Language of document : ECLI:EU:T:2005:95

Causa T‑184/01

IMS Health, Inc.

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Sospensione dell’esecuzione e quindi abrogazione della decisione impugnata in pendenza del giudizio — Non luogo a provvedere»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Ricorso diretto avverso una decisione che è stata oggetto, nell’ordine, di una sospensione dell’esecuzione e di abrogazione in pendenza del giudizio — Venir meno di qualsiasi effetto giuridico dannoso per il ricorrente — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere

(Art. 230 CE)

2.      Procedura — Spese — Non luogo a provvedere — Ricorso divenuto privo di oggetto in seguito all’abrogazione della decisione impugnata — Modifica delle circostanze che avevano dato luogo all’adozione della detta decisione — Compensazione delle spese tra le parti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 6)

1.      Il ricorrente può mantenere un interesse a che sia annullato un atto abrogato nel corso del procedimento se l’annullamento di tale atto è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche.

Quando vi è stata sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, quest’ultima non ha potuto produrre effetti giuridici tra il momento in cui la sua esecuzione è stata sospesa e l’entrata in vigore della decisione che l’ha abrogata di modo che, in mancanza di effetti dannosi per il ricorrente per il periodo precedente la sospensione, il ricorso è divenuto privo di oggetto, con la conseguenza che occorre pronunciare un non luogo a provvedere.

(v. punti 38, 40, 41, 47, 49)

2.      In un’ipotesi in cui la Commissione ha abrogato, in pendenza del giudizio, una decisione relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 82 CE in ragione del mutamento delle circostanze che sono state alla base della sua adozione, cioè lo stato della concorrenza, e né la decisione di abrogazione né i documenti versati agli atti consentono di ritenere che la Commissione abbia riconosciuto che la detta decisione era affetta da illegittimità con riferimento alle censure sollevate dal ricorrente, un’equa valutazione delle circostanze impone che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

(v. punti 53, 55)