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Impugnazione proposta il 13 febbraio 2024 dalla Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2023, causa T-409/22, Glonatech/REA

(Causa C-114/24 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) (rappresentante: N. Scandamis, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata; e

dichiarare la nota di addebito n. 3242113938 della REA, datata 22 dicembre 2021, in cui si chiede alla ricorrente il pagamento di un importo, come successivamente rivisto, pari a EUR 202 833,48, priva di validità e di effetti giuridici;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente ai sensi delle conclusioni presentate dinanzi al Tribunale;

in ogni caso, condannare la REA alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito della presente impugnazione e nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il Tribunale ha rifiutato di applicare il principio di buona amministrazione in relazione all'asimmetria dei partner della convenzione di sovvenzione.

Secondo motivo di impugnazione, vertente su un'erronea interpretazione del diritto dell'Unione per quanto riguarda il finanziamento forfettario convenuto sulla base dei risultati concreti raggiunti.

Terzo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretare la convenzione di sovvenzione alla luce delle summenzionate disposizioni del diritto dell'Unione, dallo stesso mal interpretate per quanto riguarda la portata e l'incidenza del controllo dei contributi dell'Unione sotto forma di finanziamento forfettario, nonché un errore nell'interpretare il diritto belga come facente anche parte dello ius commune per quanto riguarda il principio di buona fede.

Quarto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore nel valutare gli elementi di prova dedotti in quanto ha interpretato erroneamente i fatti da provare per quanto riguarda il finanziamento forfettario e ha snaturato tali elementi di prova negando il loro valore probatorio legale.

Quinto motivo di impugnazione vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore nel respingere l'argomento della ricorrente secondo cui — quando la REA nutre dubbi, in assenza di irregolarità, che sarebbero eventualmente riconosciute come «non sistematiche» dalla REA stessa e nonostante la natura specifica del finanziamento dipendente dai risultati/output, l'onere della prova dovrebbe essere invertito ai sensi dell'articolo 1315 del codice civile belga e il principio di proporzionalità dovrebbe applicarsi pienamente alle condizioni stabilite per l'assegnazione quale fissata inizialmente e come modificata in sede di attuazione.

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