Language of document : ECLI:EU:T:2015:504

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 luglio 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Infrazione commessa da alcune controllate – Ammende – Responsabilità solidale delle controllate e della controllante – Superamento del massimale del 10% per una delle controllate – Decisione di riadozione – Riduzione dell’importo dell’ammenda per tale controllata – Imputazione all’altra controllata e alla controllante dell’obbligo di pagamento dell’importo ridotto dell’ammenda – Diritti della difesa – Diritto di essere sentiti – Diritto di accesso al fascicolo»

Nella causa T‑189/10,

GEA Group AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da A. Kallmayer, I. du Mont e G. Schiffers, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Sauer e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, assistiti da W. Berg, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C (2010) 727 della Commissione, dell’8 febbraio 2010, che ha modificato la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), o, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo delle ammende irrogate alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

1        La presente controversia riguarda la decisione C (2010) 727 della Commissione, dell’8 febbraio 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata») che ha modificato la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici) (in prosieguo: la «prima decisione»). La prima decisione è stata impugnata dalla GEA Group AG, la ricorrente, nella causa T‑45/10, GEA Group/Commissione.

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2010, la ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione impugnata.

[omissis]

55      Nella presente causa, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui le è stata irrogata un’ammenda;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata irrogata ai sensi dell’articolo 1 della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

56      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

57      In data odierna, con la sentenza GEA Group/Commissione (T‑45/10), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la prima decisione.

 In diritto

58      Con il presente ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale, in via principale, di annullare la decisione impugnata e, in subordine, di ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata irrogata.

59      A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca cinque motivi.

60      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa, in quanto, prima dell’adozione della decisione impugnata, essa non è stata sentita né ha avuto accesso al fascicolo e che la Commissione ha violato, nei suoi confronti, l’obbligo d’imparzialità su di essa incombente.

[omissis]

67      Per valutare il primo motivo di ricorso, occorre, in via preliminare, rammentare che il diritto di essere sentiti, componente essenziale dei diritti della difesa, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione europea che deve essere osservato in ogni procedimento, anche di carattere amministrativo, che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, segnatamente di ammende; tale principio implica, in particolare, che l’impresa interessata sia posta in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione, 85/76, Racc., EU:C:1979:36, punto 9; del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc., EU:C:1983:158, e del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punti da 64 a 66).

68      Occorre altresì ricordare che il diritto di accesso al fascicolo, corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, comporta, altresì, che la Commissione deve dare all’impresa interessata la possibilità di procedere a un esame di tutti i documenti contenuti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, Racc., EU:C:2003:531, punti da 125 a 128; Aalborg Portland e a./Commissione, punto 67 supra, EU:C:2004:6, punto 68, e del 29 giugno 1995, Solvay/Commissione, T‑30/91, Racc., EU:T:1995:115, punto 81).

69      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 riflette tale principio nella misura in cui prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti che deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali la Commissione si basa a tale stadio del procedimento al fine di consentire agli interessati di prendere realmente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico, nonché degli elementi di prova di cui quest’ultima dispone (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc., EU:C:2002:582, punti 315 e 316, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 67 supra, EU:C:2004:6, punti 66 e 67).

70      Inoltre, il rispetto dei diritti della difesa esige, in particolare, che l’impresa oggetto di indagine sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’esistenza di un’infrazione al Trattato (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 67 supra, EU:C:1983:158, punto 10; del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, Racc., EU:C:2007:53, punto 44, e del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, Racc., EU:C:2007:277, punto 71).

71      Orbene, nelle circostanze del caso di specie, è giocoforza rilevare che la ricorrente non è stata sentita e nemmeno ha avuto accesso al fascicolo.

72      Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata, a condizione che la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato non che, in assenza di tali irregolarità procedurali, vale a dire se essa fosse stata sentita e avesse avuto accesso al fascicolo, la decisione impugnata avrebbe avuto un diverso contenuto, bensì che essa avrebbe potuto assicurare meglio la propria difesa, in assenza di dette irregolarità (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2013, Fluorsid e Minmet/Commissione, T‑404/08, Racc., EU:T:2013:321, punto 110 e giurisprudenza ivi citata), con la precisazione che occorre, a tal fine, porsi al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, vale a dire prima della data di adozione della decisione impugnata, ossia l’8 febbraio 2010 (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T‑329/01, Racc., EU:T:2006:268, punto 377).

73      A tale proposito, in primo luogo, occorre sottolineare che, al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, si poteva discutere della questione relativa a quali obblighi incombevano alla Commissione con riferimento ai rapporti di solidarietà tra società codebitrici in solido, in quanto esse avevano costituito una stessa impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

74      Infatti, è solo con una sentenza del 3 marzo 2011, vale a dire più di un anno dopo la data di adozione della decisione impugnata, che il Tribunale ha giudicato che incombeva esclusivamente alla Commissione, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza ad infliggere ammende, in forza dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, determinare i rispettivi importi pro quota delle singole società a cui queste ultime erano state condannate in solido, in quanto facevano parte di una stessa impresa, e che tale compito non poteva essere affidato ai tribunali nazionali (sentenza del 3 marzo 2011, Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione, da T‑122/07 a T‑124/07, Racc., EU:T:2011:70, punto 157).

75      Tale questione poteva a maggior ragione essere dibattuta al momento del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, in quanto la sentenza Siemens e VA Tech Transmission & Distribution/Commissione, punto 74 supra (EU:T:2011:70), è stata annullata dalla Corte, poiché quest’ultima ha giudicato che la ripartizione dell’ammenda tra codebitori in solido rientrava unicamente nella competenza del giudice nazionale (sentenza Siemens, punto 41 supra, EU:C:2014:256, punto 62).

76      Così, al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata e prima della pronuncia della sentenza Siemens, punto 41 supra (EU:C:2014:256), la ricorrente avrebbe potuto contestare di non aver beneficiato della riduzione dell’importo dell’ammenda di ACW con cui era stata condannata in solido per l’infrazione commessa da quest’ultima in quanto, al momento dell’infrazione, esse avevano costituito un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

[omissis]

78      In secondo luogo e in via subordinata, si deve rilevare che, mediante la decisione impugnata, l’ammenda irrogata alla ricorrente risulta essere di un importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alle sue controllate, sebbene la sua responsabilità derivi interamente dalla responsabilità di queste ultime.

79      Infatti, in applicazione della prima decisione, l’importo totale dell’ammenda al quale era tenuta la ricorrente si elevava a EUR 3 346 200 e quello, cumulativo, delle sue controllate a EUR 5 278 171 (EUR 1 913 971 per CPA e EUR 3 346 200 per ACW), mentre, in applicazione della decisione impugnata, tali importi sono, rispettivamente di EUR 3 346 200 e di EUR 3 000 100 (EUR 1 913 971 per CPA e EUR 1 086 129 per ACW).

80      Orbene, al momento del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione impugnata, si poteva discutere della questione se una società controllante potesse o meno vedersi infliggere, per il comportamento illecito della sua controllata, un’ammenda di un importo superiore a quello dell’ammenda della sua controllata, benché la responsabilità di tale società controllante derivasse interamente da quella della sua controllata.

81      Tale questione poteva tanto più essere dibattuta in quanto, anzitutto, successivamente all’adozione della decisione impugnata, è stato giudicato che quando la responsabilità di società controllanti per l’infrazione commessa derivava interamente da quella di una controllata loro appartenuta successivamente, la somma totale degli importi ai quali le società controllanti erano state condannate non poteva eccedere l’importo al quale era stata condannata tale controllata (sentenze Areva, punto 42 supra, EU:C:2014:257, punti 137 e 138, e del 24 marzo 2011, Tomkins/Commissione, T‑382/06, Racc., EU:T:2011:112, punto 57).

82      La Corte, poi, ha già avuto occasione di stabilire, successivamente all’adozione della decisione impugnata, che per quanto riguardava il pagamento di un’ammenda inflitta per violazione delle norme sulla concorrenza, il rapporto di solidarietà che sussisteva tra due società costituenti un’entità economica non poteva ridursi ad una forma di cauzione fornita dalla controllante per garantire il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata e che l’argomentazione secondo cui detta controllante non poteva essere condannata al pagamento di un’ammenda di importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua controllata era quindi infondata (sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, Racc., EU:C:2013:771, punto 58, e del 19 luglio 2014, FLS Plast/Commissione, C‑243/12 P, Racc., EU:C:2014:2006, punto 107).

83      Pertanto, al momento del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, la ricorrente avrebbe potuto contestare l’importo dell’ammenda prevista nei suoi confronti in relazione agli importi delle ammende irrogate alle sue controllate per l’infrazione di queste ultime.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C (2010) 727 della Commissione, dell’8 febbraio 2010, che ha modificato la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), è annullata nella parte in cui riguarda la GEA Group AG.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.