Language of document : ECLI:EU:T:2014:71

Causa T‑81/12

Beco Metallteile-Handels GmbH

contro

Commissione europea

«Dumping – Importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originari della Cina e di Taiwan – Domanda di rimborso dei dazi riscossi – Articolo 11, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Certezza del diritto»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 febbraio 2014

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Domanda di rimborso dei dazi antidumping basata sull’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 1225/2009 – Termine

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 8, comma 2; comunicazione della Commissione 2002/C 127/06)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Rimborso dei dazi antidumping – Potere discrezionale della Commissione – Effetto degli orientamenti adottati dalla Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 8; comunicazione della Commissione 2002/C 127/06)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione – Effetto degli orientamenti adottati dalla Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 8, comma 2; comunicazione della Commissione 2002/C 127/06)

1.      Con riguardo alla procedura da seguire per ottenere il rimborso di un dazio antidumping quando sia dimostrato che il margine di dumping, in base al quale tale dazio stato pagato, è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore, la disposizione pertinente è costituita dall’articolo 11, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009. La formulazione letterale di tale disposizione fa riferimento ai dazi antidumping da riscuotere. Non lascia, dunque, apparire condizioni legate al pagamento di detti dazi affinché una domanda di rimborso sia ricevibile.

Di conseguenza, il punto di partenza del termine di sei mesi previsto all’articolo 11, paragrafo 8, secondo comma, del citato regolamento non è assolutamente soggetto alla condizione del previo pagamento dei dazi antidumping.

Nella lettera dell’articolo 11, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento in parola nulla consente di ritenere che le domande di rimborso debbano essere debitamente sostenute da elementi di prova ai sensi del terzo comma del medesimo paragrafo già al momento del loro deposito. Queste ultime possono essere completate nel corso del procedimento.

Se è vero che la comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping prevede che la Commissione informi il richiedente degli elementi di prova che esso è tenuto a presentare entro un periodo di tempo ragionevole, essa non ha tuttavia l’obbligo di verificare d’ufficio e in via presuntiva quali elementi potessero esserle sottoposti. Infatti, tale disposizione può essere intesa soltanto come diretta ad imporre alla Commissione di comunicare al ricorrente i tipi o le categorie di informazioni o di documenti da fornire alla stessa per poter istruire una domanda di rimborso.

(v. punti 34, 35, 40, 46)

2.      Un atto interpretativo, quale la comunicazione interpretativa della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping, che, conformemente al suo preambolo, definisce gli orientamenti per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, non può modificare le norme imperative contenute in un regolamento. Perciò, nel caso di sovrapposizione e d’incompatibilità con una tale norma, è l’atto interpretativo a dover cedere.

(v. punti 50, 52)

3.      Il principio della certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, il quale esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza. Tuttavia, quando a una norma giuridica sia inerente un determinato grado di incertezza quanto al suo senso e alla sua portata, occorre esaminare se la norma giuridica di cui trattasi sia viziata da un’ambiguità tale da costituire un ostacolo a che i singoli possano eliminare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso di tale norma.

A tale riguardo, gli orientamenti contenuti nelle comunicazioni o nei pareri interpretativi della Commissione sono adottati con la finalità di garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla Commissione.

Dal preambolo della comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping risulta che detta comunicazione ha l’obiettivo di definire gli orientamenti per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009 e, pertanto, d’informare le parti coinvolte in un procedimento di rimborso, segnatamente, delle condizioni che la domanda deve soddisfare. Essa è stata quindi adottata nell’interesse di rafforzare la certezza del diritto dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento in parola, il quale comporta un determinato grado di incertezza quanto al senso e alla portata della norma giuridica in questione, a beneficio di dette parti.

Poiché la menzionata comunicazione della Commissione è destinata ad operatori economici che non hanno l’obbligo di avvalersi sistematicamente di assistenza giuridica per le loro operazioni correnti, è primordiale che l’interpretazione che essa fornisce dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento citato sia realizzata in termini quanto più possibile chiari e univoci. Considerato l’obiettivo e la natura di detta comunicazione, la lettura delle sue disposizioni deve consentire, ad un operatore economico accorto e diligente, di conoscere senza ambiguità i suoi diritti e i suoi obblighi, e persino di dissipare eventuali dubbi sulla portata o sul senso di dette disposizioni.

Orbene, tali condizioni non sono soddisfatte dalla succitata comunicazione della Commissione, che fornisce segnali contraddittori quanto alle condizioni della proposizione di una domanda di rimborso dei dazi antidumping e, più specificamente, quanto ai termini per la presentazione di domande a titolo dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009. A tale riguardo il paragrafo 2.6, lettera a), di detta comunicazione prevede, in sostanza, che le domande ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base, debbano essere presentate entro sei mesi dalla data alla quale l’importo dei dazi antidumping è stato debitamente determinato. Per contro, i punti 2.1, lettera b), e 2.2, lettera a), nonché la nota a piè di pagina n. 6 e il paragrafo 3.1.3, lettera a), terzo comma, della comunicazione in questione, letti in combinato disposto, comportano che il termine per la presentazione di una siffatta domanda non inizia a decorrere fintanto che detti dazi non siano stati pagati e, di conseguenza, sono in contrasto con il punto 2.6, lettera a), della comunicazione in parola. Pertanto, gli operatori economici che fanno riferimento alla comunicazione interpretativa nell’esercizio delle loro operazioni correnti, leggendola, possono nutrire dubbi legittimi quanto alla corretta interpretazione da dare all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009.

(v. punti 68, 70‑75, 77, 81‑83)