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Ricorso proposto il 25 settembre 2015 – Portogallo / Commissione

(Causa T-551/15)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2015) 4076 della Commissione europea1 , nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione europea l’importo di EUR 501 445,57 relativo a spese dichiarate dalla Repubblica portoghese nell’ambito della misura nel settore del lino e della canapa per la campagna del 1999/2000,

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, relativi a vizi di:

violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 729/702 : la Commissione non dimostra l’esistenza di una violazione delle norme relative all’organizzazione comune dei mercati agricoli,

violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 729/70, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dalla Commissione negli orientamenti che figurano nel documento n. VI/5330/973 , ai fini dell’applicazione di una rettifica finanziaria su base forfetaria del 25%,

violazione dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/20054 : spese sostenute oltre 24 mesi prima — in quanto la decisione impugnata, escludendo dal finanziamento comunitario spese effettuate nel 1999 e nel 2000, ha negato il finanziamento di spese sostenute oltre 24 mesi prima relativamente alla comunicazione scritta della Commissione alle autorità portoghesi dei risultati delle verifiche conseguenti all’annullamento della decisione della Commissione del 28/IV/20065 .

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1 Decisione del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 182, pag. 39).

2 Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13; EE 03 F3, pag. 220).

3 Documento VI/5330/97-PT, del 23 dicembre 1997, Orientamenti della Commissione europea per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.

4 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

5 Decisione della Commissione del 28 aprile 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (L 124, pag. 21).