Language of document : ECLI:EU:T:2022:268

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

4 maggio 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Grecia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Principio dell’operatore privato – Premio di garanzia – Impresa in difficoltà – Conoscenza delle autorità elleniche – Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑423/14 RENV,

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da I. Drillerakis, E. Rantos e N. Korogiannakis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da G. De Baere, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e K. Kecsmár, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Larko») è un’impresa specializzata nell’estrazione e nella lavorazione di laterite minerale, nell’estrazione di lignite e nella produzione di ferro-nichel e derivati.

2        La ricorrente è stata costituita nel 1989 sotto forma di nuova impresa a seguito della liquidazione della Hellenic Mining and Metallurgical SA. All’epoca dei fatti, essa aveva tre azionisti: lo Stato ellenico, che deteneva il 55,2% delle azioni attraverso l’Hellenic Republic Asset Development Fund, un istituto finanziario privato, la National Bank of Greece SA (in prosieguo: l’«ETE») che deteneva il 33,4% delle azioni e la Public Power Corporation (il principale produttore di energia elettrica in Grecia, di cui lo Stato è l’azionista di maggioranza) che deteneva l’11,4% delle azioni.

3        Nel marzo 2012, l’Hellenic Republic Asset Development Fund ha informato la Commissione europea di un programma di privatizzazione della Larko.

4        Nell’aprile 2012, la Commissione ha avviato d’ufficio un esame preliminare su detta privatizzazione, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

5        L’esame aveva ad oggetto le seguenti sei misure:

–        La prima riguardava, da un lato, un accordo per il ripianamento dei debiti del 1998 tra la Larko e i suoi principali creditori, in forza del quale i debiti di tale società nei confronti dei suddetti creditori dovevano essere pagati con un interesse annuo del 6% e, dall’altro, il mancato recupero di tale credito da parte dello Stato ellenico (in prosieguo: la «misura n. 1»);

–        La seconda riguardava una garanzia relativa a un prestito di EUR 30 milioni concesso dall’ATE Bank alla Larko, garanzia concessa dallo Stato ellenico nel 2008 (in prosieguo: la «misura n. 2» o la «garanzia del 2008»); detta garanzia copriva il 100% del prestito per una durata massima di tre anni e prevedeva un premio di garanzia dell’1% annuo;

–        La terza riguardava un aumento del capitale sociale di EUR 134 milioni proposto nel 2009 dal consiglio di amministrazione della Larko, approvato dai suoi tre azionisti e alla quale hanno partecipato, pienamente, lo Stato ellenico e parzialmente l’ETE (in prosieguo: la «misura n. 3»);

–        La quarta riguardava una garanzia concessa dallo Stato nel 2010, di durata indeterminata, per coprire interamente una lettera di garanzia che l’ETE avrebbe fornito alla Larko per l’importo di circa EUR 10,8 milioni e che prevedeva un premio di garanzia del 2% annuo (in prosieguo: la «misura n. 4»); la lettera di garanzia di cui trattasi garantiva la sospensione dell’esecuzione, da parte dell’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia), di una sentenza con cui l’Efeteio Athinon (Corte d’appello di Atene, Grecia) riconosceva l’esistenza di un debito di EUR 10,8 milioni della Larko nei confronti di un creditore;

–        La quinta riguardava lettere di garanzia che, con decisione di giudici greci, sostituivano il prepagamento obbligatorio del 25% con un’ammenda fiscale (in prosieguo: la «misura n. 5»);

–        La sesta riguardava due garanzie concesse dallo Stato nel 2011 per due prestiti, rispettivamente di EUR 30 milioni e di EUR 20 milioni, erogati dall’ATE Bank, garanzie che coprivano il 100% di tali prestiti e prevedevano un premio dell’1% annuo (in prosieguo: la «misura n. 6»).

6        Nel corso di tale esame, la Commissione ha chiesto alle autorità elleniche informazioni supplementari, fornite dalle stesse autorità nel 2012 e nel 2013. Si sono altresì tenute riunioni tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità elleniche.

7        Con decisione del 6 marzo 2013 (GU 2013, C 136, pag. 27; in prosieguo: la «decisione di avvio»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE relativo all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN).

8        Nel corso del procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha invitato le autorità elleniche e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure menzionate al precedente punto 5. Il 30 aprile 2013, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità elleniche e non le sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

9        Il 27 marzo 2014, la Commissione ha adottato la decisione 2014/539/UE, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10      Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato in via preliminare che, nel periodo in cui sono state concesse le sei misure di cui trattasi, la Larko era un’impresa in difficoltà ai sensi dei punti da 9 a 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione»).

11      Per quanto riguarda la valutazione delle misure menzionate al precedente punto 5, la Commissione ha considerato, anzitutto, che le misure nn. 2, 3, 4 e 6 costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che tali misure erano poi state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione stabiliti nell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, infine, che dette misure costituivano aiuti incompatibili con il mercato interno ed oggetto di recupero ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1).

12      La Commissione ha parimenti ritenuto che due altre misure, le misure nn. 1 e 5, riguardanti rispettivamente il mancato recupero del credito del Ministero delle Finanze e due garanzie statali del 2011 (v. punto 5 supra), non costituissero aiuti di Stato.

13      Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

Il mancato recupero del credito da parte del ministero delle Finanze e le lettere di garanzia al posto del pagamento anticipato dell’imposta addizionale del 2010, cui la Grecia ha dato attuazione a favore di [Larko], non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE].

Articolo 2

L’aiuto di Stato per 135 820 824,35 EUR concesso illegalmente dalla Grecia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] sotto forma delle garanzie statali accordate a [Larko] nel 2008, 2010 e 2011 e della partecipazione dello Stato all’aumento di capitale della società nel 2009, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 3

1.      La Grecia procede al recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’articolo 2 presso il beneficiario.

2.      Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.      Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, come modificato.

4.      Per quanto attiene alla misura [n.] 3, la Grecia fornirà la/e data/e esatta/e in cui ha fornito il proprio contributo all’aumento del capitale sociale del 2009.

5.      La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere a titolo degli aiuti di cui all’articolo 2 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

1.      Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.

2.      La Grecia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.      Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)      l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)      una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)      i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.      La Grecia informa regolarmente la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione».

14      L’allegato della decisione impugnata fornisce «informazioni sugli importi degli aiuti percepiti, da recuperare e già recuperati» ed è riportato qui di seguito:

Identità del beneficiario – misura

Importo totale dell’aiuto percepito

Importo totale dell’aiuto da recuperare (capitale)

Totale importo già rimborsato




Capitale

Interesse per il recupero

Larko – Misura [n.] 2

30.000.000

30.000.000

0

0

Larko – Misura [n.] 3

44.999.999,40

44.999.999,40

0

0

Larko – Misura [n.] 4

10.820.824,95

10.820.824,95

0

0

Larko – Misura [n.] 6

50.000.000

50.000.000

0

0

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2014, l’Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. L’istanza di intervento è stata respinta con ordinanza dell’11 giugno 2015, Larko/Commissione (T‑423/14, non pubblicata, EU:T:2015:439). L’impugnazione di tale ordinanza è stata anch’essa respinta con ordinanza del 6 ottobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commissione [C‑385/15 P(I), non pubblicata, EU:C:2015:681].

17      Con decisione del presidente della Nona Sezione del Tribunale del 3 settembre 2015 il procedimento è stato sospeso sino alla pronuncia della Corte che pone fine al procedimento nella causa C‑385/15 P(I). Il procedimento è proseguito il 16 ottobre 2015.

18      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

19      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto. Le parti hanno depositato le loro risposte presso la cancelleria del Tribunale entro il termine impartito.

20      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 26 gennaio 2017.

21      Con sentenza del 1º febbraio 2018, Larko/Commissione (T‑423/14, EU:T:2018:57), il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

22      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 4 aprile 2018, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza del 1º febbraio 2018, Larko/Commissione (T‑423/14, EU:T:2018:57).

23      Con sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), la Corte ha annullato la sentenza del 1º febbraio 2018, Larko/Commissione (T‑423/14, EU:T:2018:57), nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la prima parte del primo motivo di ricorso relativamente alla misura n. 2, ha respinto l’impugnazione per il resto, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.

24      Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, la Corte ha constatato che il Tribunale era incorso in errori di diritto (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti da 61 a 71).

25      In particolare, da un lato, dal punto 70 della sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238) emerge che, dato che il recupero dell’aiuto di cui trattasi presso il suo beneficiario mira ad eliminare la distorsione della concorrenza causata da un determinato vantaggio concorrenziale e a ripristinare in tal modo la situazione anteriore al versamento di tale aiuto, la Commissione non può supporre che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sulla mancanza di informazioni che consentissero di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi idonei a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio (sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, EU:C:2009:557, punti 57 e 58). Orbene, secondo la Corte, avendo presupposto, pur avendo concluso, in sostanza, per la mancanza di un qualsiasi elemento che si riferisse alla situazione anteriore o contemporanea alla concessione della misura n. 2 che avrebbe dimostrato che le autorità elleniche fossero a conoscenza, al momento della concessione di tale misura, delle difficoltà della Larko, che un operatore privato che si fosse trovato nella situazione delle autorità elleniche avrebbe dovuto essere a conoscenza, in tale momento, di siffatte difficoltà, il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza summenzionata e non si è posto nel contesto dell’adozione della misura in parola (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 71). Inoltre, la Corte ha precisato che spettava al Tribunale verificare se il fascicolo amministrativo contenesse elementi di una certa attendibilità e coerenza che fornissero una base sufficiente per concludere, in un primo momento, che le autorità elleniche, al momento della concessione della misura n. 2, fossero o dovessero essere a conoscenza delle asserite difficoltà della Larko e, in un secondo momento, che tale punto, nel corso del procedimento amministrativo, non fosse controverso tra la Commissione e le autorità elleniche (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 123).

26      D’altro lato, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario esaminare l’argomento della ricorrente, esposto ai punti 50 e 51 della sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), riguardo alla questione se il premio di garanzia annuo del 1% fosse conforme al comportamento di un operatore privato (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 72).

27      A seguito della pronuncia della sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), la causa ora recante il numero di ruolo T‑423/14 RENV è stata attribuita alla Terza Sezione del Tribunale alla quale era assegnato il giudice relatore.

28      Conformemente all’articolo 217 del regolamento di procedura, le parti hanno presentato, entro i termini impartiti, osservazioni e osservazioni complementari sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), per la soluzione della controversia.

29      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi per iscritto. Le parti hanno depositato le loro risposte presso la cancelleria del Tribunale entro i termini impartiti.

30      Con decisione del presidente del Tribunale del 22 novembre 2021, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la causa T‑423/14 RENV è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore, appartenente alla Terza Sezione.

31      Nelle sue osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        accogliere il ricorso sulla base della prima parte del primo motivo;

–        annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui qualifica la misura n. 2 come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;

–        annullare l’articolo 3 della decisione impugnata nella parte in cui ordina il recupero, unitamente agli interessi, dell’importo di EUR 30 milioni del presunto aiuto connesso a detta misura;

–        ordinare il rimborso, unitamente agli interessi, di qualsiasi somma eventualmente recuperata presso di essa al riguardo, direttamente o indirettamente, in esecuzione della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese sostenute tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi alla Corte.

32      Nelle sue osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la prima parte del primo motivo e, di conseguenza, il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla portata della controversia

33      Ai sensi dell’articolo 61, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta e la causa è rinviata dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla controversia, quest’ultimo è vincolato alla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. Pertanto, a seguito dell’annullamento da parte della Corte e del rinvio della causa dinanzi al Tribunale, quest’ultimo è investito della sentenza della Corte, ai sensi dell’articolo 215 del regolamento di procedura, e deve statuire su tutti i motivi di annullamento sollevati dal ricorrente, ad esclusione degli elementi del dispositivo non annullati dalla Corte nonché delle considerazioni che costituiscono il necessario fondamento di detti elementi, essendo questi ultimi passati in giudicato (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2018, Keramag Keramische Werke e a./Commissione, T‑379/10 RENV e T‑381/10 RENV, non pubblicato, EU:T:2018:400, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

34      Per quanto riguarda la portata della presente controversia, occorre ricordare che essa verte unicamente sulla prima parte del primo motivo, poiché gli altri motivi della ricorrente sono stati definitivamente respinti dalla sentenza del 1º febbraio 2018, Larko/Commissione (T‑423/14, EU:T:2018:57), nei limiti in cui essa è stata confermata dalla sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238) (v. punto 23 supra).

35      Detta prima parte mira a rimettere in discussione la fondatezza dei motivi esposti ai punti 73, 74 e 77 della decisione impugnata, che sono così formulati:

«(73)            La Commissione non condivide l’argomento delle autorità greche secondo cui sussisterebbero le condizioni di cui [al punto] 3.2 della comunicazione [della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di] garanzie. La Commissione ha stabilito che [Larko] era, nel 2008, un’impresa in difficoltà. Non si può inoltre ritenere, viste le notevoli difficoltà finanziarie di [Larko] e in particolare il suo elevato rapporto debito/patrimonio netto, che un premio di garanzia annuo dell’1% rispecchi il rischio di inadempimento in relazione ai prestiti garantiti.

(74)            La Commissione ritiene che un creditore ragionevole operante sul mercato non avrebbe fornito a [Larko] una garanzia a tali condizioni. Posto che la misura è stata concessa a quest’ultima in modo selettivo, la Commissione conclude che la garanzia statale del 2008 ha accordato al beneficiario un vantaggio selettivo.

(...)

(77)            Si conclude quindi nel senso che la misura [n.2] costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (…)».

36      I motivi esposti al punto 73 della decisione impugnata sono essenzialmente costituiti da due parti, ossia, da un lato, la constatazione della Commissione secondo cui, nel 2008, la Larko era un’«impresa in difficoltà» conformemente al punto 3.2, lettera a), della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle garanzie»), in combinato disposto con la definizione di cui ai punti da 9 a 11 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (in prosieguo: la «prima parte di motivi») e, dall’altro, la considerazione secondo cui «[n]on si può inoltre ritenere, viste le notevoli difficoltà finanziarie di [Larko] e in particolare il suo elevato rapporto debito/patrimonio netto, che un premio di garanzia annuo dell’1% rispecchi il rischio di inadempimento in relazione ai prestiti garantiti», ai sensi del punto 3.2, lettera d) della comunicazione relativa alle garanzie (in prosieguo: la «seconda parte di motivi»). Inoltre, dalla struttura di detto punto 73 risulta che, dal punto di vista della Commissione, queste due parti di motivi costituivano, in linea di principio, giustificazioni alternative, tratte rispettivamente dal punto 3.2, lettera a), e dal punto 3.2, lettera d), di detta comunicazione, per concludere che le autorità elleniche non avevano dimostrato che la misura n. 2 fosse conforme alle condizioni di mercato e che, pertanto, essa comportasse un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

37      Nella sua sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti da 53 a 71 e da 121 a 123), la Corte si è pronunciata sulla valutazione da parte del Tribunale della prima parte di motivi rinunciando espressamente a valutare le censure della Larko riguardanti l’analisi del Tribunale relativa alla seconda parte (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 72). Inoltre, nell’ambito della sua decisione di rinvio, la Corte ha statuito che spettava al Tribunale accertare se il fascicolo amministrativo contenesse elementi di una certa attendibilità e coerenza che fornissero una base sufficiente per concludere, da un lato, che le autorità elleniche, al momento della concessione della misura n. 2, fossero o dovessero essere a conoscenza delle asserite difficoltà della Larko e, dall’altro, che tale punto non era, nel corso del procedimento amministrativo, controverso tra la Commissione e le autorità elleniche (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, paragrafo 123).

38      Tenuto conto dell’alternatività dei motivi considerati al punto 73 della decisione impugnata, il Tribunale ritiene necessario valutare, in un primo momento, la fondatezza degli argomenti relativi alla seconda parte di motivi, connessi all’applicazione del punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie, tenendo conto al contempo dell’esigenza di verificare se le autorità elleniche fossero o dovessero essere a conoscenza delle asserite difficoltà finanziarie della Larko al più tardi al momento della concessione della misura n. 2, nonché, in un secondo momento, la questione se tale aspetto fosse controverso o meno tra la Commissione e dette autorità durante il procedimento amministrativo.

 Sulla fondatezza degli argomenti sollevati nella prima parte del primo motivo, relativo alla seconda parte di motivi di cui al punto 73 della decisione impugnata, sulla conoscenza da parte delle autorità elleniche delle asserite difficoltà finanziarie della Larko e sul carattere controverso di tale aspetto durante il procedimento amministrativo

39      Per quanto riguarda la fondatezza della seconda parte di motivi alla luce del criterio di cui al punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie, la ricorrente si limita essenzialmente a sostenere che, in primo luogo, il premio di garanzia annuo del 1% rispecchiava la buona solvibilità della Larko al momento della concessione della misura n. 2, tenendo conto della redditività della società nel corso dei tre anni precedenti, in secondo luogo, la Larko aveva ottenuto, durante lo stesso anno 2008, un prestito senza garanzia concesso dall’ATE Bank e, in terzo luogo, tale premio era conforme ai premi percepiti dallo Stato ellenico per garanzie di prestito concesse ad altre società che si trovavano in una situazione comparabile a quella della Larko.

40      Nelle sue osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), la ricorrente rimette in discussione il ragionamento esposto ai punti da 91 a 98 della sentenza del 1° febbraio 2018, Larko/Commissione (T‑423/14, EU:T:2018:57), e sostiene che non ci sono elementi che permettono di considerare che un operatore privato nella situazione delle autorità elleniche prima della concessione della misura n. 2 avrebbe dovuto essere a conoscenza delle asserite difficoltà economiche e finanziarie della Larko. Essa precisa che la Commissione ha sostituito i criteri enunciati al punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie con un vago riferimento alle difficoltà finanziarie della Larko. Inoltre, la Commissione avrebbe disatteso l’obbligo di esaminare essa stessa l’importo del premio e avrebbe addossato alla Larko e allo Stato ellenico l’onere di dimostrare la sua adeguatezza. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha né stabilito il premio di garanzia di riferimento offerto sui mercati finanziari, né stabilito un prezzo di mercato di un prestito simile non garantito, né ha classificato il mutuatario in una determinata categoria di rischio. Infine, la conclusione tratta al punto 74 della decisione impugnata sarebbe tanto infondata quanto priva di motivazione.

41      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente e ritiene, in sostanza, che la prima parte del primo motivo debba essere respinta, in particolare a causa della seconda parte di motivi riportata al punto 73 della decisione impugnata (v. punto 36 supra).

42      Nel presente caso, occorre accogliere l’argomento della Commissione.

43      In primo luogo, la menzione, nell’ambito della seconda parte di motivi del punto 73 della decisione impugnata, delle «notevoli difficoltà finanziarie della [Larko]» non deve essere confusa con quella, nell’ambito della prima parte di motivi di questo stesso punto, della qualità di «impresa in difficoltà» della Larko nel 2008, che corrisponde alla definizione di cui ai punti da 9 a 11 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione e alla quale solo il punto 3.2, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie fa riferimento (v. punto 36 supra). Inoltre, come risulta dal punto 104 della sentenza del 1º febbraio 2018, Larko/Commissione (T‑423/14, EU:T:2018:57), non censurato dalla Corte, le condizioni sancite al punto 3.2 di detta comunicazione sono cumulative, nel senso che esse, considerate nel loro insieme, sono «sufficienti per escludere la presenza di un aiuto di Stato». Ne consegue che, se una di esse non è soddisfatta, come nel caso di specie, quella di cui al punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie, secondo la quale la garanzia deve dar luogo al pagamento di un premio conforme al prezzo di mercato, tale circostanza è sufficiente affinché la Commissione possa considerare che lo Stato membro interessato non abbia sufficientemente dimostrato che l’esistenza di un aiuto di Stato poteva essere esclusa in forza di tale comunicazione.

44      In secondo luogo, nella sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), la Corte non si è pronunciata né sulla fondatezza della seconda parte di motivi del punto 73 della decisione impugnata né sulla validità della valutazione effettuata dal Tribunale ai punti da 93 a 98 della sentenza del 1° febbraio 2018, Larko/Commissione (T‑423/14, EU:T:2018:57), al riguardo, anche se la ricorrente l’aveva esplicitamente contestata nella sua impugnazione (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti 50, 51 e 72). La Corte si è limitata a censurare l’errata applicazione, da parte del Tribunale, del principio dell’operatore privato avendo ritenuto, mediante una presunzione negativa e quindi disattendendo la giurisprudenza sulla ripartizione dell’onere della prova in relazione all’applicazione di tale principio, che, al momento della concessione della misura n. 2 nel 2008, le autorità elleniche avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che la Larko era una «impresa in difficoltà» nel 2008 ai sensi del punto 3.2, lettera a) della comunicazione relativa alle garanzie, letto congiuntamente alla definizione di cui ai punti da 9 a 11 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti da 53 a 70). Pertanto, la Corte ha richiesto al Tribunale di verificare l’esistenza di elementi che dimostrino, se del caso, che tali autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza delle «difficoltà della Larko» nella situazione anteriore o contemporanea alla concessione della misura n. 2 (sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti 71 e 123).

45      In terzo luogo, nella seconda parte di motivi di cui al punto 73 della decisione impugnata, la Commissione ha stabilito un nesso tra le «notevoli difficoltà finanziarie» della Larko, da un lato, e il suo «elevato rapporto debito/patrimonio netto», che influisce sul suo «rischio di inadempimento in relazione ai prestiti garantiti», dall’altro. Infatti, la seconda e la terza colonna della tabella di cui al punto 56 della decisione impugnata attestano il fatto che tale rapporto era del 1,3 nel 2007, in quanto il debito totale ammontava a EUR 141,2 milioni e il patrimonio netto a EUR 104 milioni, e di meno 575 nel 2008, con un debito totale di EUR 230,1 milioni e un patrimonio netto di meno EUR 0,4 milioni. Pertanto, secondo tale tabella, il patrimonio netto della Larko è passato da EUR 104 milioni a meno di EUR 0,4 milioni tra il 2007 e il 2008, mentre il suo debito totale è aumentato da EUR 141,2 milioni a EUR 230,1 milioni.

46      In quarto luogo, il Tribunale ritiene che tali rilievi, unitamente agli elementi di prova pertinenti risultanti dal fascicolo, siano sufficienti per dimostrare che, al più tardi al momento della concessione della misura n. 2, la Larko affrontava notevoli difficoltà finanziarie e che le autorità elleniche ne erano consapevoli, circostanza che esse non hanno contestato nel corso del procedimento amministrativo. Tale valutazione è dimostrata dai seguenti elementi del fascicolo.

47      In primo luogo, ai punti da 36 a 38 della decisione di avvio, la Commissione ha esplicitamente richiamato l’attenzione delle autorità elleniche sulla potenziale non conformità alle condizioni di mercato del premio di garanzia dell’1% destinato a remunerare la misura n. 2, alla luce del punto 3.2 della comunicazione relativa alle garanzie, nonché sul fatto che la garanzia del 2008 copriva più dell’80% del prestito garantito in essere, ossia il 100% di quest’ultimo, per cui non si poteva escludere la presenza di un aiuto [v. punto 3.2, lettera c), di detta comunicazione]. La Commissione aveva precisato, al punto 37 della decisione di avvio, di non disporre di alcuna indicazione di un valore di riferimento corrispondente per premi di garanzia simili sul mercato finanziario (the Commission has no indication of the corresponding guarantee premium benchmark that could be found in the financial market for similar guarantees) e, come già rilevato dal Tribunale al punto 97 della sentenza del 1° febbraio 2018, Larko/Commissione (T‑423/14, EU:T:2018:57), essa ha considerato che un premio annuo dell’1% non rispecchiava prima facie il rischio di inadempimento della Larko per i prestiti garantiti, stante le sue notevoli difficoltà finanziarie e, in particolare, il suo elevato rapporto debito/patrimonio netto. (However, an annual guarantee premium of 1% does not prima facie appear to reflect the risk of default for the guaranteed loans, given the significant financial difficulties of Lar[k]o, and in particular its high debt to equity ratio and its negative equity)

48      In secondo luogo, risulta che la Commissione ha espressamente invitato le autorità elleniche a fornirle ogni informazione pertinente per metterla in condizione di valutare, in particolare alla luce dei criteri di cui al punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie, l’adeguatezza del premio dell’1% per remunerare un prestito coperto al 100% dalla garanzia del 2008, rispetto al «prezzo di mercato corrispondente» e con riferimento al rischio di inadempimento della Larko, se del caso, classificata mediante «un rating del rischio», ad esempio, per mezzo di un «raffronto dei prezzi pagati sul mercato dalle imprese con rating simili» [v. punto 3.2, lettera d), quarto comma, della suddetta comunicazione]. Infatti, nel primo comma del dispositivo della decisione di avvio, la Commissione ha chiesto allo Stato ellenico di presentarle «tutte le informazioni atte a contribuire alla valutazione dell’aiuto/della misura [quindi compresa la misura n. 2] entro il termine di un mese».

49      In terzo luogo, tuttavia, a tal riguardo, nelle loro osservazioni sulla decisione di avvio, le autorità elleniche si sono limitate ad affermare, in modo manifestamente insufficiente, se non addirittura lacunoso, che la Larko disponeva di un «buon rating di credito» (good credit rating) nel 2008, fondato sulla sua redditività durante i tre anni precedenti, e che il premio di garanzia dell’1% era quello corrispondente alle condizioni di mercato, senza tuttavia fornire elementi di prova a sostegno di tali affermazioni (punti 3.52 e 3.53 delle osservazioni del 29 marzo 2013) (v., in tal senso, sentenza del 1°febbraio 2018, Larko/Commission, T‑423/14, EU:T:2018:57, punto 97). Infatti, tale risposta succinta all’invito della Commissione a spiegare, in modo circostanziato, le ragioni per le quali detto premio corrispondeva al prezzo di mercato, conformemente ai criteri previsti, in particolare, al punto 3.2, lettera d), quarto comma, della comunicazione relativa alle garanzie, contrasta con le affermazioni di dette autorità esposte ai punti da 2.27 a 2.32 delle loro osservazioni, nelle quali esse riconoscevano il «drastico peggioramento» della situazione finanziaria della Larko nel corso della seconda metà del 2008 (v. anche punto 51 infra). Alla luce di siffatti elementi, il Tribunale ritiene dunque che la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto nel valutare che il premio di garanzia annuo dell’1% non rispecchiasse il rischio di inadempimento della Larko in relazione ai prestiti garantiti (v., in tal senso, sentenza del 1° febbraio 2018, Larko/Commissione, T‑423/14, EU:T:2018:57, punti da 92 a 98).

50      In quarto luogo, tale conclusione è corroborata non soltanto dalle cifre costanti relative alle perdite subite dalla Larko negli anni 2007 e 2008, già considerate e comunicate dalla Commissione al punto 18 della decisione di avvio e ricordate al punto 56 della decisione impugnata (v. punto 45 supra), bensì anche dal punto 3.2, lettera c), della comunicazione relativa alle garanzie, da cui emerge che la sussistenza di un aiuto di Stato non può essere esclusa quando la garanzia del 2008 assiste «più dell’80% del prestito (…) in essere», aspetto a cui la Commissione aveva già fatto riferimento al punto 36 in fine della decisione di avvio. Orbene, è altresì pacifico che la misura n. 2 era destinata a coprire il 100% del prestito di EUR 30 milioni concesso alla Larko dall’ATE Bank.

51      In quinto luogo, conformemente a quanto richiesto al punto 123 della sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), il Tribunale rileva che dal fascicolo amministrativo, vale a dire dalle osservazioni delle autorità elleniche sulla decisione di avvio, riassunte ai punti da 32 a 34 della decisione impugnata, risulta che, sin dalla metà del 2008, esse erano a conoscenza della situazione finanziaria molto difficile della Larko, che metteva in discussione la conformità del premio di garanzia dell’1% al prezzo di mercato al momento della concessione della garanzia, il 22 dicembre 2008. Infatti, come sostiene la Commissione, ai punti da 2.27 a 2.32 delle suddette osservazioni delle autorità elleniche, viene segnatamente indicato quanto segue:

«[Dalla] seconda metà del [2008], i risultati finanziari della [Larko] sono peggiorati drasticamente. Siffatto peggioramento era dovuto principalmente al forte calo del prezzo del nichel a partire dalla metà del 2008 (...) Tale evoluzione ha portato al crollo del fatturato della [Larko] e ai risultati finanziari estremamente negativi del 2008. La situazione finanziaria negativa della [Larko] è peggiorata anche per la scadenza dei contratti di copertura che ha comportato un’ulteriore perdita contabile (…) L’immagine negativa dei risultati finanziari della [Larko] ha cominciato a manifestarsi a partire dal luglio 2008 ed è proseguita successivamente con il calo dei prezzi mondiali del nichel. Infatti, mentre la società aveva realizzato profitti e registrato buoni risultati economici fino alla metà del 2008, essa ha poi presentato un drastico peggioramento a causa del quale la [Larko] ha presentato a fine anno un’immagine estremamente negativa (proporzionale al forte calo dei prezzi mondiali del nichel)».

52      Orbene, ai punti da 63 a 66 delle sue osservazioni complementari sulle conclusioni da trarre dalla sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238), la ricorrente si limita a minimizzare il valore probatorio di tali elementi indicando, in maniera lapidaria e non credibile, che tale debolezza economica della Larko era soltanto passeggera, essenzialmente dovuta al crollo del prezzo del nichel durante la seconda metà del 2008, e che è stato rilevato per la prima volta nei suoi rendiconti finanziari per l’esercizio 2008, che sono risultati essere un elemento successivo alla data di concessione della misura n. 2. Tuttavia, tali affermazioni sono contraddette dalle osservazioni delle autorità elleniche sulla decisione di avvio e insufficienti per rimettere in discussione il fatto che, da un lato, già nel settembre 2008, quando è stata adottata la decisione di concedere la misura n. 2, tali autorità erano pienamente consapevoli del drastico peggioramento della situazione finanziaria della Larko e che, dall’altro, detto punto non era controverso tra la Larko e la Commissione durante il procedimento amministrativo.

53      In quinto luogo, alla luce delle considerazioni che precedono, le norme sulla ripartizione dell’onere della prova nell’ambito dell’applicazione del principio dell’operatore privato non possono inficiare siffatta conclusione, a pena di invertire indebitamente detto onere della prova a scapito della Commissione e di disconoscere la portata dell’obbligo di leale collaborazione dello Stato membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, tenuto conto della separazione delle sfere di conoscenza e di responsabilità che sono alla base degli obblighi di fornire le informazioni pertinenti, in particolare al punto 3.2, lettera d) della comunicazione relativa alle garanzie.

54      È vero che, da un lato, da una giurisprudenza consolidata risulta che la Commissione è tenuta, nell’interesse di una buona amministrazione delle norme fondamentali del Trattato FUE relative agli aiuti di Stato, a condurre il procedimento amministrativo in modo diligente ed imparziale, al fine di disporre, al momento dell’adozione della decisione finale, degli elementi il più possibile completi e attendibili a tal fine. Pertanto, spetta ad essa chiedere allo Stato membro interessato di fornire tutte le informazioni pertinenti che le consentano di verificare se le condizioni di applicazione del principio dell’operatore privato siano soddisfatte. Orbene, anche quando tale istituzione si trovi di fronte ad uno Stato membro che, venendo meno al suo dovere di collaborazione, non le abbia fornito informazioni che gli aveva ordinato di comunicare, essa deve fondare le proprie decisioni su elementi di una certa attendibilità e coerenza che forniscano una base sufficiente per concludere che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato e che siano, pertanto, idonee a corroborare le conclusioni alle quali essa giunge. A tale riguardo, la Commissione non può supporre che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti da 67 a 70 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 maggio 2020, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione, C‑148/19 P, EU:C:2020:354, punti da 48 a 51 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata dal giudice dell’Unione alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata e di cui avrebbe potuto, dietro sua richiesta, ottenere la produzione nel corso del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punti 70 e 71 e giurisprudenza ivi citata).

55      Dall’altro, la giurisprudenza ha riconosciuto che le norme di comportamento adottate dalla Commissione, quale la comunicazione relativa alle garanzie, non possono in quanto tali creare obblighi a carico degli Stati membri (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punti da 40 a 44), ivi compreso in materia di onere della prova al fine di dimostrare l’esistenza di un vantaggio.

56      Tuttavia, nel caso di specie, alla luce di quanto esposto ai precedenti punti da 45 a 51, la Commissione disponeva sin dalla decisione di avvio di elementi sufficientemente attendibili e coerenti diretti a dimostrare che le autorità elleniche erano consapevoli della difficile situazione finanziaria della Larko al momento della concessione della misura n. 2 e che quest’ultima non corrispondeva alle condizioni di mercato. Inoltre, in tale decisione, essa aveva espressamente invitato le autorità elleniche a fornire informazioni pertinenti al riguardo, cosicché spettava loro addurre, per soddisfare i criteri di cui al punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie, elementi tali da rimettere in discussione i suddetti indizi. In particolare, le autorità elleniche avrebbero potuto tentare di dimostrare che, nonostante le difficoltà finanziarie non contestate della Larko, il premio dell’1% per la copertura di un prestito al 100% corrispondeva alla prassi sul mercato finanziario greco o avrebbero potuto fornire prove quanto al mantenimento del suo rating di rischio fino al dicembre 2008, il che non è stato fatto né da dette autorità né dalla Larko. Infatti, la mera circostanza, invocata da tali autorità, che la Larko avrebbe parimenti beneficiato nel 2008 di un prestito concesso dall’ATE Bank senza esigere una garanzia statale non inficia tale valutazione, in quanto la Commissione ha giustamente ricordato che, in tale fase, detta banca era controllata dallo Stato ellenico e la concessione di detto prestito non escludeva un successivo peggioramento della situazione economica della Larko durante lo stesso anno.

57      Tale valutazione corrisponde d’altronde alla ripartizione delle sfere di conoscenza e di responsabilità sottese alle condizioni di cui al punto 3.2 della comunicazione relativa alle garanzie, le quali, anzitutto, sono intese a facilitare la dimostrazione, da parte dello Stato membro, che una garanzia pubblica individuale non implica un aiuto di Stato da notificare alla Commissione. Anche se, con una tale comunicazione, giuridicamente non vincolante per gli Stati membri, la Commissione non può invertire, a scapito degli Stati membri, l’onere della prova circa l’esistenza di un aiuto di Stato, come ricorda la giurisprudenza citata al precedente punto 54, resta nondimeno il fatto che essa ha la possibilità di precisare, in tale comunicazione, le informazioni pertinenti, in particolare di natura economica, che, a suo parere, possono sufficientemente escludere la presenza di un aiuto di Stato e che lo Stato membro è in grado di fornire, in virtù del suo obbligo di leale collaborazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, proprio perché rientrano nella sua sfera di conoscenza e di responsabilità.

58      Infine, tale valutazione non è inficiata nemmeno dalle sentenze del 12 marzo 2020, Elche Club de Fútbol/Commissione (T‑901/16, EU:T:2020:97, punti da 132 a 137) e del 12 marzo 2020, Valencia Club de Fútbol/Commissione (T‑732/16, con impugnazione pendente, EU:T:2020:98, punti da 134 a 136), sulle quali le parti si sono espresse a seguito di un quesito scritto del Tribunale. A tal riguardo, è sufficiente constatare che tali sentenze riguardano contesti di fatto molto diversi da quello del caso di specie, in particolare a causa dell’esistenza di garanzie a favore del creditore interessato, quali un pegno o un’ipoteca, che potevano avere un’incidenza significativa sulla valutazione della conformità alle condizioni di mercato di un premio di garanzia, in particolare in forza del punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie.

59      Pertanto, tenuto conto degli elementi indicati nella seconda parte di motivi di cui al punto 73 della decisione impugnata, di cui è stata definitivamente confermata la sufficiente motivazione nella sentenza del 1° febbraio 2018 (Larko/Commissione, T‑423/14, EU:T:2018:57, punti da 24 a 44), come avallata dalla sentenza del 26 marzo 2020, Larko/Commissione (C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punti da 102 a 117 e 124), si deve concludere che, al momento dell’adozione di tale decisione, la Commissione disponeva di elementi sufficienti, attendibili e coerenti, per ritenere, ai punti 74 e 77 di tale decisione, che il premio di garanzia legato alla misura n.2 non fosse conforme a un prezzo di mercato, in particolare per il fatto che i criteri del punto 3.2, lettera d), della comunicazione relativa alle garanzie non erano soddisfatti, e quindi costituiva un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

60      Di conseguenza, la prima parte del primo motivo deve essere respinta senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se la Larko fosse un’«impresa in difficoltà» nel 2008, ai sensi del punto 3.2, lettera a), della comunicazione relativa alle garanzie, letto congiuntamente alla definizione di cui ai punti da 9 a 11 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e se le autorità elleniche fossero o dovessero essere a conoscenza del fatto che i criteri pertinenti di tale definizione erano soddisfatti al momento della concessione della misura n. 2.

61      Il ricorso dev’essere pertanto respinto nella sua integralità.

 Sulle spese

62      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause T423/14 e T423/14 RENV nonché nella causa C244/18 P.

De Baere

Kreuschitz

Kecsmár

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 maggio 2022.

Firme


*      Lingua processuale: il greco.