Edizione provvisoria
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016 –
Portogallo / Commissione
(causa T‑551/15)
«Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Dies a quo – Notifica – Decisione della Commissione che esclude dal finanziamento da parte dell’Unione europea talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Successiva pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale – Irrilevanza (Artt. 263, comma 6, TFUE e 297, § 2, comma 3, TFUE) (v. punti 20-23, 25-28, 31-33, 36-38, 40)
2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione (Artt. 263, comma 6, TFUE e 297, § 2, comma 3, TFUE) (v. punto 24)
3. Atti delle istituzioni – Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso – Insussistenza (Artt. 263, comma 4 e 6, TFUE e 275, comma 2, TFUE) (v. punto 39)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica portoghese. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Repubblica portoghese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |