Language of document : ECLI:EU:F:2013:192

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

11 dicembre 2013

Causa F‑125/12

Alvaro Sesma Merino

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Obiettivi 2011/2012 – Atto non lesivo – Ricorso irricevibile»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. Sesma Merino chiede l’annullamento degli obiettivi che gli sono stati fissati dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2011 e il 30 settembre 2012, nonché la condanna dell’UAMI al pagamento di un congruo importo, a discrezione del Tribunale, a titolo di risarcimento dei danni morali e immateriali asseritamente subiti.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Sesma Merino sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Massime

Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Fissazione formale di obiettivi per l’anno seguente nell’elaborazione di un rapporto informativo – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

La decisione che stabilisce un rapporto informativo nella sua versione definitiva costituisce un atto lesivo quando il funzionario o l’agente valutato ritenga di essere stato oggetto di una valutazione viziata da illegittimità a causa di giudizi sfavorevoli ingiustificati. Una tale decisione può compromettere la posizione amministrativa e la carriera del funzionario o dell’agente interessato, in quanto può esercitare un’influenza negativa sulle sue prospettive di crescita professionale. Di conseguenza, l’interessato deve essere posto in condizione di rendere nota utilmente la propria posizione in merito agli elementi raccolti a suo carico per giustificare detta decisione.

Per contro, la fissazione di obiettivi assegnati per l’anno seguente costituisce un elemento essenziale nella valutazione delle prestazioni del funzionario o dell’agente l’anno successivo e nell’elaborazione del suo rapporto informativo riguardo a tali obiettivi. Di conseguenza, nell’ambito di un esercizio di valutazione dei meriti, è solo al momento dell’elaborazione del rapporto informativo corrispondente al periodo per il quale gli obiettivi sono stati fissati che la decisione che fissa questi ultimi può produrre effetti giuridici in grado di incidere sugli interessi del funzionario o dell’agente, modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica, poiché solo in tale momento l’amministrazione può adottare una posizione definitiva riguardo alla realizzazione o meno degli obiettivi assegnati per detto periodo e trarne le eventuali conseguenze ai fini della valutazione delle prestazioni del ricorrente nel suo rapporto informativo.

Ne consegue che la fissazione di obiettivi assegnati costituisce soltanto una misura preparatoria, preliminare e necessaria per la decisione definitiva, adottata nell’esercizio di valutazione successivo.

(v. punti da 24 a 26 e 31)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 luglio 2005, De Bry/Commissione, T‑157/04, punto 81

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, N/Parlamento, F‑71/08, punto 51