Language of document : ECLI:EU:T:2005:95

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

10 marzo 2005 (*)

«Ricorso di annullamento – Sospensione dell’esecuzione e quindi abrogazione della decisione impugnata in corso di istanza – Non luogo a provvedere»

Nella causa T-184/01,

IMS Health, Inc., con sede in Fairfield, Connecticut (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. N. Levy, J. Temple-Lang, solicitors, e. R. O’Donoghue, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Whelan, É. Gippini Fournier e dalla sig.ra F. Siredey-Garnier, successivamente dal sig. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

NDC Health Corp., ex National Data Corp., con sede in Atlanta, Georgia (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dai sigg. I. Forrester, QC, F. Fine, solicitor, dagli avv.ti C. Price e A. Gagliardi, successivamente dagli avv.ti C. Price, J. Bourgeois e dal sig. Fine, in ultimo dal sig. Fine,

da

NDC Health GmbH & Co. KG, con sede in Bad Camberg (Germania), rappresentata inizialmente dai sigg. I. Forrester, QC, F. Fine e M. Powell, solicitors, dagli avv.ti C. Price e A. Gagliardi, successivamente dal sig. Fine, dagli avv.ti Price e J. Bourgeois, in ultimo dal sig. Fine,

e da

AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services, con sede in Neu-Isenburg (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e D. Dugois, successivamente dagli avv.ti Vandersanden e Levi,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 luglio 2001, 2002/165/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 82 CE (Caso COMP D3/38.044 – NDC Health/IMS Health: misure provvisorie) (GU 2002, L 59, p. 18),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Antefatti

1        La IMS Health, Inc. (in prosieguo: la «IMS»), società di diritto americano, offre in vari paesi servizi di informazione alle imprese dei settori farmaceutico e dell’assistenza sanitaria.

2        La IMS opera in Germania tramite la filiale IMS Health GmbH & Co. OHG. Fornisce ai laboratori farmaceutici interessati un servizio di informazione sui dati relativi alle vendite regionali. Tale servizio è basato su una cosiddetta «struttura a 1 860 aree», che corrisponde a una suddivisione del territorio tedesco in 1 860 zone geografiche utilizzate per la fornitura di informazioni sulle vendite di medicinali.

3        Considerando che talune società – nella specie, la Pharma Intranet Information AG (in prosieguo: la «PII») e l’AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services (in prosieguo: l’«AzyX») – utilizzavano riproduzioni della struttura a 1 860 aree, la IMS promuoveva azioni giudiziarie per violazione del suo diritto d’autore dinanzi al Landgericht Frankfurt-am-Main (in prosieguo: il «Landgericht Frankfurt»). Tali procedimenti venivano promossi il 26 maggio 2000 nei confronti della PII e il 22 dicembre 2000 nei confronti dell’AzyX.

4        Con ordinanza 12 ottobre 2000 il Landgericht Frankfurt vietava alla PII di fare uso della struttura a 1 860 aree. Con ordinanza 27 ottobre 200, confermata dalla sentenza 16 novembre 2000, il Landgericht Frankfurt vietava alla PII di usare anche le strutture a 2 847 o a 3 000 aree, o qualsiasi altra struttura di tale tipo derivata dalla struttura a 1 860 aree. L’ordinanza 12 ottobre 2000 e la sentenza 16 novembre 2000 venivano confermate il 17 settembre 2002 e, rispettivamente, il 19 giugno 2001 dall’Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (in prosieguo: l’«Oberlandesgericht Frankfurt»).

5        Dopo l’acquisizione della PII da parte della NDC Health Corp. (ex National Data Corp.), società di diritto americano (in prosieguo: la «NDC»), che esercita da allora in poi le proprie attività in Germania tramite la filiale NDC Health GmbH & Co. KG, lo stesso divieto veniva fatto alla NDC con ordinanza del Landgericht Frankfurt 28 dicembre 2000, confermata con sentenza 12 luglio 2001.

6        Con ordinanza 28 dicembre 2000 il Landgericht Frankfurt ha pure vietato all’AzyX di fornire, di mettere sul mercato o di proporre dati fondati sulla struttura a 1 860 aree. Il Landgericht Frankfurt confermava tale ordinanza con sentenza pronunciata il 15 febbraio 2001.

7        Parallelamente a tali procedimenti giudiziari, la NDC e l’AzyX chiedevano una licenza alla IMS in vista dell’utilizzazione della struttura a 1 860 aree in contropartita di un canone. La IMS rifiutava di aderire a tali richieste il 28 novembre 2000 e, rispettivamente, il 28 maggio 2001.

8        In tale contesto, il 19 dicembre 2000 la NDC presentava una denuncia presso la Commissione ai sensi dell’art. 82 CE.

9        Il 3 luglio 2001, a seguito di tale denuncia, la Commissione adottava la decisione 2002/165/CE, relativa a un procedimento a norma dell’art. 82 CE (Caso COMP D3/38.044 – NDC Health/IMS Health: misure provvisorie) (GU 2002, L 59, pag. 18; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10      In tale decisione la Commissione concludeva che esisteva una presunzione di comportamento abusivo ai sensi dell’art. 82 CE in quanto la IMS rifiutava di concedere una licenza d’uso della struttura a 1 860 aree. Peraltro, la Commissione concludeva per una probabilità di pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse generale. Ha rilevato a questo proposito che i concorrenti della IMS, cioè la NDC e l’AzyX, rischiavano di ritirarsi dal mercato tedesco se non venivano concesse loro licenze.

11      Per queste ragioni, la Commissione decideva di adottare misure provvisorie sotto forma di ingiunzione rivolta alla IMS di concedere senza indugio e in forma non discriminatoria a tutte le imprese attualmente presenti sul mercato dei servizi di informazione sui dati relativi alle vendite regionali in Germania una licenza d’uso della struttura a 1 860 aree.

 Procedimento e conclusioni delle parti

12      Il 6 agosto 2001 la IMS ha presentato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

13      Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la IMS ha inoltre richiesto, a norma degli artt. 242 CE e 243 CE, che fosse ordinata la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata fino alla decisione del Tribunale nella causa principale.

14      Con ordinanza 10 agosto 2001, adottata si sensi dell’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice dell’urgenza ha sospeso a titolo cautelare l’esecuzione della decisione impugnata fintantoché non sarà stato statuito sulla domanda di provvedimenti urgenti (ordinanza del presidente del Tribunale 10 agosto 2001, causa T‑184/01 R, IMS Health/Commissione, Racc. pag. II‑2349).

15      Con ordinanza 26 ottobre 2001 il presidente del Tribunale sospendeva l’esecuzione della decisione impugnata (ordinanza del presidente del Tribunale 26 ottobre 2001, causa T‑184/01 R, IMS Health/Commissione, Racc. pag. II‑3193). Su impugnazione della NDC, tale ordinanza veniva confermata con ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑481/01 P(R), NDC Health/IMS Health e Commissione (Racc. pag. I‑3401).

16      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 5 febbraio 2002, l’AzyX, la NDC e la NDC Health GmbH & Co. KG sono state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

17      Con ordinanza 26 settembre 2002 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha sospeso il procedimento nella presente causa fino a che la Corte non avrà statuito sulle questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 82 CE, sollevate dal Landgericht Frankfurt, nell’ambito dei procedimenti giudiziari pendenti in Germania tra la IMS e la NDC.

18      Il 13 agosto 2003 la Commissione adottava la decisione 2003/741/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 82 CE (Caso COMP D3/38.044 – NDC Health/IMS Health: misure provvisorie) (GU L 268, pag. 69; in prosieguo: la «decisione 13 agosto 2003»), con la quale ritirava la decisione impugnata.

19      Con nota depositata presso la cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2003 la Commissione chiedeva al Tribunale di constatare che non vi era più luogo a provvedere nella presente causa e, a sostegno della sua domanda, produceva una copia della decisione 13 agosto 2003. La Commissione chiedeva altresì la condanna di ciascuna parte alle proprie spese.

20      Le parti venivano invitate a pronunciarsi per iscritto sulla questione se vi era sempre luogo a provvedere nella presente causa.

21      Nelle osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2003, la IMS conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere in toto la domanda della Commissione e, quando sarà stato statuito nel procedimento principale, condannare la Commissione alle spese, comprese quelle relative alle presenti osservazioni;

–        in subordine, nel caso in cui venisse accolta la domanda della Commissione, condannare quest’ultima alle spese.

22      Nelle osservazioni comuni sulla domanda di non luogo a provvedere, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 novembre 2003, la NDC e la NDC Health GmbH & Co. KG ritengono che non vi sia più luogo per il Tribunale a statuire sulla domanda di annullamento della decisione impugnata e chiedono che ciascuna delle parti sia condannata alle proprie spese.

23      Nelle osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2003, l’AzyX precisa di non avere osservazioni particolari da formulare, ma chiede di non essere condannata alle proprie spese.

24      Il 29 aprile 2004 la Corte ha pronunciato, a seguito di rinvio pregiudiziale, la sentenza IMS Health, causa C‑418/01 (Racc. pag. I‑5039).

25      L’8 giugno 2004, a titolo di misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, venivano rivolti alle parti nella causa principale vari quesiti circa la portata della decisione 13 agosto 2003. Le parti hanno risposto nei termini impartiti.

 Sulla domanda di non luogo a provvedere

 Argomenti delle parti

26      Nella domanda di non luogo a provvedere, la Commissione considera che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto.

27      Nella risposta ai quesiti rivoltile dal Tribunale l’8 giugno 2004 circa la portata della decisione 13 agosto 2003, la Commissione precisa che questa riposa su elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione impugnata. Fa pertanto presente che la decisione 13 agosto 2003 non ha di per sé carattere retroattivo.

28      La Commissione sostiene ciò nondimeno che dalla decisione impugnata non è derivato alcun effetto giuridico. Sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata imponeva soltanto misure «provvisorie» e non era pertanto basata sulla constatazione definitiva di una violazione dell’art. 82 CE. La Commissione rileva, in secondo luogo, che la decisione impugnata è stata sospesa per tutta la durata della sua potenziale applicazione.

29      Per la Commissione l’unico effetto giuridico concepibile sarebbe quello che potrebbe gravare sui giudici tedeschi nell’ambito dei procedimenti nazionali. Tuttavia, la Commissione ritiene il non luogo a proseguire il presente procedimento e sottolinea che la decisione impugnata, nella specie, non è più idonea a produrre effetti su tali giudici, tenuto conto della revoca operata con decisione 13 agosto 2003. Per la Commissione non si avrebbero pertanto rischi di decisioni contraddittorie in contrasto con il principio della certezza del diritto.

30      La IMS considera, da parte sua, che nella specie non dev’essere pronunciato il non luogo a provvedere.

31      In primo luogo, la IMS ritiene che la revoca della decisione impugnata non abbia fatto sparire i suoi effetti giuridici. Nel ricordare che il non luogo a provvedere può essere pronunciato quando l’atto di cui trattasi è stato integralmente revocato o quando l’atto è stato sostituito da un atto successivo esso stesso impugnato, la ricorrente ritiene che i procedimenti giudiziari possano continuare ad avere un oggetto se la decisione revocata continua a produrre effetti giuridici per il fatto, in particolare, che la revoca produce effetti soltanto per il futuro. La IMS aggiunge che, dal momento in cui la revoca operata non produce effetti retroattivi, un non luogo a provvedere nella specie la priverebbe di ogni possibilità di contestare la validità e gli effetti della decisione impugnata.

32      In secondo luogo, la IMS considera che la fondatezza della decisione impugnata sarebbe un elemento pertinente per la soluzione di controversie pendenti dinanzi ai giudici tedeschi e ricorda, a questo proposito, i procedimenti in corso che la oppongono alla NDC. La IMS rileva in particolare, in questo contesto, che la NDC deduce l’argomento secondo il quale, ad una prima valutazione della decisione impugnata, la IMS ha sfruttato abusivamente la sua posizione dominante rifiutando di concederle una licenza. La IMS aggiunge del resto che la NDC può sostenere che tra il 3 luglio 2001 e il 13 agosto 2003 la decisione impugnata non è stata né revocata né annullata e che aveva il diritto di ottenere una licenza per tale periodo. Facendo in particolare riferimento alla sentenza della Corte 14 dicembre 2000, causa C‑344/98, Masterfoods e HB (Racc. pag. I‑11369), la IMS ritiene che i giudici tedeschi potrebbero avere dubbi circa il senso in cui dovrebbero statuire nell’ipotesi in cui la decisione impugnata non fosse né annullata né retroattivamente revocata. Infine, la IMS precisa che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dal Landgericht Frankfurt non affrontavano taluni dei punti sostenuti nel ricorso di annullamento.

33      In terzo luogo, la IMS sostiene che considerazioni di economia processuale giustificherebbero il rigetto della domanda di non luogo a provvedere. La IMS, a tale titolo, considera che serba un interesse a che l’azione di annullamento sia proseguita, dal momento che è esposta al rischio di trovarsi in futuro di fronte ad atti analoghi a quello contestato. Del resto, la IMS rileva che la Commissione avrebbe sempre rifiutato di pronunciarsi sulla questione se l’inchiesta dovesse essere rinviata, o addirittura sulla questione se il procedimento fosse chiuso. Infine, la IMS considera che esiste un rischio che la NDC o altre imprese si basino sulla decisione impugnata per chiedere eventualmente il rilascio di una licenza.

 Giudizio del Tribunale

34      Con la domanda di non luogo a provvedere la Commissione solleva un incidente di procedura che va regolato a norma dell’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura senza aprire il procedimento orale, poiché il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati agli atti.

35      Si deve constatare che, nel corso del procedimento, con decisione 13 agosto 2003 la Commissione ha espressamente ritirato la decisione impugnata.

36      Dalla motivazione della decisione 13 agosto 2003 risulta che il ritiro operato non presenta, come sottolineato dalla Commissione, carattere retroattivo e che si deve pertanto considerare tale decisione abrogativa della decisione impugnata.

37      Ciò considerato, la decisione impugnata non è più produttiva di effetti giuridici obbligatori nei confronti della ricorrente dopo l’entrata in vigore della decisione 13 agosto 2003.

38      Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la ricorrente può mantenere un interesse a che sia annullato un atto abrogato nel corso del procedimento se l’annullamento di tale atto è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche (v. ordinanza del Tribunale 14 marzo 1997, causa T‑25/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, Racc. pag. II‑363, punto 16, e la giurisprudenza ivi citata).

39      Nella specie, la ricorrente sostiene esattamente che serba un interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata, considerati gli effetti giuridici di quest’ultima durante il periodo che precede la decisione di abrogazione.

40      Orbene, si deve ricordare che vi è stata sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, dapprima con ordinanza del presidente del Tribunale 10 agosto 2001, poi con ordinanza del presidente del Tribunale 26 ottobre 2001. La decisione impugnata non ha potuto pertanto produrre effetti giuridici tra il momento in cui la sua esecuzione è stata per la prima volta sospesa, cioè il 10 agosto 2001, e l’entrata in vigore della decisione 13 agosto 2003.

41      Risulta che il solo periodo durante il quale la decisione impugnata ha prodotto effetti giuridici è quello tra il momento della sua entrata in vigore e il momento in cui la sua esecuzione è stata sospesa. Tuttavia, dall’esame degli atti risulta che, se è vero che la decisione impugnata è stata oggetto di un inizio di esecuzione, non per questo sussistono effetti idonei a giustificare l’esistenza di un interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata.

42      Dall’art. 2 della decisione impugnata risulta pertanto che l’obbligo di rilasciare una licenza, previsto dall’art. 1 della medesima decisione, poteva essere messo in atto soltanto nell’ambito di una domanda di concorrenti della IMS e di un accordo sui canoni da corrispondere, eventualmente mediante perizia.

43      Dagli atti risulta che i concorrenti della IMS, nella specie l’AzyX e la NDC, hanno depositato una domanda di licenza dopo l’adozione della decisione impugnata. Le parti non hanno potuto accordarsi sui canoni appropriati e ha avuto inizio il procedimento per la scelta di un perito. Tuttavia, tenuto conto dell’ordinanza pronunciata dal presidente del Tribunale il 10 agosto 2001, tale procedimento non si è concluso e la Commissione ha soprasseduto alla designazione di un perito.

44      È pertanto pacifico che la ricorrente non è stata costretta a concedere, sulla base della decisione impugnata, una licenza a taluno dei suoi concorrenti e che neppure può esservi oggi costretta su questa stessa base, poiché la decisione impugnata è stata abrogata il 13 agosto 2003.

45      È parimenti pacifico che la penale di cui all’art. 3 della decisione impugnata non ha potuto essere applicata per il periodo di cui trattasi e che non lo potrà più essere in ragione dell’abrogazione della detta decisione.

46      Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente collegati con l’esito dei procedimenti giudiziari pendenti in Germania e alla presa in considerazione della sentenza Masterfoods e HB, citata supra al punto 32, si deve rilevare che l’obiettivo contemplato da tale sentenza è quello di prevenire qualsiasi rischio di contraddizione tra le decisioni dei giudici nazionali e quelle della Commissione. Orbene, basta ricordare che la decisione impugnata è scomparsa dall’ordinamento giuridico comunitario a partire dal 13 agosto 2003 e che tale rischio di contraddizione non sussiste nella specie. I giudici tedeschi hanno pertanto ogni libertà nelle loro scelte decisionali, dato che viene fatto presente che comunque la decisione impugnata aveva come oggetto soltanto l’adozione di misure provvisorie.

47      Si deve aggiungere che, in ragione degli elementi già evocati supra ai punti 40, 44 e 45, non sussiste alcun effetto giuridico della decisione impugnata. Il fatto che concorrenti della ricorrente in Germania o altri operatori interessati possano, se del caso, affermare dinanzi ai giudici nazionali la semplice passata esistenza della decisione impugnata per ottenere una licenza o un indennizzo è di per sé privo di effetti sulla situazione giuridica della ricorrente.

48      Infine, per quanto riguarda l’argomento della IMS secondo il quale questa potrebbe in avvenire trovarsi di fronte a un atto identico a quello contestato, il Tribunale osserva che comunque la situazione della ricorrente potrebbe, se del caso, essere interessata soltanto da decisioni distinte dalla decisione impugnata, la cui eventuale contestazione darebbe luogo a controversie distinte da quelle di cui alla presente domanda di annullamento.

49      Per tutte le ragioni di cui sopra si deve concludere che la IMS non ha fornito alcun elemento che consenta di concludere che, malgrado l’abrogazione della decisione impugnata, serba un interesse a che sia annullata tale decisione. Ne consegue che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto e che non occorre più statuire nella presente causa.

 Sulle spese

50      La Commissione ritiene che ciascuna delle parti dovrebbe essere condannata alle proprie spese, in quanto la decisione impugnata è stata ritirata in ragione di un mutamento sostanziale delle circostanze. Tale ritiro non significherebbe, del resto, che la Commissione ha modificato la sua posizione iniziale circa l’esistenza, a prima vista, di un abuso di posizione dominante. Inoltre, tale revoca non rimette in discussione né la valutazione del criterio dell’urgenza, né la ponderazione degli interessi effettuata nella decisione impugnata, né il carattere appropriato delle misure provvisorie che vi erano disposte.

51      La IMS ritiene al contrario che la Commissione debba essere condannata alle spese relative all’istanza. Considera, in primo luogo, che il valore relativo delle censure iniziali sollevate dalle parti è un elemento che consente al Tribunale di esercitare il suo potere di valutazione per quanto riguarda le spese. La IMS rinvia a questo proposito, in particolare, all’ordinanza 26 ottobre 2001, IMS Health/Commissione, citata supra al punto 15. Del resto, la IMS ritiene che sarebbe giusto ed equo che la Commissione sia condannata alle spese e precisa, in sostanza, che la presente causa e gli errori commessi hanno comportato per lei spese elevate.

52      A tenore dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

53      Si deve rilevare che la Commissione ha abrogato la decisione impugnata in ragione del mutamento delle circostanze che sono state alla base della sua adozione, cioè lo stato della concorrenza. Né la decisione 13 agosto 2003 né i documenti versati agli atti consentono di ritenere che la Commissione abbia riconosciuto che la decisione impugnata era affetta da illegittimità con riferimento alle censure sollevate dalla ricorrente.

54      Si deve altresì ricordare che, a norma dell’art. 107, n. 4, del regolamento di procedura, le ordinanze pronunciate dal giudice dell’urgenza hanno solo carattere provvisorio e non pregiudicano assolutamente la decisione del Tribunale nel merito.

55      Il Tribunale rileva che sarà operata un’equa valutazione delle circostanze di specie condannando ciascuna delle parti alle proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara:

1)      Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 10 marzo 2005

Il cancelliere

 

       Il presidente

H. Jung

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: l'inglese.