Language of document : ECLI:EU:C:2021:52

Causa C761/18 P

Päivi Leino-Sandberg

contro

Parlamento europeo

 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 gennaio 2021

«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 10 – Diniego di accesso – Ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea avverso una decisione del Parlamento europeo che nega l’accesso a un documento – Divulgazione del documento annotato da parte di un terzo successivamente alla proposizione del ricorso – Non luogo a statuire pronunciato dal Tribunale in ragione della sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Errore di diritto»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di un’istituzione che nega l’accesso a determinati documenti – Divulgazione di un documento annotato da parte di un terzo successivamente alla proposizione del ricorso – Sussistenza dell’interesse ad agire – Valutazione alla luce del diritto sostanziale applicabile al merito della controversia – Regolamento n. 1049/2001 – Assimilazione della divulgazione di un documento da parte di un terzo alla divulgazione da parte dell’istituzione interessata – Inammissibilità – Conservazione dell’interesse ad agire

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 10, §§ 1 e 2)

(v. punti 32‑35, 40, 45‑49)

Sintesi

La ricorrente, professoressa universitaria, ha presentato al Parlamento europeo, nell’ambito di progetti di ricerca relativi alla trasparenza nei triloghi, una domanda di accesso alla decisione di tale istituzione che negava ad una persona l’accesso a taluni documenti, contenenti informazioni elaborate nell’ambito di triloghi (1). Con decisione del 3 aprile 2017 (2) il Parlamento ha negato alla ricorrente l’accesso al documento richiesto.

Il Tribunale ha dichiarato (3) che non vi era più luogo a statuire in merito al ricorso della ricorrente, proposto avverso quest’ultima decisione, poiché, a seguito della divulgazione su Internet, da parte del suo destinatario, del documento a cui la ricorrente chiedeva l’accesso, detto ricorso era divenuto privo di oggetto.

Investita di un’impugnazione proposta dalla ricorrente, la Corte annulla l’ordinanza del Tribunale e rinvia la causa dinanzi a tale giudice.

Giudizio della Corte

Basandosi sulla propria giurisprudenza (4) la Corte dichiara che, benché il documento controverso sia stato divulgato da un terzo, la decisione controversa non è stata formalmente ritirata dal Parlamento, sicché la controversia ha conservato il suo oggetto.

Al fine di verificare se il Tribunale fosse tenuto a statuire sul merito del ricorso, la Corte esamina la questione se, nonostante la divulgazione del documento controverso da parte di un terzo, la ricorrente abbia conservato il suo interesse ad agire. In limine essa rileva che, se è vero che l’interesse ad agire, che deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, rappresenta un requisito procedurale indipendente dal diritto sostanziale applicabile al merito di una controversia, esso non può tuttavia essere dissociato da tale diritto. Pertanto, tenuto conto del fatto che la domanda di accesso presentata dalla ricorrente era basata sul regolamento n. 1049/2001 (5), la Corte ricorda che tale regolamento, che si fonda sul principio di trasparenza, è volto a conferire al pubblico un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti delle istituzioni. Essa precisa che tale regolamento stabilisce, per un verso, il diritto di chiunque, in linea di principio, ad accedere ai documenti di un’istituzione e, per altro verso, l’obbligo di un’istituzione, in linea di principio, di concedere l’accesso ai propri documenti. Le eccezioni al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni sono ivi elencate in via tassativa.

La Corte si premura poi di precisare che, sebbene, secondo quanto disposto dal regolamento n. 1049/2001 (6), l’istituzione in questione possa soddisfare l’obbligo di concedere l’accesso al documento informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto, qualora il documento sia stato divulgato dall’istituzione stessa e sia facilmente accessibile, ciò non si verifica nel caso in cui il documento di un’istituzione sia stato divulgato da un terzo. A tal proposito, essa sottolinea che non può ritenersi che un documento divulgato da un terzo rappresenti un documento ufficiale o esprima la posizione ufficiale di un’istituzione, se non vi è un’approvazione univoca da parte di tale istituzione, secondo la quale ciò che è stato reperito proviene effettivamente dalla stessa e ne esprime la posizione ufficiale.

La Corte constata che, in una situazione in cui la ricorrente ottiene meramente l’accesso al documento controverso divulgato da un terzo e in cui il Parlamento continua a negarle l’accesso al documento richiesto, non si può ritenere che la ricorrente abbia ottenuto l’accesso a quest’ultimo documento, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, né che, pertanto, sia venuto meno il suo interesse a chiedere l’annullamento della decisione con cui il Parlamento le nega l’accesso al documento stesso, per il semplice fatto che è intervenuta tale divulgazione. Al contrario, in una situazione siffatta, il richiedente conserva un reale interesse ad ottenere l’accesso a una versione autenticata del documento richiesto, che garantisca che tale istituzione ne è l’autrice e che tale documento esprime la posizione ufficiale della stessa.

La Corte dichiara quindi che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, avendo assimilato la divulgazione di un documento da parte di un terzo alla divulgazione del documento richiesto da parte dell’istituzione in questione e avendone dedotto che non vi era più luogo a statuire sul ricorso della ricorrente con la motivazione che, poiché il documento era stato divulgato da un terzo, la ricorrente poteva accedervi e farne uso legittimamente, come se l’avesse ottenuto a seguito dell’accoglimento di una domanda proposta ai sensi del citato regolamento.


1      Decisione del Parlamento europeo dell’8 luglio 2015, A(2015) 4931.


2      Decisione del Parlamento europeo A(2016) 15112.


3      Ordinanza del 20 settembre 2018, Leino-Sandberg/Parlamento (T‑421/17, non pubblicata, EU:T:2018:628).


4      Sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione (C‑57/16 P, EU:C:2018:660).


5      Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


6      Articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n.1049/2001.