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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 15 marzo 2022 – Kopiosto r.y. / Telia Finland Oyi

(Causa C-201/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Attrice: Kopiosto r.y.

Convenuta: Telia Finland Oyi

Questioni pregiudiziali

Se, con riferimento agli organismi per la gestione delle licenze contrattuali che gestiscono collettivamente i diritti di proprietà intellettuale, per legittimazione a difendere tali diritti, presupposta dalla legittimazione attiva fondata sull’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 1 , si intenda esclusivamente la capacità generale di stare in giudizio o si richieda un diritto espressamente riconosciuto dalla legislazione nazionale di agire in giudizio in nome proprio a difesa dei diritti di cui trattasi.

Se, nell’interpretazione basata sull’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, la nozione di «interesse diretto alla difesa dei diritti d’autore dei titolari che esso rappresenta», debba essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel caso in cui si tratti del diritto di un organismo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2014/26/UE 1 , di proporre in nome proprio un’azione per contraffazione del diritto d’autore qualora:

i)    si tratti di utilizzi di opere per le quali un organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali ai sensi del Tekijänoikeuslaki (legge sul diritto d’autore), ha la facoltà di concedere licenze collettive estese che consentono al licenziatario di utilizzare anche opere di autori di questo settore che non hanno conferito a detto organismo alcun mandato per gestire i propri diritti;

ii)    si tratti di utilizzi di opere per le quali gli autori hanno conferito mediante contratto o mandato all’organismo un’autorizzazione all’utilizzo dei propri diritti senza trasferire i diritti d’autore all’organismo.

Ove si presuma che l’organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali, abbia un interesse diretto e la legittimazione attiva ad agire in giudizio in nome proprio: quale rilevanza debba attribuirsi, nella valutazione della legittimazione attiva, eventualmente alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fatto che l’organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali, rappresenta anche gli autori che non lo hanno autorizzato a gestire i propri diritti e al fatto che il diritto di tale organismo di agire in giudizio a difesa dei diritti dei suddetti autori non è disciplinato dalla legge.

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1     Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

1     Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72).