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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 22 agosto 2023 – Società Italiana Lastre SpA/Agora

(Causa C-537/23, Società Italiana Lastre)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Società Italiana Lastre SpA (SIL)

Resistente: Agora SARL

Questioni pregiudiziali

Se, in presenza di una clausola attributiva di competenza asimmetrica che offre solo a una delle parti la possibilità di optare per un giudice di propria scelta, competente in base alle disposizioni generali e diverso da quello menzionato dalla medesima clausola, ove l’altra parte sostenga che detta clausola è illecita in quanto imprecisa e/o non equilibrata, tale questione debba essere definita alla luce di regole autonome tratte dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis 1 e dell’obiettivo di prevedibilità e di certezza del diritto da esso perseguito o applicando il diritto dello Stato membro designato dalla clausola. In altre parole, se detta questione riguardi, ai sensi di tale testo normativo, la validità sostanziale della clausola oppure se occorra, al contrario, considerare che le condizioni di validità sostanziale della clausola debbano essere interpretate in maniera restrittiva e concernano unicamente le cause sostanziali di nullità e, principalmente, l’errore, il dolo, la violenza e l’incapacità.

Se, ove la questione dell’imprecisione o del carattere squilibrato della clausola debba essere definita alla luce di regole autonome, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che una clausola che autorizza una parte ad adire un solo giudice, mentre consente all’altra di adire, oltre a detto giudice, ogni altro giudice competente in base alle disposizioni generali, deve o meno trovare applicazione.

Qualora l’asimmetria di una clausola rappresenti una condizione relativa alla validità sostanziale, come debba essere interpretato detto testo normativo e, segnatamente, il rinvio al diritto dello Stato dell’autorità giurisdizionale designata, quando la clausola indica più autorità giurisdizionali o quando la clausola indica un’autorità giurisdizionale, accordando tuttavia a una delle parti la facoltà di adire un’altra autorità giurisdizionale e detta scelta non è stata ancora operata nel momento in cui il giudice è adito:

–    se il diritto nazionale applicabile sia quello della sola autorità giurisdizionale esplicitamente designata, a prescindere dal fatto che possano essere adite anche autorità giurisdizionali diverse;

–    se, in presenza di una pluralità di autorità giurisdizionali designate, sia possibile fare riferimento al diritto di quella effettivamente adita;

–    se, infine, alla luce del considerando 20 del regolamento Bruxelles I bis, il rinvio al diritto [dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale designata] debba essere inteso come operato alle norme sostanziali di detto Stato o alle sue norme in materia di conflitti di leggi.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).