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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 25 febbraio 2022 – BM, NP / Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Causa C-132/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: BM, NP

Resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento europeo n. 492/2011 1 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella prevista dall’articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017, ai sensi della quale, per la partecipazione alla procedura per l’iscrizione nelle graduatorie finalizzate alla successiva stipula di contratti di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM italiane, sia presa in considerazione esclusivamente l’esperienza professionale maturata dai candidati presso tali istituti nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi europei, considerata la peculiare finalità della procedura in questione di contrastare il fenomeno del precariato nazionale, e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte adita astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all’anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere.

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1     Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1.).