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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 8 febbraio 2021 – Wacker Chemie AG / Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Causa C-76/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Wacker Chemie AG

Resistente: Repubblica federale di Germania, rappresentata dall’Umweltbundesamt

Questioni pregiudiziali

Se la definizione di incremento della capacità di cui agli orientamenti ETS della Commissione europea 1 , secondo cui, per effetto di un investimento di capitale fisico (o di una serie di investimenti incrementali di capitale fisico), l’impianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno il 10 % rispetto alla capacità installata iniziale dell’impianto prima della modifica, debba essere interpretata nel senso che rilevi a tal fine

a.    un nesso causale tra l’investimento di capitale fisico e un incremento della massima capacità possibile sotto il profilo tecnico e giuridico, oppure

b.    in linea con l’articolo 3, lettere i) e l), della decisione 2011/278/UE 2 un confronto con la media dei due volumi di produzione mensili più elevati nei primi sei mesi successivi all’avvio del funzionamento modificato.

Nell’ipotesi 1. b.: Se l’articolo 3, lettera i), della decisione della Commissione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che non rilevi l’entità dell’incremento della massima capacità possibile sotto il profilo tecnico e giuridico, ma solo la presa in considerazione dei valori medi in conformità dell’articolo 3, lettera l), della decisione medesima, a prescindere se questi ultimi derivino, e in che misura, dalla modifica fisica effettuata o da un maggiore utilizzo dell’impianto.

Se la nozione di capacità installata iniziale di cui all’allegato I degli orientamenti ETS debba essere interpretata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2011/278.

Se una decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni su un regime di aiuti di Stato notificato debba essere interpretata nel senso che

a.    in tal modo venga accertata nel complesso la compatibilità della normativa nazionale con la disciplina sugli aiuti di Stato, anche riguardo ad ulteriori rimandi contenuti nella normativa nazionale in materia di aiuti ad altre disposizioni di diritto nazionale, oppure

b.    la normativa nazionale in materia di aiuti e le altre disposizioni di diritto nazionale debbano a loro volta essere interpretate in modo tale che in definitiva risultino conformi alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Nell’ipotesi 4. a.: Se una decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni su un regime di aiuti di Stato notificato produca un effetto vincolante per il giudice nazionale in relazione all’accertata conformità con la pertinente disciplina sugli aiuti di Stato.

Se orientamenti della Commissione europea su aiuti di Stato, per il fatto che la Commissione vi faccia riferimento in una decisione di non sollevare obiezioni su un regime di aiuti di Stato notificato ed esamini la compatibilità dell’aiuto notificato alla luce di tale disciplina, diventino vincolanti per lo Stato membro ai fini dell’interpretazione ed applicazione del regime di aiuti autorizzato.

Se l’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE 3 , come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, secondo cui gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie per compensare costi indiretti connessi alle emissioni di CO2, rilevi ai fini dell’interpretazione del punto 5 degli orientamenti ETS, in base al quale gli aiuti devono limitarsi al minimo necessario per ottenere il livello di tutela ambientale desiderato.

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1 Comunicazione della Commissione - Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU 2012, C 158, pag. 4).

2 Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).

3 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).