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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia) il 3 ottobre 2023 – FO / Ministro dell’immigrazione e dell’asilo

(Causa C-610/23, Al Nasiria 1 )

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FO

Resistente: Ministro dell’immigrazione e dell’asilo

Questioni pregiudiziali

Se, data l'importanza di un ricorso ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 2013/32 1 , il legislatore possa dedurre una presunzione di proposizione impropria dello stesso e, di conseguenza, la possibilità che esso sia respinto senza un esame completo ed ex nunc del caso, in quanto manifestamente infondato (il che comporta anche la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della legge n. 3907/2011 e 7 della direttiva 2008/115 2 ) per il motivo che il ricorrente [protezione internazionale] non è comparso personalmente dinanzi alla Commissione che ha esaminato il caso.

a. Qualora si dovesse ritenere che la questione rientri nel principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, se le norme procedurali nazionali analoghe dovrebbero essere considerate, nell'ambito dell'esame del principio di equivalenza, quelle che disciplinano i procedimenti dinanzi alle Commissioni amministrative investite dei ricorsi di diritto nazionale o le norme procedurali che disciplinano la proposizione di ricorsi di merito (o di ricorsi di annullamento) dinanzi ai giudici amministrativi.

b. Se la previsione dell'obbligo di comparire personalmente (o di inviare il certificato di cui al comma 3 dell'articolo 78 della legge n. 4636/2019 nei casi in cui è previsto) sia compatibile con il principio di effettività del diritto dell'Unione e in particolare con l'effettivo esercizio del diritto a rimedi efficaci. In tale contesto, si chiede inoltre se sia rilevante, da un lato, che la presunzione di esercizio improprio del diritto di proporre ricorso di cui al comma 2 dell'articolo 97 della legge n. 4636/2019 corrisponda agli insegnamenti dell'esperienza comune e, dall'altro, che nell'ambito dell'esame (in primo grado) delle domande di protezione internazionale, il medesimo comportamento comporti una presunzione di revoca tacita e non un rigetto della domanda in quanto manifestamente infondata.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1     Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60)

1     Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).