Language of document : ECLI:EU:T:2012:351

Causa T‑304/08

Smurfit Kappa Group plc

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Prodotti da imballaggio ondulati — Aiuto alla costruzione di una cartiera — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Ricevibilità — Regolarità del mandato conferito da una persona giuridica ai suoi avvocati — Adozione di una decisione al termine della fase preliminare di esame — Legittimazione ad agire — Diritti procedurali degli interessati — Gravi difficoltà che giustificano l’avvio del procedimento d’indagine formale — Esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale — Articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE — Articolo 88, paragrafi 2 e 3, CE — Articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 44, paragrafi 5 e 6, del regolamento di procedura»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 luglio 2012 ?II ‑ 0000

Massime della sentenza

1.      Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Persona giuridica — Prova del regolare conferimento del mandato all’avvocato da parte di un rappresentante a ciò legittimato — Regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso — Ammissibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, §§ 5, b), e 6]

2.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE — Ricevibilità — Presupposti — Partecipazione alla fase preliminare di esame dell’aiuto — Caratteristica insufficiente per contestare la fondatezza della decisione

(Artt. 88, §§ 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4)

3.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale — Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE — Identificazione dell’oggetto del ricorso — Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati — Motivi che possono essere dedotti — Motivi concernenti la valutazione delle informazioni e degli elementi a disposizione della Commissione — Ammissibilità

[Artt. 88, § 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c); regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6, § 1]

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio — Nozione — Serie difficoltà — Natura obiettiva — Circostanze idonee ad attestare la sussistenza di tali difficoltà

(Art. 88, §§ 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, § 4)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune — Aiuti destinati allo sviluppo regionale — Criteri di valutazione — Bilanciamento dei pro e dei contro della misura controversa — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale  — Portata

(Artt. 87, § 3, CE e 88, § 2, CE; comunicazione della Commissione 2006/C 54/08, § 68)

6.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Adozione da parte di quest’ultima di orientamenti in materia di verifica della compatibilità degli aiuti con il mercato comune — Conseguenze — Autolimitazione del suo potere discrezionale

(Art. 87, § 3, CE; comunicazione della Commissione 2006/C 54/08)

1.      Discende dalle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 5, lettera b), e paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale che il cancelliere del Tribunale è tenuto ad invitare una persona giuridica di diritto privato a procedere alla regolarizzazione del suo ricorso nel caso in cui essa non abbia adempiuto l’obbligo che le incombe di fornire una prova della regolarità del mandato conferito ai suoi avvocati e che il Tribunale ha la facoltà di dichiarare irricevibile il ricorso solo se la parte ricorrente non si conforma all’invito del cancelliere entro il termine impartitole.

Deve essere ritenuta conformarsi a un tale invito una società ricorrente, il cui statuto preveda che la decisione di agire in giudizio e di conferire mandato agli avvocati a nome della società rientri nella competenza collegiale del consiglio di amministrazione e possa essere delegata a uno o a più amministratori, la quale produca la delibera del proprio consiglio di amministrazione, posteriore all’invito suddetto, con cui la medesima società regolarizza la sua decisione di incaricare il membro di tale consiglio che aveva conferito mandato agli avvocati di proporre il ricorso.

(v. punti 30, 36-37)

2.      Deve essere dichiarato ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una decisione della Commissione adottata sulla base dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, che dichiari la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, allorché lo propone un interessato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE allo scopo di far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione. Per interessato ai sensi di tale disposizione deve intendersi ogni persona, impresa o associazione di imprese i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, in particolare le imprese concorrenti del beneficiario di tale aiuto.

Per contro, se un tale ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, il semplice fatto che egli possa essere considerato come interessato non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Questi deve dunque provare di trovarsi in una situazione di fatto che lo identifichi alla stessa stregua del destinatario della decisione.

Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui la posizione del ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dalla misura di aiuto oggetto della decisione in questione. La semplice circostanza che un atto possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovi in concorrenza con il beneficiario dell’atto non è sufficiente.

Nemmeno la partecipazione di una tale impresa alla fase preliminare di esame degli aiuti di Stato prevista all’articolo 4 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, può dimostrare che essa, nella sua sola qualità di autore di una denuncia, sia individualmente interessata dalla decisione adottata al termine di detto procedimento.

(v. punti 46-49, 56)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50-52, 68)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 62, 76-81)

5.      La Commissione, quando valuta la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune alla luce della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE, deve prendere in considerazione l’interesse comunitario e non può esimersi dal valutare l’impatto di tali misure sul mercato o sui mercati pertinenti nell’insieme dello Spazio economico europeo. In casi del genere, la Commissione è tenuta non solo a verificare che tali misure siano idonee a contribuire effettivamente allo sviluppo economico delle regioni interessate, ma pure a valutare l’impatto di tali aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e, in particolare, le ripercussioni settoriali che essi possono provocare a livello comunitario.

A tal proposito, la Commissione è tenuta ad esercitare l’ampio potere di valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato concesso in una regione in difficoltà, di cui essa dispone in forza dell’articolo 87, paragrafo 3, CE, per stabilire se i vantaggi attesi in termini di sviluppo regionale siano superiori alle distorsioni di concorrenza e agli effetti del progetto sovvenzionato sugli scambi tra gli Stati membri. Ciò implica che la Commissione debba sempre verificare non solo se gli inconvenienti causati dal progetto sovvenzionato in termini di distorsioni della concorrenza permangano, ma anche se i vantaggi in termini di sviluppo regionale li superino, per quanto minimi siano.

Non vale a esimerla il fatto che il paragrafo 68 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007‑2013 adottati dalla Commissione stabilisca un obbligo di avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE quando le soglie ivi indicate siano superate, e ciò perché dalla circostanza che l’avvio di detto procedimento sia obbligatorio in caso di superamento delle soglie non può dedursi che tale avvio è escluso quando le soglie non sono superate. L’assenza di superamento non può dunque giustificare di per sé la decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale.

(v. punti 82, 88, 91, 94)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 83-84)