Language of document :

Ricorso proposto il 16 luglio 2021 – Commissione europea / Irlanda

(Causa C-444/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente:

Dichiarare che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 1 (in prosieguo: la “direttiva”), in quanto

–    ha omesso di designare, il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, come zone speciali di conservazione (ZSC) 217 siti tra i 423 siti di importanza comunitaria nella regione biogeografica atlantica nel suo territorio che erano stati elencati nella decisione della Commissione 2004/813/CE del 7 dicembre 2004 2 , aggiornata dalla decisione della Commissione 2008/23/CE del 12 novembre 2007 3 e dalla decisione della Commissione 2009/96/CE del 12 dicembre 2008 4 ;

–    ha omesso di adottare obiettivi dettagliati di conservazione specifici per ciascun sito in relazione a 140 dei 423 siti elencati nelle succitate decisioni della Commissione;

–    ha omesso di stabilire le necessarie misure di conservazione corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II per tutti i 423 siti elencati nelle suddette decisioni della Commissione.

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l’Irlanda abbia omesso di istituire e gestire la propria rete Natura 2000 conformemente ai requisiti giuridici indicati nella direttiva.

In primo luogo, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, in quanto non ha designato come ZSC, il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, tutti i 423 siti elencati nelle succitate decisioni della Commissione. Tale omissione riguardava 217 siti alla scadenza del termine fissato dal parere motivato complementare.

In secondo luogo, l’Irlanda non si è conformata all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, in quanto non ha adottato obiettivi di conservazione specifici per ciascun sito in riferimento a tutti i 423 siti di cui trattasi. Tale omissione riguardava 140 siti alla scadenza del termine fissato dal parere motivato complementare.

In terzo luogo, l’Irlanda non ha stabilito le necessarie misure di conservazione corrispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, per i 423 siti interessati da tale inadempimento. La prassi seguita dall’Irlanda in relazione alle misure di conservazione ha determinato una situazione in cui, alla scadenza del termine fissato dal parere motivato complementare, nessuno dei 423 siti interessati da tale inadempimento beneficiava di misure di conservazione conformi ai requisiti giuridici dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Per molti dei siti erano del tutto insussistenti le misure di conservazione. Altri siti presentavano misure di conservazione soltanto per un sottoinsieme dei tipi pertinenti di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti in maniera significativa nei siti. Inoltre un numero considerevole di siti era privo di misure di conservazione basate su obiettivi di conservazione specifici per ciascun sito chiaramente definiti. Oltre a ciò, l’Irlanda non si è neppure conformata, in maniera generale e continuata, all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, giacché ha adottato misure di conservazione che non sono sufficientemente precise e dettagliate e che non trattano tutte le pressioni e minacce significative.

____________

1 GU 1992, L 206, pag. 7.

2 2004/813/CE: decisione della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2004 L 387, pag. 1).

3 2008/23/CE: decisione della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2008 L 12, pag. 1).

4 2009/96/CE: decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2009 L 43, pag. 466).