Language of document : ECLI:EU:T:2013:111





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 marzo 2013 – Schönberger / Parlamento

(causa T‑186/11)

«Ricorso di annullamento – Diritto di petizione – Petizione rivolta al Parlamento europeo – Petizione dichiarata ricevibile – Decisione che conclude la procedura di petizione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente – Decisione della Commissione per le petizioni del Parlamento che si pronuncia sul seguito da dare a una petizione dichiarata ricevibile – Esclusione (Artt. 227 TFUE e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 44; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 202) (v. punti 15, 18‑23)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo del 25 gennaio 2011, con la quale si conclude l’esame della petizione, dichiarata ricevibile, presentata dal ricorrente il 2 ottobre 2010 (petizione n. 1188/2010).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Peter Schönberger sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.