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Impugnazione proposta il 28 marzo 2011 da Bart Nijs avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 gennaio 2011, causa F-77/09, Nijs / Corte dei conti

(causa T-184/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 13 gennaio 2011;

in via principale, annullare la decisione del comitato ad hoc della Corte dei conti europea 15 gennaio 2009, recante destituzione del ricorrente senza riduzione della pensione a decorrere dal 1° febbraio 2009;

annullare la decisione della Corte dei conti 20 settembre 2007, n. 81-2007, che attribuisce a un comitato ad hoc poteri di APN;

annullare tutte le decisioni preliminari adottate da tale comitato ad hoc, in particolare quelle del 22/29 ottobre, del 23 novembre 2007 e del 12 giugno 2008 di avviare un'indagine amministrativa;

in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento da parte del Tribunale delle domande di annullamento proposte in via principale, dichiarare che la sanzione inflitta dal comitato ad hoc della Corte dei conti europea il 15 gennaio 2009 è, per i motivi sopra esposti, eccessivamente severa, in funzione dell'art. 10 dello Statuto dei funzionari;

rinviare dinanzi all'APN, in diversa composizione, della Corte dei conti europea, oppure infliggere una sanzione, se ritenuta veramente necessaria, assai più proporzionata ai fatti;

in ulteriore subordine, dichiarare espressamente che nel caso di specie il principio della durata ragionevole del procedimento non è stato rispettato, come sopra illustrato, e tenerne conto nella determinazione dell'eventuale sanzione da infliggere;

accogliere le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio;

condannare la Corte dei conti europea a sopportare le spese della presente impugnazione;

riservare ogni altro diritto al ricorrente, e in particolare quello di poter replicare al controricorso della Corte dei conti europea;

condannare la controparte alle spese dei due gradi di giudizio;

riservare alla ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

Primo motivo, vertente su una modifica dell'oggetto della controversia da parte del TFP per aver interpretato le dichiarazioni del ricorrente in udienza come un ritiro della sua domanda di annullamento della decisione n. 81-2007.

Secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti da parte del TFP ai punti 40, 58 e 94 della sentenza impugnata.

Terzo motivo, vertente su uno snaturamento del primo motivo del ricorso del ricorrente, in quanto il TFP non avrebbe preso in considerazione alcuni paragrafi invocati degli artt. 22 bis e ter dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Quarto motivo, vertente sulla mancata applicazione da parte del TFP del principio dell'inversione dell'onere della prova.

Quinto motivo, vertente su una decisione non appropriata dal punto di vista giuridico da parte del TFP per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso del ricorrente e sul fatto che non sono state tratte conseguenze dal comportamento del Segretario generale in relazione con l'art. 11 bis dello Statuto dei funzionari.

Sesto motivo, vertente sull'omessa considerazione da parte del TFP della violazione del principio della parità di trattamento.

Settimo motivo, vertente sul comportamento parziale che il funzionario incaricato dell'indagine disciplinare avrebbe assunto a danno del ricorrente.

Ottavo motivo, vertente sulla mancata applicazione effettiva dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dovuta al rifiuto di controllare la proporzionalità tra i fatti e la sanzione conseguentemente inflitta.

Nono motivo, vertente su un'erronea applicazione del principio della durata ragionevole del procedimento.

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