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Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 – Portogallo / Commissione

(Causa T-551/15)1

(«Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Punto di partenza – Tardività – Irricevibilità»)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estȇvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e J. Guillem Carrau, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica portoghese.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Repubblica portoghese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 389 del 23.11.2015.