Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 – Chiboub / Consiglio
(Causa T-188/11) 1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali – Mancanza di fondamento giuridico»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Perrot e F. Gaudillière, successivamente avv. M.-M. Le Roux)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Vitro, G. Étienne e S. Cook, successivamente A. Vitro e G. Étienne, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica tunisina (rappresentante: avv. W. Bourdon)
Oggetto
Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28, pag. 62), in secondo luogo, della decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72 (GU L 31, pag. 40), e, in terzo luogo, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
L’allegato alla decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia, come modificata dalla decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub.
Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Chiboub.
Gli effetti dell’allegato alla decisione 2011/79, come modificata dalla decisione di esecuzione 2011/79, sono mantenuti nei confronti del sig. Chiboub fino a quando l’annullamento del regolamento n. 101/2011 nella parte in cui riguarda il sig. Chiboub produca effetti.
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chiboub.
La Commissione europea e la Repubblica tunisina sopporteranno le proprie spese.
____________1 GU C 145 del 14.5.2011.