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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 28 febbraio 2024 – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e a. / Stichting Rookpreventie Jeugd

(Causa C-155/24, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit e a.)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti nel procedimento principale

Appellanti: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Philip Morris Benelux BV, Philip Morris Investments BV, JT International Company Netherlands BV, Vereniging Nederlandse Sigaretten- & Kerftabakfabrikanten, Van Nelle Tabak Nederland BV, British American Tobacco International (Holdings) BV

Appellata: Stichting Rookpreventie Jeugd

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE1 , debba essere interpretato nel senso che le norme ISO, non pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza eccezione non sono opponibili a singoli, tra i quali la Stichting, e dunque neppure qualora un singolo abbia potuto venire a conoscenza di tali norme e abbia potute acquisirle (dietro corrispettivo).

2)    Se l’inopponibilità a un singolo dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, nei limiti in cui tale disposizione rinvia alle norme ISO non pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, debba essere intesa come: divieto di privare del diritto all’applicazione dei livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio, stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

3)    Se l’indicazione «utilizzato nel modo previsto» nella definizione della nozione di «emissioni», contenuta all’articolo 2, punto 21, della direttiva 2014/40/UE, debba essere interpretata nel senso che occorre avvicinarsi il più possibile al comportamento del fumatore, nel qual caso nella misurazione si dovrebbe tenere conto dell’ostruzione quantomeno parziale dei fori di ventilazione nel filtro della sigaretta e del volume e della frequenza del fumo, oppure se siano intese soltanto la modalità di consumo delle sigarette attraverso un processo di combustione.

4)    Qualora le norme ISO, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in considerazione della risposta alla terza questione, non siano idonee per misurare i livelli di emissioni: a) se l’obiettivo della direttiva 2014/40/UE di un elevato livello di protezione della salute, soprattutto per i giovani, comporti allora che i principi di certezza del diritto e di determinatezza della legge applicabile non ostano a che ai fabbricanti di tabacco sia opponibile un metodo di misurazione alternativo.

In caso di risposta affermativa alla questione 4a, anche in considerazione dei principi di certezza del diritto e di determinatezza della legge applicabile:

4b) se sia consentito agli Stati membri stabilire o applicare autonomamente, a titolo temporaneo o meno, un metodo di misurazione alternativo e rendere tale metodo di misurazione alternativo opponibile (anche) ai fabbricanti di tabacco, e

4c) quale sia la relazione tra l’applicazione di un metodo di misurazione alternativo e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/40/UE di (massima) armonizzazione e di miglior funzionamento del mercato interno.

5a) Se, nel caso in cui debba essere applicato un metodo di misurazione alternativo, restino pienamente applicabili i livelli massimi di emissioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

In caso di risposta negativa alla questione 5a:

5b) se sia consentito agli Stati membri stabilire o applicare autonomamente, a titolo temporaneo o meno, livelli massimi di emissioni alternativi e rendere detti livelli massimi opponibili (anche) ai fabbricanti di tabacco, e

5c) quale sia la relazione tra l’applicazione di livelli massimi di emissioni alternativi e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2014/40/UE di (massima) armonizzazione e di miglior funzionamento del mercato interno.

6a) Ove sia consentito agli Stati membri stabilire o applicare un metodo di misurazione alternativo e questo possa essere reso opponibile ai fabbricanti di tabacco, se in tal caso l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2014/40/UE di un elevato livello di protezione della salute, soprattutto per i giovani, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, comporti che le sigarette immesse in commercio nei Paesi Bassi debbano essere ritirate dal mercato finché non sia stabilito un nuovo metodo di misurazione e non si possa stabilire in tal modo se le sigarette utilizzate nel modo previsto rispettino i livelli massimi di emissioni.

In caso di risposta affermativa alla questione 6a:

6b) se in tal caso i fabbricanti di tabacco abbiano diritto a un periodo di transizione.

7) Qualora sia stato stabilito o venga applicato un metodo di misurazione alternativo, eventualmente associato a livelli massimi di emissioni alternativi, se i fabbricanti di tabacco in tal caso abbiano diritto a un periodo di transizione durante il quale possano adeguarsi a tale metodo di misurazione alternativo e ad eventuali livelli massimi di emissioni alternativi.

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1 Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).