dicembre 1995,il Tribunale ha chiaramente affermato che spetta alla Commissione decidere sulledomande di pagamento del saldo e che compete ad essa soltanto il potere diridurre un contributo finanziario dell'FSE, a norma dell'art. 6, n. 1, del regolamenton. 2950/83. A partire da tale data, la Commissione non poteva ignorare cheincombeva ad essa di decidere, in forza di una competenza esclusiva, sulledomande di pagamento del saldo che le erano state presentate, vuoi ordinando il

pagamento integrale del saldo vuoi adottando decisioni di sospensione, riduzioneo soppressione dei contributi.

90.
    Tenuto conto dell'esistenza di indizi di irregolarità nell'utilizzo dei contributiconcessi e del fatto che la Commissione non disponeva di sufficienti informazioniper calcolare l'importo esatto delle spese imputabili al 13 dicembre 1995, questaavrebbe potuto e dovuto provvedere rapidamente a predisporre progetti didecisioni di sospensione dei contributi. Orbene, la convenuta ha trasmesso taliprogetti al DAFSE solo in data 17 aprile 1997, ancorché la loro predisposizionenon necessitasse di un lavoro preparatorio di grande ampiezza né di un iterprolungato. Conseguentemente, il termine di oltre sedici mesi che va dallapronuncia della citata sentenza 13 dicembre 1995 all'invio di questi progetti èeccessivo.

91.
    Sebbene il superamento di un termine ragionevole possa, in determinatecircostanze, comportare l'annullamento di una decisione, tale principio non puòvalere anche nel caso di un ricorso di annullamento proposto contro decisioni disospensione di contributi. Invero, se esse fossero annullate a motivo della loro solatardività, la convenuta potrebbe solo, per via del fatto che continuerebbe a nondisporre degli elementi atti a consentire il calcolo delle spese imputabili, adottarenuove decisioni di sospensione dei contributi ai sensi dell'art. 176 del Trattato.Conseguentemente, una decisione di annullamento sarebbe priva di qualsiasi utilità.Pertanto, le decisioni controverse non vanno annullate per via della violazione delprincipio della certezza del diritto conseguente al superamento di un termineragionevole per la loro adozione.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione di diritti acquisiti

Argomenti delle parti

92.
    Richiamandosi alle conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causaC-291/89, Interhotel/Commissione (sulla quale, sentenza 7 maggio 1991, Racc.pag. I-2257), la ricorrente fa valere che le decisioni di approvazione delle domandedi contributo hanno fatto sorgere in capo ad essa diritti soggettivi e, più inparticolare, il diritto di esigere il pagamento integrale dei contributi.

93.
    La convenuta contesta gli argomenti della ricorrente rinviando alla sentenzaBranco/Commissione, citata al precedente punto 63 (punti 97 e 105-107).

Giudizio del Tribunale

94.
    Sebbene una decisione di approvazione generi in capo al destinatario di uncontributo dell'FSE il diritto di esigere il pagamento del contributo stesso, ciò valesoltanto nel caso in cui il destinatario abbia utilizzato il contributo in conformitàdelle condizioni stabilite nelle decisioni di approvazione.

95.
    Nel caso di specie, sussistono gravi indizi di irregolarità secondo i quali la ricorrentenon si sarebbe attenuta a queste condizioni, situazione che giustifica la sospensionedei contributi.

96.
    Le decisioni di sospensione non pregiudicano la decisione definitiva della convenutain ordine alla domanda di pagamento del saldo, talché esse non privano laricorrente del diritto di ricevere l'importo integrale del saldo conformemente allasua richiesta, ove risulti che i contributi sono stati utilizzati nel rigoroso rispettodelle condizioni imposte dalle decisioni di approvazione.

97.
    Ne consegue che il motivo relativo alla violazione di diritti acquisiti dev'essererespinto.

Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

98.
    Secondo la ricorrente, la convenuta ha violato il principio di proporzionalità nonrispettando il proprio impegno di rimborsare, in esecuzione delle decisioni diapprovazione, le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito delle azioni diformazione effettuate.

99.
    La convenuta obietta che, tenuto conto, da un lato, delle riserve espresse dalleautorità portoghesi fin dal 1989 in ordine alla regolarità di talune operazionirealizzate dalla ricorrente nell'ambito delle azioni di cui trattasi e, dall'altro, delprocedimento penale in corso, una decisione diversa da quella di sospensionesarebbe stata prematura.

Giudizio del Tribunale

100.
    Nel caso di specie, le sospensioni disposte dalla Commissione sono direttamentecollegate ai gravi indizi di irregolarità che le autorità portoghesi le hanno segnalatofin dal 1989 e non pregiudicano la decisione definitiva che sarà adottata sulladomanda di pagamento del saldo.

101.
    Tali provvedimenti di sospensione sono quindi conformi al principio diproporzionalità.

102.
    Ne consegue che il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalitàdev'essere respinto.

103.
    Discende da quanto sopra che il ricorso di annullamento dev'essere respinto intoto.

Sulle spese

104.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, la ricorrenteè rimasta soccombente e la convenuta ha chiesto la sua condanna alle spese.

105.
    Il Tribunale ritiene tuttavia che occorra tener conto, ai fini del regolamento dellespese, dell'evoluzione del procedimento conclusosi con l'adozione delle decisionicontroverse, quale è stata sopra descritta in particolare ai punti 56 e 91, che haposto la ricorrente in uno stato d'incertezza per quanto riguarda il pagamento deicontributi finanziari che le erano stati concessi. Conseguentemente, non puòconsiderarsi con rigore il fatto che la ricorrente abbia adito il Tribunale pervalutare il comportamento della Commissione e trarne conclusioni. Si devepertanto riconoscere che l'insorgere della controversia è stato favorito dalcomportamento della convenuta.

106.
    Ora, l'art. 87, n. 3, primo e secondo comma, del regolamento di procedura, disponeche il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, arimborsare all'altra le spese che le ha causato con il proprio comportamento(sentenza Interhotel/Commissione, citata supra al punto 49, punto 82).

107.
    Conseguentemente, la convenuta va condannata a sopportare, oltre alle propriespese, il 10% delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-194/97 e T-83/98 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    Il ricorso per carenza proposto nella causa T-194/97 è irricevibile.

3)    Il ricorso di annullamento proposto nella causa T-83/98 è respinto.

4)    La convenuta è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, il 10%delle spese sostenute dalla ricorrente.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 gennaio 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: il portoghese.

Racc.