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Ricorso proposto il 23 settembre 2015 – Portogallo / Commissione

(Causa T-550/15)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2015)4076 1 , nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea l’importo di EUR 8 260 006, 65 corrispondente alle spese dichiarate dalla Repubblica portoghese nell’ambito della misura relativa ad Altri Aiuti Diretti — Ovini e caprini, negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012,

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi, relativi ai vizi di:

A — In relazione alle campagne 2009 e 2010 — Controlli durante il periodo di detenzione,

Erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 2 , riguardo al concetto di controlli che devono essere effettuati «durante il periodo di detenzione»;

Violazione del principio d’irretroattività dovuta all’indebita applicazione retroattiva da parte della Commissione dell’articolo 2, paragrafo 10), del regolamento (UE) n. 1368/2011 3 , poiché soltanto con la modifica dell’articolo 41 del regolamento n. 1122/2009 4 la legislazione dell’Unione ha previsto controlli in loco «effettuati nell’arco dell’intero periodo di detenzione»;

Violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, in quanto tali principi richiedono che qualsiasi atto delle istituzioni che produca effetti giuridici deve essere chiaro, preciso e portato a conoscenza degli interessati, in modo che questi ultimi possano conoscere con certezza il momento in cui l’atto in questione esiste e inizia a produrre effetti giuridici;

Violazione del principio di uguaglianza, dato che le modalità di applicazione dell’articolo 34, paragrafo 2, se del caso, richiedono la forma scritta, in mancanza della quale viene rimesso in discussione tale principio, in quanto non è garantito che le misure siano adottate in modo uniforme, per tutti gli Stati membri, in osservanza del principio di uguaglianza;

Violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 5 TUE, posto che i controlli in loco realizzati dalle autorità portoghesi raggiungono pienamente lo scopo previsto nelle norme di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano effettuati all’inizio, come afferma la Commissione, o durante, o alla fine, purché siano realizzati nel corso del periodo di detenzione e inaspettatamente e senza preavviso.

B — Per quanto concerne la campagna 2011 — Nuovi requisiti normativi di identificazione elettronica

Violazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/06 5 , poiché la decisione non è debitamente motivata, rivelando inesattezza di motivi/motivazione e, come tale, violando la ratio e l’obiettivo del paragrafo 1 dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006,

Violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 6 e del principio di proporzionalità, non essendo soddisfatti nel caso di specie i quattro requisiti indicati negli orientamenti della Commissione su tale materia e poiché è richiesta la verifica cumulativa di detti quattro requisiti.

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1 Decisione C(2015)4076 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 182, pag. 39).

2 Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, p. 18).

3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento e il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 341, pag. 33).

4 Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65).

5 Regolamento (CE) n. 885/06 (CE) della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).

6 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).