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Impugnazione proposta il 22 luglio 2021 da Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 12 maggio 2021, cause T-516/18 e T-525/18, Granducato di Lussemburgo e a. / Commissione

(Causa C-454/21 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA (rappresentanti: C. Rydzynski, B. Le Bret, M. Struys, F. Pili, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 maggio 2021 nelle cause riunite T-516/18 e T-525/18, Lussemburgo e Engie Global LNG Holding e a. / Commissione;

statuire definitivamente sul merito conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte e, in via principale, accogliere le conclusioni depositate dall’Engie in primo grado o, in via subordinata, annullare l’articolo 2 della decisione (UE) 2019/421 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) attuato dal Lussemburgo a favore dell’Engie (GU 2019, L 78, pag. 1), nella parte in cui essa ordina il recupero dell’aiuto;

in via ulteriormente subordinata, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, l'Engie Global LNG Holding, l'Engie Invest International e l'Engie deducono tre motivi.

Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto e travisato i fatti nel definire il quadro di riferimento ristretto laddove (i) ha escluso la direttiva sulle società madri e figlie nella definizione di tale quadro di riferimento; (ii) ha stabilito un collegamento tra gli articoli 164 e 166 della legge sull’imposta sul reddito in Lussemburgo; (iii) ha considerato che gli accrescimenti sul prestito ZORA costituissero distribuzioni di utili; e (iv) ha ritenuto che le decisioni anticipate in materia fiscale in questione conferissero un vantaggio selettivo.

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto e travisato i fatti riguardo alla dimostrazione dell’esistenza di un vantaggio selettivo con riferimento alla disposizione lussemburghese relativa all’abuso del diritto (i) a proposito del quadro di riferimento utilizzato; (ii) nell’individuazione di un vantaggio selettivo; e (iii) nell’interpretazione del diritto lussemburghese.

Sulla base dei motivi primo e secondo, le ricorrenti concludono che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel rigettare gli argomenti da esse sviluppati nell’ambito del ricorso di annullamento in merito alla competenza limitata della Commissione ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 TFUE, relativi alla ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri, in combinato disposto con gli articoli da 113 a 117 TFUE.

Infine, il recupero dell’aiuto ordinato dal Tribunale sarebbe contrario ai principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

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