Language of document : ECLI:EU:T:2018:897





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2018 –
Bank Refah Kargaran / Consiglio

(causa T552/15)

«Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone ed entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Competenza del Tribunale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

1.      Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice – Rispetto del principio del contraddittorio

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 129)

(v. punti 28, 29)

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa dell’erroneo inserimento del ricorrente in un elenco di persone soggette a misure restrittive – Esclusione – Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa dell’attuazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente – Inclusione

(Art. 24, § 1, comma 2, TUE e 40 TUE; artt. 215 TFUE, 263, comma 4, TFUE e 275 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2010/644/PESC e 2011/783/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, n. 1245/2011 e n. 267/2012)

(v. punti 30‑32)

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Insufficienza di motivazione di un atto regolamentare – Esclusione

(Artt. 296 TFUE e 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 35, 43)

4.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

(v. punto 54)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto a causa dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bank Refah Kargaran è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.